MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1 dicembre 1994 

  Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai  sensi  dell'art.
11,  comma  5,  del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.
(GU n.290 del 13-12-1994)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
         PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
  Vista  la  legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
  Considerato che il comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9
novembre 1994 ha adottato la delibera di seguito trascritta:
  "Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.  398,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto  l'art.  11  del  decreto-legge,  cosi' come modificato nella
richiamata legge di conversione,  che  prevede  la  realizzazione  di
programmi di recupero urbano;
  Vista  la  delibera CIPE 16 marzo 1994, 'Legge 17 febbraio 1992, n.
179,   recante   norme   per   l'edilizia   residenziale    pubblica:
programmazione   per  il  quadriennio  1992-1995',  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994, n. 114;
  Visto il decreto ministeriale, adottato dal comitato esecutivo  del
CER  nella  seduta  del  9  novembre 1994, che modifica ed integra il
decreto ministeriale  11  febbraio  1994,  n.  A/2123,  contenente  i
criteri   generali   per   la   concessione   dei   contributi,   per
l'individuazione   delle   zone   urbane   interessate   e   per   la
determinazione   delle   tipologie   di   intervento  ai  fini  della
realizzazione dei programmi di recupero  urbano  ai  sensi  del  gia'
citato art. 11;
  Visto  l'art. 6, comma 3, del citato decreto, adottato dal Comitato
esecutivo del CER nella seduta del 9 novembre 1994, che  prevede  che
il  CER  medesimo,  con  propria  direttiva, definisca i criteri e le
procedure di formazione dei programmi di recupero urbano  di  cui  al
citato art. 11;
  Tenuto conto delle osservazioni regionali allo schema di direttiva,
predisposto  dal  Segretariato  generale del CER, sui criteri e sulle
procedure di formazione dei programmi di recupero  urbano,  trasmessa
alle regioni medesime in data 20 luglio 1994;
  Preso  atto  che  il  Comitato  esecutivo del CER ha adottato nella
seduta del 9 novembre 1994 la direttiva, predisposta dal Segretariato
generale  del  CER,  che  modifica,  sulla  base  delle  osservazioni
regionali  gia'  citate,  il  precedente  schema  sui criteri e sulle
procedure di formazione dei programmi di  recupero  urbano  trasmesso
alle regioni medesime in data 20 luglio 1994;
                              Delibera:
Programmi  di recupero urbano - Direttiva per la regolamentazione dei
criteri e delle procedure di formazione
 1. Competenze regionali e comunali nella formazione dei programmi di
   recupero urbano.
  1.1. I programmi regionali che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,
della  legge  n.  179/92,  sono approvati e trasmessi al CER entro 90
giorni dalla data di comunicazione  del  decreto  del  Ministero  dei
lavori  pubblici di ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili
per il quadriennio 1992-95, contengono la ripartizione dei fondi  per
tipologie  di  intervento  e  ambiti  territoriali  sulla  base degli
obiettivi, delle riserve finanziarie e della priorita' di intervento,
definite nella programmazione nazionale per il  quadriennio  1992-95,
di  cui  alla  delibera  CIPE  21 dicembre 1993 e della successiva 16
marzo 1994.
  1.2. Le regioni, ai sensi e con le modalita' di cui al  (Paragrafo)
9  della citata delibera CIPE, provvedono ai seguenti adempimenti per
il finanziamento e l'attuazione dei programmi di recupero urbano:
    a) determinano l'ammontare  dei  finanziamenti  da  destinare  ai
programmi  di  recupero  urbano,  in  misura  non  inferiore  al  15%
dell'importo a valere sui fondi per l'edilizia  sovvenzionata,  cosi'
come ripartito tra le regioni in sede di programmazione nazionale;
    b)   definiscono,   nell'ambito   dei  rispettivi  programmi,  la
ripartizione territoriale dei finanziamenti;
    c) prevedono  all'individuazione  dei  soggetti  attuatori  degli
interventi  pubblici  e  all'attribuzione dei relativi finanziamenti,
entro i termini stabiliti dalla  delibera  CER  20  luglio  1994  che
decorrono  dalla  data  del provvedimento di messa a disposizione dei
fondi presso la Cassa depositi e  prestiti,  previo  accertamento  da
parte del Segretariato generale del CER, nel termine di 60 giorni dal
ricevimento   della   delibera  di  programmazione  regionale,  della
conformita' dei programmi regionali  medesimi  agli  obiettivi  della
citata delibera CIPE;
    d) partecipano agli accordi di programma di cui all'art. 27 della
legge   n.  142/90,  da  concludere  ai  fini  dell'approvazione  dei
programmi di recupero urbano, ai sensi dell'art. 11, comma  4,  della
legge n. 493/93;
    e)  provvedono,  qualora  i  programmi  di  recupero  urbano  non
pervengano all'approvazione comunale, ovvero  non  si  pervenga  alla
ratifica  da  parte del consiglio comunale dell'accordo di programma,
entro i termini di cui al citato art. 27 della  legge  n.  142/90,  o
all'inizio  dei  lavori entro il termine di 10 mesi dal provvedimento
di cui alla lettera c), alla rilocalizzazione delle risorse  ed  alla
riprogrammazione   delle   eventuali   risorse  aggiuntive  ai  sensi
dell'art. 7 della legge n. 493/93.
  1.3. I comuni,  ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  n.  493/93,
provvedono  ai  seguenti  adempimenti  in  ordine  alla  promozione e
all'attuazione dei programmi di recupero urbano:
    a) promuovono la formazione, da parte  dei  soggetti  pubblici  e
privati, dei programmi di recupero urbano;
    b)  valutano  e selezionano le proproste di programma di recupero
urbano, sulla base di criteri oggettivi di priorita';
    c) pervengono all'approvazione dei programmi di recupero  urbano,
anche  con  il  ricorso  all'accordo  di programma di cui all'art. 27
della legge n. 142/90.
