Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.(GU n.302 del 28-12-1994)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Bacci Bonotti Roberto presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Visto il parere del Consiglio nazionale degli psicologi che dichiara che il migrante e' iscritto all'albo degli psicologi presso l'Ordine della Toscana ai sensi della legge n. 56/1989, art. 32; Ritenuto che il decreto legislativo n. 115/1992 non e' applicabile al caso per carenza di motivazione; Decreta: Non luogo a provvedere sulla domanda di riconoscimento del titolo di psicologo di Bacci Bonotti Roberto, nato a Seravezza (Italia) l'8 luglio 1957 rilasciato dall'Academie Palatine di Parigi (Francia) quale titolo abilitante all'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia. Roma, 16 dicembre 1994 Il direttore generale: ROVELLO