REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1994, n. 59 

  Consorzi   idraulici  di  terza  categoria.  Inserimento  di  norme
transitorie nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 recante  norme
in materia di bonifica.
(GU n.41 del 15-10-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
                    Inserimento dell'art. 59/bis
             nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 34
 
  1.  Dopo  l'art.  59  della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e'
inserito il seguente art. 59- bis:
   "Art. 59- bis - Norme transitorie  per  i  Consorzi  idraulici  di
terza categoria.
   "1.  Fino all'individuazione dei consorzi di bonifica competenti a
succedere nelle funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di  scolo
ai  sensi  dell'art.  59,  le  funzioni  idrauliche  gia' proprie dei
disciolti consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dagli
enti territorialmente  competenti  come  da  allegato  alla  presente
legge.
   2.  Il  personale  dei  consorzi idraulici di terza categoria, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del  1
gennaio  1992,  e'  assegnato  agli  enti  di  cui  al comma 1 in via
temporanea e fino al definitivo trasferimento secondo le modalita' ed
i termini previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2,  della
legge 16 dicembre 1993, n. 520.
   3.  Agli  enti  di  cui  al  comma  1  e'  inoltre temporaneamente
assegnato il restante personale dei consorzi idraulici, in servizio a
tempo  indeterminato  alla   data   del   31   dicembre   1993,   per
l'assolvimento  delle  funzioni  regionali  di  bonifica, con oneri a
carico della funzione stessa.
   4. Per l'assolvimento delle funzioni di  cui  sopra  e  fino  alla
costituzione  dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale n.
34/1994, gli enti di cui al comma  1  sono  autorizzati  ad  emettere
ruoli  di  contribuenza con riferimento alle funzioni gia' esercitate
dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria".
  (Omissis).
   La presente legge e' pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chinque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 29 luglio 1994.
 
                                CHITI
 
   (La presente legge e' stata approvata dal Consiglio  regionale  il
21  giugno 1994 e' ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il
25 luglio 1994)