2. Procedura di formazione dei programmi di recupero urbano.
  2.1. Salvo quanto in materia determinato dalla regione e dai comuni
ai fini della programmazione, della progettazione, del  finanziamento
e  dell'affidamento  dei  programmi di recupero urbano, sono comunque
stabilite le seguenti procedure:
    a) la regione, entro 90 giorni dalla data  di  comunicazione  del
decreto  ministeriale  di  ripartizione  tra le regioni dei fondi per
l'edilizia residenziale pubblica,  approva  il  programma  regionale,
determinando  la  quota  di finanziamenti da destinare all'attuazione
dei  programmi  di  recupero  urbano  e  la  ripartizione  dei  fondi
destinati  al recupero dell'edilizia residenziale pubblica per ambiti
sovra-comunali o comunali;
    b) il Segretariato generale del CER affettua, entro il termine di
60 giorni dal ricevimento della delibera di programmazione regionale,
l'accertamento  della  conformita'  dei  programmi regionali medesimi
agli obiettivi della delibera CIPE  ed  emette  il  provvedimento  di
messa a disposizione dei fondi presso la Cassa depositi e prestiti;
    c) entro il 180 giorni o i 360 giorni previsti dalla delibera CER
20  luglio  1994  rispettivamente  per  la  programmazione biennale o
quadriennale, decorrenti dalla data del citato provvedimento di messa
a disposizione dei fondi, la regione  perviene  all'ammissione  delle
proposte trasmesse dai comuni, selezionandole, dove necessario, sulla
base  degli obiettivi e delle ripartizioni territoriali delle risorse
eventualmente assunti  nel  programma  regionale  e  delle  priorita'
assegnate dai comuni;
    d) laddove le proposte siano in contrasto con le previsioni degli
strumenti  urbanistici  vigenti,  i comuni, ai fini della conclusione
dell'accordo di programma di cui all'art. 11, comma 4, della legge n.
493/93, garantiscono la necessaria pubblicita',  nelle  forme  e  nei
tempi  stabiliti  dalla regione, compatibilmente con i termini di cui
alla lettera c); l'approvazione dell'accordo di programma costituisce
ammissione del programma al finanziamento regionale  ed  approvazione
dello  schema di convenzione da stipulare con il comune ed i soggetti
attuatori che intervengono nella realizzazione del programma;
    e) i lavori previsti dal  programma  iniziano  entro  10  mesi  a
decorrere  dal  termine  di  360 giorni previsto dalla lettera c), ai
sensi del punto 4 della delibera CER  20  luglio  1994.  Entro  taqle
termine  sono  redatti  i  progetti esecutivi finalizzati al rilascio
della concessione edilizia,  che  puo'  avvenire  anche  mediante  il
ricorso alla conferenza di servizi, ed alla stipula delle convenzioni
tra il comune e gli altri soggetti attuatori di interventi pubblici e
privati.
  2.2.   L'accordo   di   programma  di  cui  alla  lettera  d)  deve
esplicitamente prevedere che il  mancato  rispetto  dei  termini  per
l'avvio  dei  lavori  di  cui  alla  lettera e) comporta l'automatica
inefficacia della eventuale variante alle previsioni degli  strumenti
urbanistici vigenti, prevista dall'accordo stesso.
3. Programmazione regionale.
  3.1.  La  regione,  nell'ambito  della propria programmazione, puo'
destinare per la realizzazione  dei  programmi  di  recupero  urbano,
oltre  alla quota non inferiore al 15% delle proprie risorse a valere
sui fondi di cui alla legge  n.  60/63  destinati  per  le  finalita'
previste  dall'art.  11  della  legge  n.  493/93,  ulteriori risorse
aggiuntive, fatte salve le relative  finalita'  previste  per  legge,
quali:
    a)  le  disponibilita' destinate alla realizzazione dei programmi
di  recupero,  ai  sensi  dell'art.  11  della   legge   n.   179/92,
limitatamente agli interventi, da parte di IACP e comuni, di recupero
o  di  acquisto di immobili da recuperare nonche' della realizzazione
delle relative opere di urbanizzazione;
    b)  le  disponibilita'  destinate  al  recupero  o   alla   nuova
costruzione di alloggi in locazione a lavoratori dipendenti, ai sensi
dell'art. 9 della legge n. 493/93;
    c)  le  disponibilita'  destinate  alla  soluzione  dei  problemi
abitativi di particolari categorie  sociali,  ai  sensi  dell'art.  4
della legge n. 179/92;
    d)  le disponibilita' destinate al risanamento delle parti comuni
di immobili di edilizia residenziale, ai  sensi  dell'art.  12  della
legge n. 179/92;
    e)  le  disponibilita' destinate alla realizzazione di alloggi in
locazione o in locazione  a  proprieta'  differita,  ai  sensi  degli
articoli 8 e 9 della legge n. 179/92;
    f) le disponibilita' destinate al fondo speciale di rotazione per
l'acquisizione   e   l'urbanizzazione  di  aree  edificabili  ad  uso
residenziale nonche' per l'acquisto di aree edificate da  recuperare,
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 179/92.
 3.2.   Qualora   i   programmi  di  recupero  urbano  non  ottengano
l'approvazione entro i termini di cui al  (Paragrafo)  2  punto  2.1,
lettera  c), le ulteriori risorse di cui al punto 3.1 ritornano nella
disponibilita' della regione per la programmazione ordinaria.
  3.3. La regione, una volta determinato  l'ammontare  delle  risorse
disponibili  da  destinare  ai programmi di recupero urbano, puo', al
fine della ripartizione territoriale dei finanziamenti, adottare, tra
le seguenti possibili soluzioni, quelle ritenute piu' funzionali alle
proprie strategie di intervento e piu' conformi  alle  norme  e  alle
procedure regionali vigenti:
    a)  affidare  alla  procedura  di  valutazione  e selezione delle
proposte  di  livello  comunale   il   compito   di   provvedere   al
dimensionamento delle domande di intervento per ambiti territoriali e
dei  relativi finanziamenti pubblici. Un'ulteriore selezione dovrebbe
essere effettuata laddove  l'importo  complessivo  dei  finanziamenti
pubblici  richiesti  fosse  eccedente  rispetto  alle  disponibilita'
complessivamente determinate;
    b) provvedere alla  ripartizione  dei  finanziamenti  per  ambiti
sovra-comunali:  in  tal  caso,  sarebbe  opportuno  una ripartizione
congiunta dei finanziamenti per gli interventi  di  recupero  di  cui
all'art.  11  della legge n. 179/92 e delle altre risorse finanziarie
da effettuare sulla base della consistenza e dello stato  di  degrado
del   patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica.  Un'ulteriore
selezione delle proposte dovrebbe essere effettuata per assicurare la
compatibilita' con l'ammontare dei finanziamenti ripartiti per ambiti
sovra-comunali. Qualora, per un ambito sovra-comunale i finanziamenti
richiesti siano inferiori agli stanziamenti disponibili,  le  risorse
eccedenti sono ripartite tra gli altri ambiti sovra-comunali;
    c)  provvedere  alla  ripartizione  dei  finanziamenti per ambiti
comunali: in tal caso, sarebbe opportuno che i comuni presentassero i
rispettivi fabbisogni, indicando di massima le aree e le tipologie di
intervento; la stessa regione interviene, poi, regolando le eccedenze
degli stanziamenti territoriali rispetto agli importi  dei  programmi
di recupero urbano e viceversa.
  3.4.  Indipendentemente  dalla  soluzione  procedurale adottata, e'
fatto salvo il vincolo, stabilito dal (Paragrafo) 5.3.3 della  citata
delibera CIPE, di riservare almeno il 70% delle risorse alle province
il cui capoluogo ha una popolazione superiore a 300.000 abitanti. Per
tali  province,  agli  eventuali  accordi  di programma, partecipa il
Ministero dei lavori pubblici - Segretariato  generale  del  CER,  ai
sensi  del  (Paragrafo) 5.3.4 della citata delibera CIPE. Nei casi di
comuni capoluogo, l'accordo di programma puo' essere preceduto da  un
protocollo  d'intesa  tra  il  Segretariato del CER, la regione ed il
comune stesso, con cui si stabilisce  l'ammontare  dei  finanziamenti
per  il  recupero dell'edilizia residenziale pubblica, comprendendovi
anche le risorse relative ai canali finanziari di cui al  punto  3.1,
nonche' tempi e procedure per la formazione dei programmi.
  3.5.  La  regione  puo'  fornire,  con  propri  provvedimenti, ogni
elemento utile ad una chiara ed efficace formazione dei programmi  di
recupero   urbano,   definendo  in  particolare:  le  procedure,  gli
adempimenti,  le  scadenze  temporali  da  osservare  per   le   fasi
successive  di  formazione  dei  programmi  di  recupero  urbano;  la
convenzione-tipo che la regione ed i soggetti attuatori di interventi
pubblici stipulano al fine di regolare gli importi, le modalita' e  i
tempi  di erogazione dei finanziamenti accordati ed eventualmente, lo
schema di convenzione che il comune e gli altri soggetti attuatori di
interventi pubblici e  privati  stipulano  al  fine  di  regolare  le
reciproche   obbligazioni  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
recupero urbano.
4. Interventi oggetto dei programmi di recupero urbano.
  4.1. Sulla base delle norme di cui all'art. 11, commi 1 e 2,  della
legge n. 493/93, e al (Paragrafo) 5.3.1 della citata delibera CIPE, i
programmi  di  recupero  urbano sono caratterizzati dalla compresenza
dei seguenti requisiti:
    a) riqualificazione  edilizia,  urbanistica  e  ambientale  degli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica;
    b)  insieme  coordinato  e sistematico di interventi, organizzato
sulla base di una proposta unitaria;
    c) concorso di risorse pubbliche e private.
  4.2. Gli interventi  sia  pubblici  che  privati  finalizzati  alla
riqualificazione    edilizia,    urbanistica   e   ambientale   degli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica possono riguardare:
    a)   la   manutenzione   straordinaria,   l'ammodernamento,    la
sostituzione,  la  realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,
con  particolare  attenzione  ai  problemi  di  accessibilita'  degli
impianti a rete;
    b) l'inserimento di elementi di arredo urbano;
    c) la realizzazione, la manutenzione ed l'ammodernamento di opere
di urbanizzazione secondaria;
    d) la edificazione di completamento;
    e)  la  edificazione  di integrazione dei complessivi urbanistici
esistenti.
  4.3. Gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui alla
lettera a) del punto 4.1 sono costituiti dal patrimonio abitativo  di
proprieta'   degli  IACP,  del  comune  o  di  altre  amministrazioni
pubbliche locali e dello Stato, e dall'insieme di  immobili  e  opere
realizzati e ricompresi nei piani di zona di cui alla legge n. 167/62
o  nell'ambito  di  altri  programmi  o  piani unitari di intervento.
Laddove i singoli fabbricati di proprieta' degli IACP, del  comune  o
di  altre  amministrazioni  pubbliche locali o dello Stato, non siano
ricompresi nei programmi e nei piani di cui sopra,  gli  insediamenti
ricomprendono,  oltre  ai fabbricati, l'area, le opere e gli immobili
di pertinenza.
  4.4. Gli interventi pubblici sono costituiti da:
    a) recupero edilizio, secondo le tipologie di  cui  all'art.  31,
primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457/78;
    b)   demolizione   e  ricostruzione  degli  edifici  di  edilizia
residenziale pubblica nel rispetto della volumetria preesistente;
    c)  realizzazione  di   alloggi-parcheggio,   laddove   necessari
all'attuazione  degli  interventi  di  recupero  edilizio di cui alla
lettera a);
    d)  manutenzione  straordinaria,  ammodernamento,   sostituzione,
realizzazione  di  opere  di urbanizzazione primaria, con particolare
attenzione ai problemi di accessibilita' degli impianti a  rete,  ivi
compreso l'inserimento di elementi di arredo urbano;
    e) realizzazione o recupero, secondo le tipologie di cui all'art.
31,  primo  comma, lettere b), c), d), della legge n. 457/78 di opere
di urbanizzazione secondaria.
  4.5  Al  fine  di  realizzare  il  concorso  di   risorse   private
nell'attuazione  dei  programmi  di  recupero  urbano  e  di favorire
maggiori possibilita' e' modalita' di conseguimento  delle  finalita'
di  cui  al  punto  4.1,  lettera  a),  e'  possibile  associare agli
interventi pubblici di cui al punto 4.4,  uno  o  piu'  dei  seguenti
interventi   da   realizzare  con  finanziamento  privato  ovvero  in
autofinanziamento da parte dei soggetti pubblici:
    a)  aumento  della  superficie  utile  mediante  frazionamento  o
aumento   di   volumetria,   o  modifica  delle  destinazioni  d'uso,
nell'ambito della ristrutturazione  edilizia,  di  cui  all'art.  31,
comma 1, lettera d) della legge n. 457/78, dei fabbricati pubblici di
cui  al  punto 4.4; in tal caso, il soggetto attuatore acquisisce, in
tutto o in parte, le superfici aggiunte o trasformate;
    b) completamento  degli  insediamenti  di  edilizia  residenziale
pubblica,  mediante la realizzazione di opere e fabbricati nei limiti
planimetrici e volumetrici indicati dai piani di zona vigenti  e  non
ancora  ultimati, anche in variante alle destinazioni d'uso previste;
in tal caso, il soggetto attuatore, al fine di realizzare  fabbricati
residenziali  e non residenziali, interviene su aree interne ai piani
di zona;
    c) ristrutturazione urbanistica degli  insediamenti  di  edilizia
residenziale   pubblica,  mediante  l'aumento  dei  pesi  insediativi
all'interno dei piani di zona o di altri piani di attuazione: in  tal
caso,  il soggetto attuatore realizza nuovi fabbricati residenziali e
non residenziali all'interno dei piani stessi; le  aree  a  tal  fine
utilizzabili  a  scopo edificatorio devono in ogni caso consentire il
rispetto  degli  standard  urbanistici,  previsti   dalla   normativa
vigente,  all'interno  del perimetro del piano di zona ovvero in aree
contigue o prossime ad esso;
    d)  integrazione  degli  insediamenti  di  edilizia  residenziale
pubblica  mediante  la  realizzazione  di edilizia residenziale e non
residenziale in aree contigue o, nei casi previsti al  (Paragrafo)  5
punto  5.5,  in  aree  prossime  anche  in  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti; in tal caso, il soggetto attuatore interviene su
aree  di  sua  proprieta'  e  assicura  le  aree  e   le   opere   di
urbanizzazione   primaria   e   secondaria   al   servizio  di  nuovi
insediamenti e di quelli esistenti;
    e) realizzazione, anche su  aree  esterne  agli  insediamenti  di
edilizia  residenziale  pubblica  ed  eventualmente  in variante agli
strumenti  urbanistici   vigenti,   di   alloggi-parcheggio   laddove
necessari  all'attuazione  degli  interventi  di recupero di cui alla
lettera a) del precedente punto 4.4; il soggetto  attuatore  provvede
alla   realizzazione   e   alla  gestione  degli  alloggi-parcheggio,
convenzionandosi  con  il comune e ne ottiene la piena disponibilita'
al termine previsto dalla convenzione medesima.
  4.6. I soggetti attuatori degli interventi di cui al punto 4.5,  se
in  variante  agli  strumenti urbanistici, nell'ambito della proposta
unitaria di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 493/93, si fanno
carico di una quota degli oneri conseguenti alla realizzazione  degli
interventi  di  cui  al  punto 4.4, proporzionale al valore economico
stimato  delle  opere  private  realizzate  e  rese  possibili  dalla
variante  stessa.  Tale quota, in quanto finalizzata a partecipare al
recupero degli insediamenti di edilizia  residenziale  pubblica  gia'
esistenti,  e'  indipendente dall'obbligo di provvedere in tutto o in
parte alla predisposizione delle opere di urbanizzazione  primaria  e
secondaria dei nuovi interventi eseguiti dai privati.
5. Aree per la realizzazione degli interventi.
  5.1.  Le  aree  per  la  realizzazione degli interventi di cui alla
lettera a) del (Paragrafo) 4 punto 4.5  coincidono  con  parte  della
superficie  fondiaria  su cui insistono i fabbricati pubblici oggetto
di ristrutturazione. In tal  caso,  il  soggetto  attuatore,  per  la
superficie utile aggiuntiva da acquisire alla propria disponibilita',
agisce  in  regime  di  diritto  di  superficie  o di sopraelevazione
concesso dal soggetto proprietario degli immobili, sulla base di  una
convenzione  o  di  un  atto  d'obbligo  con  le  modalita' di cui al
(Paragrafo) 6 punti 6.4 e 6.5
  5.2. Le aree per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla
lettera  b) del (Paragrafo) 4 punto 4.5, coincidono con le aree, gia'
destinate  dai  piani  di  zona  alla   realizzazione   di   edilizia
residenziale  e  non  residenziale.  Se  tali  aree  non  sono ancora
espropriate, ai sensi dell'art. 35, secondo  comma,  della  legge  n.
865/71,  e'  il  soggetto  attuatore  ne  e'  proprietario o ne ha la
disponibilita', lo stesso interviene direttamente.  Se  le  aree  non
sono  state  ancora  espropriate e il soggetto attuatore non ne e' il
proprietario, il comune espropria le  aree  ai  sensi  dell'art.  35,
secondo  comma,  della  legge  n.  865/71  e  le  assegna al soggetto
attuatore  in  diritto  di  superficie  o  di  proprieta',  ai  sensi
rispettivamente  dei  commi  quarto  e  undicesimo dell'art. 35 della
legge n. 865/71. Se le aree sono gia'  state  espropriate,  ai  sensi
dell'art.  35,  comma  secondo,  della legge n. 865/71, ma non ancora
assegnate, il comune le assegna al soggetto attuatore, in diritto  di
superficie  o  di  proprieta',  ai sensi dell'art. 35, commi quarto e
undicesimo, della legge n. 865/71.
  5.3. Le aree per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla
lettera  c)  del  (Paragrafo)  4  punto  4.5,  coincidono con le aree
destinate  dal  piano  di  zona  o  standard   urbanistici   o   alla
realizzazione  di programmi di edilizia agevolata e convenzionata. In
entrambi i casi valgono le indicazioni di cui al  punto  5.2;  se  le
aree  sono  gia'  assegnate,  il  soggetto  attuatore coincide con il
soggetto  gia'  assegnatario  dell'area  di  intervento  o   con   il
proprietario  degli immobili realizzati ovvero con il soggetto che da
questi ne ha ricevuto la disponibilita' mediante la modalita' di  cui
al (Paragrafo) 6 punti 6.4 e 6.5.
  5.4.  L'area di intervento, per garantire le finalita' della legge,
deve essere identificata all'interno del perimetro degli insediamenti
come specificati al (Paragrafo) 4  punto  4.3.    Peraltro,  per  gli
interventi  privati  di  integrazione  di  cui  alla  lettera  d) del
(Paragrafo)  4  punto 4.5, esplicitamente ammessi dalla legge stessa,
le  aree  possono  essere  contigue  agli  insediamenti  di  edilizia
residenziale   pubblica.  Le  aree  sono  da  ritenersi  contigue  se
direttamente confinanti con le aree di pertinenza degli  insediamenti
di  edilizia residenziale pubblica o se da queste separate da aree od
opere di urbanizzazione primaria o da aree od opere di urbanizzazione
secondaria, se in prevalenza destinate agli insediamenti di  edilizia
residenziale pubblica in oggetto.
  5.5.  Non puo' peraltro escludersi la possibilita' che il programma
di recupero richieda interventi che coinvolgono  un  territorio  piu'
vasto  del  perimetro  degli  insediamenti  di  edilizia residenziale
pubblica e delle aree ad essi contigue. In tal  caso  gli  interventi
pubblici  di  cui  alle lettere c) e d) del (Paragrafo) 4 punto 4.4 e
gli interventi privati di integrazione di  cui  al  punto  precedente
possono  essere  localizzati anche in aree prossime agli insediamenti
intendendosi, come tali quelle  localizzate  in  moda  da  permettere
l'effettiva   integrazione   funzionale   degli  interventi  rispetto
all'insediamento considerato. Le finalita' di interesse pubblico  che
motivano  il  ricorso  all'accordo di programma nella generalita' dei
casi coincidono con  il  recupero  di  un  insediamento  di  edilizia
residenziale  pubblica,  gia'  spazialmente  definito  attraverso una
precedente scelta urbanistica del comune.  Ne  consegue  che  qualora
dovesse  ricorrere  la  necessita'  o  l'opportunita'  di localizzare
interventi al di fuori del perimetro degli insediamenti  di  edilizia
residenziale pubblica in aree ad essi non contigue, tale possibilita'
od  opportunita'  va  valutata  e preventivamente definita dal comune
interessato. La regione puo' indicare i limiti e le modalita'  con  i
quali  il comune, al momento della definizione delle priorita' di cui
al (Paragrafo) 10, assume esplicitamente tale decisione,  definendone
le  esigenze  ed  i  requisiti  ai  quali  le proposte private devono
attenersi.
  5.6.  Per  gli  interventi  che  prevedono  la   realizzazione   di
alloggi-parcheggi,di cui alla lettera a) del (Paragrafo) 4 punto 4.5,
le  aree  di  intervento  possono essere esterne agli insediamenti di
edilizia  residenziale  pubblica,  subordinatamente  ai  vincoli   di
distanza  o  di  rapporto  funzionale con gli stessi, preventivamente
stabiliti dal comune.
  5.7. Alla formazione  del  programma  di  recupero  urbano  possono
contribuire  piu'  proposte  di  intervento,  formulate  da  distinti
proponenti, se tra loro compatibili  e  funzionali  al  perseguimento
degli    obiettivi    determinati    dall'amministrazione   comunale,
localizzate su aree interne, contigue e, con le limitazioni di cui ai
punti 5.5 e 5.6, prossime ed esterne agli  insediamenti  di  edilizia
residenziale  pubblica definiti dal comune con le modalita' di cui al
(Paragrafo) 10.
  5.8. Ove le opere  private  vengano  realizzate  su  aree  interne,
contigue,   prossime   o   esterne,  agli  insediamenti  di  edilizia
residenziale pubblica in variante agli strumenti urbanistici  vigenti
relativi  alle aree stesse, nella determinazione del valore economico
delle opere di cui al (Paragrafo) 4 punto 4.5 deve essere considerata
la  valorizzazione  fondiaria  conseguente   all'approvazione   della
variante stessa.
 6. I soggetti proponenti.
  6.1.  I  soggetti  pubblici,  che  possono  presentare  proposte di
programma di recupero urbano ai comuni,  sono  lo  IACP  e  le  altre
amministrazioni  pubbliche,  statali  o  locali,  proprietarie  degli
immobili oggetto  di  intervento.  Tali  soggetti  possono  formulare
proposte  sole se accompagnate da atto d'obbligo del soggetto privato
che si impegna a partecipare al programma.
  6.2. I comuni possono presentare proposte integrando con interventi
pubblici le proposte ad essi presentate da parte degli altri soggetti
ovvero autonomamente in assenza di proposte,  ovvero  in  assenza  di
proposte   ammissibili,   ovvero  in  assenza  di  proposte  valutate
soddisfacenti,  sulla  base  dei  criteri  di  convenienza  economica
predefiniti ai sensi del (Paragrafo)a11 punto 11.3.
  6.3.   I  soggetti  privati  che  possono  presentare  proposte  di
programma di recupero urbano sono:  le  imprese  di  costruzione,  le
cooperative  di  produzione  e  lavoro, le cooperative di abitazione.
Tali soggetti formulano proposte di intervento in relazione  ad  aree
od immobili rientranti nella loro disponibilita', con le modalita' di
cui  al  punto  6.6, ovvero ricompresi nell'ambito di insediamenti di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' del comune, con il quale
si impegnano a sottoscrivere apposita convenzione.
  6.4. I soggetti pubblici o privati, oltre  che  in  forma  singola,
possono  presentare  proposte in forma consortile, in forma associata
ovvero   mediante    convenzionamento,    conferendo    mandato    di
rappresentanza ad uno dei soggetti convenzionati.
  6.5.  Le  proposte  di  programma di recupero urbano possono essere
corredate da atti d'obbligo, con cui ulteriori  soggetti  assumono  o
impongono  obbligazioni  nei  confronti  dei  soggetti  proponenti. I
comuni, gli IACP e i soggetti  privati  possono  presentare  proposte
contenenti  interventi  su  immobili  di altrui proprieta', purche' i
proprietari ne conferiscano mandato al soggetto  proponente  mediante
atto  d'obbligo.  Nel  caso  in  cui  l'immobile sia composto da piu'
unita' immobiliari, ai fini del conferimento del mandato al  soggetto
proponente,  si  applicano  le norme di deliberazione condominiale di
cui all'art. 15 della legge n. 179/92.
  6.6. Il soggetto proponente,  all'atto  della  presentazione  della
proposta  di  intervento, qualora preveda l'utilizzazione di aree non
comprese all'interno  degli  insediamenti  di  edilizia  residenziale
pubblica,  deve  detenere  e  dimostrare la disponibilita' delle aree
stesse nelle seguenti forme:
    a) proprieta' dell'area gia' acquisita;
    b) proprieta' futura  dell'area,  mediante  atto  preliminare  di
vendita o atto condizionato di vendita, la cui esecuzione e' prevista
a  una  scadenza  massima da stabilirsi in sede di bando di confronto
concorrenziale;
    c) facolta' di  proprieta'  futura  dell'area,  mediante  opzione
d'acquisto,  la  cui scadenza minima e' stabilita in sede di bando di
confronto concorrenziale.
 7. Requisiti dei soggetti privati.
  7.1 In conformita' a quanto previsto dal (Paragrafo) 5.3.2, lettera
b), della citata delibera CIPE, i  soggetti  proponenti  privati,  ai
fini  della  partecipazione  al  confronto concorrenziale, forniscono
idonee garanzie sul piano produttivo e  gestionale.  A  tal  fine,  i
requisiti  da richiedere ai soggetti proponenti privati devono essere
di tipo tecnico-organizzativo, economico-finanziario e morali.
  7.2  Le regioni o i comuni definiscono detti requisiti in relazione
alle finalita' indicate al punto precedente  e  in  conformita'  alla
normativa  vigente in quanto applicabili alle specifiche obbligazioni
che il soggetto si assume per l'attuazione del programma.
8. Modalita' di finanziamento e di affidamento dei programmi di
   recupero urbano.
  8.1  L'attuazione  degli  interventi  previsti  dai  programmi   di
recupero  urbano,  oltre  che  con  l'apporto  di risorse private per
interventi di completamento, integrazione o realizzazione di  alloggi
parcheggio, puo' essere effettuato mediante:
    a) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale
copertura  del  costo  dell'intervento  a  valere  sui  fondi  di cui
all'art. 11 della legge  n.  493/93,  relativamente  agli  interventi
indicati al (Paragrafo) 4 punto 4.4;
    b) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale
copertura  del  costo  dell'intervento  a  valere  sui  fondi  di cui
all'art. 11 della legge n. 179/92  ed  a  valere  sui  fondi  di  cui
all'art.  4  della  legge  n.  179/92,  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dai rispettivi articoli di legge;
    c) contributo pubblico, attribuito ai  comuni,  agli  IACP,  alle
imprese di costruzione, alle cooperative e ai consorzi fra i soggetti
suddetti,    a    parziale    copertura   del   costo   convenzionale
dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 9 della  legge  n.
493/93  e agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92 per interventi di
edilizia residenziale in locazione;
    d) contributo pubblico, attribuito ai  comuni,  agli  IACP,  alle
imprese di costruzione, alle cooperative e ai consorzi fra i soggetti
suddetti,    a    parziale    copertura   del   costo   convenzionale
dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 4 della  legge  n.
179/92   per   interventi   di   edilizia  residenziale  destinati  a
particolari categorie sociali;
    e) contributo pubblico, attribuito a proprietari singoli, riuniti
in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonche' a
cooperative edilizie o imprese di costruzione affidatarie del mandato
dei  proprietari  di  immobili,  a  parziale  copertura   del   costo
convenzionale  dell'intervento  a valere sui fondi di cui all'art. 12
della legge n. 179/92, per  il  risanamento  delle  parti  comuni  di
immobili privati;
    f)  fondi  derivanti  dalla corresponsione degli oneri accessori,
ovvero realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di opere
di urbanizzazione primaria  e  secondaria,  a  scomputo  degli  oneri
previsti dall'art. 3 della legge n. 10/77;
    g)  realizzazione  diretta,  da  parte  del  soggetto privato, di
interventi pubblici in aggiunta a quanto previsto  alla  lettera  f),
valutati secondo le modalita' ed i parametri di cui al (Paragrafo) 11
punto 11.3;
    h)  realizzazione  diretta,  da  parte  del  soggetto privato, di
interventi pubblici che prevedano un  corrispettivo  di  gestione  da
regolare mediante apposita convenzione.
  8.2  Nel caso di opere con contributo pubblico o tale copertura del
costo dell'intervento ovvero un contributo pubblico superiore al  50%
del  costo  dell'intervento  l'affidamento viene mediante appalto, da
effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente.
  8.3  Qualora il comune, per meglio assicurare unita' di gestione al
programma,  intenda  affidare  ai  proponenti,  in   concessione   di
committenza,  l'insieme  degli  interventi pubblici in esso previsti,
detto affidamento avviene nel  rispetto  delle  norme  pubblicistiche
poste  a  tutela  della  scelta  del  contraente  e degli obblighi di
esecuzione. In tal caso il comune deve  identificare  gli  ambiti  di
intervento,  gli  interventi  pubblici  necessari  al recupero urbano
dell'ambito considerato, quantificandone l'impegno finanziario, e gli
interventi  privati  ammessi.  La  selezione  avviene  attraverso  un
confronto   pubblico   concorrenziale,  deve  essere  preventivamente
stabilito il corrispettivo  riconosciuto  per  la  concessione  ed  i
criteri  di  selezione  devono  fare  esplicito riferimento ai valori
rappresentati nell'offerta economica sintetica.
  8.4 Nel caso di opere che prevedano un corrispettivo  di  gestione,
l'affidamento  e'  effettuato mediante concessione di lavori pubblici
ai sensi della legislazione vigente.
  8.5 Nel caso di opere con il finanziamento  pubblico  inferiore  al
50%  del  costo  dell'intervento ovvero di opere pubbliche realizzate
esclusivamente con risorse  private  l'affidamento  avviene  mediante
convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/77.
  8.6   Al   fine   di   assicurare  una  gestione  unitaria  per  la
realizzazione degli interventi previsti  dal  programma  di  recupero
urbano,  i  comuni possono fare ricorso alla costituzione di societa'
miste cosi' come previsto  dall'art.  13  della  legge  n.  179/92  e
dall'art. 12 della legge n. 493/93.
9. Adempimenti comunali.
  9.1  I programmi di recupero urbano sono selezionati dal comune tra
quelli proposti dai soggetti  abilitati  ovvero  sono  di  iniziativa
comunale.
  9.2  La  procedura  di  formazione  dei  programmi  deve  essere di
evidenza pubblica e  la  selezione  delle  proposte,  presentate  dai
soggetti   abilitati,   deve   avvenire  attraverso  un  procedimento
valutativo  di  comparazione  sulla  base  di  criteri  e   modalita'
preventivamente definiti e resi pubblici.
  9.3  I  comuni  procedono alla formazione dei programmi di recupero
urbano  definendo  le  priorita'  di  intervento  nell'ambito   degli
insediamenti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  i  requisiti dei
soggetti proponenti, i contenuti delle proposte,  le  modalita'  e  i
termini di presentazione delle proposte, i criteri di ammissione e di
valutazione delle proposte tenuto anche conto degli elementi definiti
dalla regione.
10. Definizione delle priorita' di intervento nell'ambito del
   territorio comunale.
  10.1 I comuni, in osservanza dei provvedimenti regionali emanati ai
sensi  del  (Paragrafo) 3 punto 3.5, possono definire o ulteriormente
precisare,  preliminarmente  alla  presentazione  delle  proposte  di
intervento,  i  requisiti e i criteri oggettivi con cui pervenire, in
sede di valutazione, all'ammissibilita' e alla definizione del  grado
di   priorita'  delle  proposte  presentate,  senza  individuare  gli
insediamenti suscettibili di proposte  medesime,  ovvero  individuare
direttamente  detti  insediamenti attraverso un programma preliminare
di intervento.
  10.2  Ai  fini  della  formazione  del  programma  preliminare   di
intervento   di   cui   al  punto  10.1,  i  comuni  individuano  gli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica su  cui  e'  possibile
presentare le proposte di programma di recupero urbano, eventualmente
assegnando ai diversi insediamenti un diverso grado di priorita'.
  10.3  I  comuni  possono  altresi'  adottare  una  procedura  mista
combinando le azioni di cui ai punti  10.1  e  10.2:  procedere  alla
formazione  del  programma  preliminare  di  intervento, selezionando
alcuni insediamenti di edilizia  residenziale  pubblica  sui  cui  e'
prioritario  intervenire  mediante  programmi  di recupero urbano, e'
stabilire i requisiti che gli altri insediamenti devono possedere per
diventare oggetto di proposta di intervento,  lasciando  ai  soggetti
proponenti   la  possibilita'  di  formulare  proposte  su  qualsiasi
insediamento pubblico diverso da quelli preventivamente  selezionati,
valutandone successivamente l'ammissibilita' e il grado di priorita'.
  10.4 Qualora la regione abbia ritenuto ammissibile, nell'ambito dei
criteri da essa forniti, la possibilita' di localizzare interventi di
integrazione   in   aree   prossime  agli  insediamenti  di  edilizia
residenziale  pubblica  ed  il  comune  intenda  avvalersi  di  detta
possibilita',  gli  insediamenti  ed i criteri ai quali ispirare tale
localizzazione andranno comunque preventivamente definiti nell'ambito
del programma comunale preliminare di intervento.
  10.5 Laddove i comuni assumono  la  preventiva  individuazione  dei
requisiti  e  dei  criteri  oggettivi  in  alternativa  al  programma
preliminare di intervento, per la valutazione  delle  proposte  sotto
l'aspetto  della  congruenza  con  le  politiche  urbanistiche  detti
criteri sono suddivisi per settori o parti di citta'.
  10.6  Nell'ambito  del  programma  preliminare  i  comuni   possono
definire,  per  ogni  insediamento di edilizia residenziale pubblica,
gli interventi pubblici necessari, con riferimento alle tipologie  di
cui  al  (Paragrafo) 4 punto 4.3, sulla base degli elementi di cui al
punto  10.7,  nonche'  gli  interventi   privati   ammissibili,   con
riferimento  alle  modalita' e alle tipologie di cui al (Paragrafo) 4
punto 4.4.
  10.7 Le priorita' di intervento,  di  cui  al  punto  10.1,  devono
essere definite in modo conforme alle indicazioni di cui alla lettera
a)  del  (Paragrafo)  5.3.2  della citata delibera CIPE, con riguardo
particolare  ai  seguenti  parametri  di  riferimento  relativi  agli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica:
    a) la dimensione;
    b) la collocazione nel contesto urbano e territoriale;
    c) il livello di tensione e di degrado sociale riscontrabile;
    d)  il  livello  di degrado ambientale all'interno e nel contesto
degli insediamenti;
    e) il livello di degrado edilizio dei fabbricati residenziali;
    f) lo stato di conservazione,  il  livello  di  efficienza  e  la
dotazione   degli   standard   urbanistici   con   riferimento   alle
urbanizzazioni primarie e secondarie.
11. Valutazione delle proposte.
  11.1.  Successivamente  alla  verifica  di   ammissibilita'   delle
proposte  di  intervento  mediante  l'accertamento  dei requisiti dei
soggetti privati,  della  completezza  della  documentazione  nonche'
della rispondenza alle eventuali indicazioni di cui al (Paragrafo) 10
punto  10.1  lettere  a)  e  b), i comuni provvedono alla valutazione
delle proposte medesime, sulla base di criteri definiti dalla regione
o, nel caso in cui la regione  non  abbia  provveduto  in  proposito,
sulla  base di criteri autonomamente determinati. Tali criteri, salvo
quanto  ulteriormente  specificato  in  materia  da regioni e comuni,
tengono conto di:
    a) grado di priorita' dell'insediamento;
    b) comparazione economica sintetica;
    c) qualita' dell'offerta tecnica;
    d) conseguimento di obiettivi generali.
  11.2 Ai fini del confronto tra le diverse proposte di intervento, i
comuni valutano il grado di priorita' dell'insediamento oggetto della
proposta, di cui al (Paragrafo) 10 punto 10.1.
  11.3 La comparazione economica sintetica, di cui  alla  lettera  b)
del   punto   11.1,  consiste  in  una  relazione  sulle  convenienze
economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed  il
soggetto   privato   a   seguito   della  attuazione  del  programma,
considerando:
    a)  entita'  del  finanziamento,  mediante  risorse  private,  di
interventi   pubblici   valutati  sulla  base  di  costi  parametrici
(convenienza economica del soggetto pubblico);
    b) valore degli  immobili  realizzati  dal  soggetto  privato  in
variante  agli  strumenti  urbanistici vigenti, al netto dei costi di
realizzazione, valutati su base  parametrica  (convenienza  economica
del soggetto privato);
    c)  valore  degli  immobili  o  porzioni  di  immobili oggetto di
cessione di diritti reali a favore del soggetto privato,  valutati  a
prezzo di mercato (convenienza economica del soggetto privato).
  11.4  Sulla  base  dei  precedenti  criteri,  le regioni o i comuni
mettono a punto specifici costi parametrici  e  specifici  indicatori
per  la  misurazione  e  la  comparazione  (per  rapporto  ovvero per
differenza)  della  convenienza  economica   che   ciascun   soggetto
rispettivamente consegue con la realizzazione dell'intervento.
  11.5 L'offerta tecnica, di cui alla lettera c) del punto 11.1, puo'
essere valutata sulla base dei seguenti criteri:
    a)  idoneita'  delle  soluzioni tecniche e funzionali adottate ai
fini della riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale;
    b) idoneita' delle garanzie fornite circa l'attuazione completa e
puntuale del programma,  sulla  base  dei  tempi  e  delle  modalita'
indicate  dal  soggetto attuatore per la fase di realizzazione e, ove
prevista, per la fase di gestione;
    c) completezza  ed  attendibilita'  del  programma  temporale  di
attuazione;
    d)  definizione dei requisiti prestazionali, ai quali si atterra'
il  soggetto  attuatore  in  fase  di  progetto  esecutivo,  e  delle
modalita'  di  verifica  degli  stessi  relativamente agli interventi
pubblici del programma per i quali il privato assuma  l'attuazione  a
propria cura e spese;
    e) grado di definizione formale del progetto presentato.
  11.6 Gli obiettivi generali, di cui alla lettera d) del punto 11.1,
riguardano le priorita' stabilite in sede di programmazione nazionale
degli  interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  di cui alla
citata  delibera  CIPE,  che  non  siano   gia'   considerate   nella
valutazione  delle  priorita'  di cui alla lettera a) del punto 11.1,
con  particolare   riferimento   alle   preferenze   accordate   alla
realizzazione  di  alloggi  da  assegnare  in locazione ai lavoratori
dipendenti o alle categorie sociali deboli, ad interventi di edilizia
residenziale di  recupero  rispetto  alla  nuova  edificazione,  alla
realizzazione  di  alloggi  in  locazione o in locazione a proprieta'
differita e di alloggi con prezzi di cessione e canoni  di  locazione
convenzionati.
  11.7  La  regione,  nel  caso  in  cui  non  abbia  provveduto alla
ripartizione territoriale delle risorse o abbia provveduto per ambiti
sovra-comunali, secondo le modalita' di cui al  (Paragrafo)  3  punto
3.3,  lettera a) e b), ricevute le proposte di intervento dai comuni,
provvede, al fine di realizzare le compatibilita' con i finanziamenti
programmati, ad una ulteriore  selezione  delle  proposte  pervenute,
tenuto  tra  l'altro  conto del grado di efficienza dei finanziamenti
pubblici, in ragione del maggiore apporto  di  finanziamento  privato
agli interventi pubblici previsti dal programma.
 12. Elaborati da presentare a corredo delle proposte.
  12.1  La  proposta  di  programma  di recupero urbano, salvo quanto
ulteriormente specificato in materia da regione e comuni, contiene:
    a) relazione illustrativa dell'intero programma  con  descrizione
delle  tipologie  di intervento in relazione alle priorita' di cui al
(Paragrafo)  10  ed  al  conseguimento  degli   obiettivi   generali;
definizione dei soggetti pubblici e privati partecipanti al programma
e   relative  competenze;  quantificazione  e  natura  delle  risorse
finanziarie;  procedure  per  l'acquisizione  delle  aree   e   degli
immobili;  stima  dei  nuclei  familiari interessati dal programma di
recupero  urbano  ai  fini  dell'indicazione   delle   modalita'   di
alloggiamento   temporaneo  degli  stessi  e  della  loro  definitiva
sistemazione;  stato  degli  immobili  (fabbricati,  aree);   vincoli
gravanti sulla zona di intervento;
    b)  relazione  tecnica  contenente  l'indicazione  delle opere di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  esistenti  e  di  quelle  di
progetto,  con  particolare  attenzione ai problemi di accessibilita'
degli impianti e dei servizi a rete; descrizione  degli  elementi  di
arredo  urbano  previsti  dal  programma;  requisiti  prestazionali e
modalita' di verifica degli stessi;
    c) elaborati grafici  contenenti  la  perimetrazione  della  zona
urbana  interessata  dagli  interventi; la sua destinazione d'uso, le
relative norme tecniche di  attuazione  dello  strumento  urbanistico
vigente,  nonche'  le eventuali difformita' dallo stesso; gli elenchi
catastali delle aree e  degli  immobili  oggetto  del  programma;  un
progetto di massima in scala adeguata;
    d)  comparazione  economica sintetica del programma conforme agli
indicatori ed ai criteri di cui al (Paragrafo) 11 punto 11.3;
    e) il programma dettagliato dei tempi di attuazione e le garanzie
fornite per il suo puntuale rispetto di cui al (Paragrafo)  11  punto
11.5 lettera b);
    f) piano di fattibilita' giuridico-amministrativa che individui i
vincoli,  gli  adempimenti,  gli  atti giuridici ed amministrativi, i
relativi tempi e le relative procedure di assolvimento, ivi  compresa
l'esecuzione  di  eventuali indagini propedeutiche e di accertamenti,
intesi a verificare la compatibilita' degli interventi  medesimi  con
la    tutela   di   interessi   storici,   artistici,   archeologici,
paesaggistici, idrogeologici ecc., da effettuarsi con le modalita' di
cui al (Paragrafo) 8 della delibera CIPE 21 dicembre  1993,  ai  fini
dell'attuazione della proposta medesima";
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La delibera adottata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta
del 9 novembre 1994 e' resa esecutiva.
   Roma, 1 dicembre 1994
                                                  Il Ministro: RADICE