Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.302 del 28-12-1994)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1992, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in data 23 luglio 1993; Rilevata la necessita' di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorita' Accademiche di questo Ateneo; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. CAPO V FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI Art. 61. - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce: a) la laurea in matematica; b) la laurea in fisica; c) la laurea in chimica; d) la laurea in chimica industriale; e) la laurea in scienze naturali; f) la laurea in scienze biologiche; g) la laurea in scienze geologiche; h) la laurea in scienze ambientali; i) il diploma in metodologie fisiche. Gli articoli dal 566 al 571 compreso sono soppressi. Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN METODOLOGIE FISICHE (Istituzione e durata del corso di diploma) Art. 141. - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di addetto alla strumentazione ed al suo uso in laboratori industriali, di servizio e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche diretta a: uso corretto di strumentazione fisica, soprattutto nelle sue forme specialistiche, dedicate ed automatizzate; utilizzo con valutazione critica, delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati; uso di metodi diagnostici, frutto di applicazioni strumentali delle piu' recenti scoperte scientifiche. La durata del corso di diploma stabilita in anni tre. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in "Metodologie fisiche". Art. 142 (Accesso al corso diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 143 (Corsi di laurea e diploma affini - Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in fisica, in astronomia ed in scienze dei materiali. Nell'ambito dei corsi affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralita' ad una annualita', i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi. Art. 144 (Articolazione del corso degli studi). - L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 500 ore per anno. Essa e' comprensiva delle esercitazioni, teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. In ogni caso non meno di 120 per anno devono essere dedicate ad attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. Le attivita' corrispondenti ai due moduli di laboratorio del terzo anno possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni. Art. 145 (Ordinamento didattico). - L'ordinamento didattico che segue e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Il piano di studi si struttura in moduli (di non meno di 50), siano essi relativi ad insegnamenti propedeutici ovvero di specialita' e di indirizzo. Nell'affidare un insegnamento la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali puo' deliberare di accorpare 2 moduli in un unico insegnamento di non meno di 100 ore. LA FORMAZIONE DI BASE (19 moduli) Area matematica Lo studente deve acquisire i concetti di base della analisi matematica e dell'informatica. Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01B, A02A, A02B, A03X, A04A) e di informatica (K05B). Sono obbligatori sei moduli da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari: A01B - Geometria; A02A - Analisi matematica; A02B - Probabilita' e statistica matematica; A03X - Fisica matematica; A04A - Analisi numerica; K05B - Informatica. Area fisica Lo studente deve acquisire i concetti generali della fisica generale, le tecniche di laboratorio, in particolare ottiche, elettroniche ed informatiche ed alcune conoscenze di base della fisica moderna. Sono obbligatori dodici moduli di cui almeno quattro di laboratorio, da scegliersi all'interno dei seguenti settori disciplinari: B01A - Fisica generale; B01B - Fisica; B02A - Fisica teorica; B03X - Struttura della materia; B04X - Fisica nucleare; K01X - Elettronica. Area chimica E' obbligatorio un modulo in cui si forniscano alcune informazioni di base di: C03X - Chimica generale ed inorganica. FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI INDIRIZZO Sulla base delle esigenze e competenze locali, sei moduli (di cui almeno due di laboratorio) saranno scelti all'interno dei settori disciplinari inizianti con A, B, C, D e K, al fine di specializzare la formazione in uno dei seguenti indirizzi: misure e tecniche fisiche di laboratorio; tecniche fisiche dei dispositivi elettronici e optoelettronici; tecniche fisiche di diagnostica medica e biomedica; tecniche fisiche di diagnostica e controllo ambientale; tecniche fisiche di studio e conservazione dei beni culturali; fisica sanitaria; problematiche fisiche e tecniche computazionali. Per il raggiungimento del monte complessivo di ore indicate all'art. 4, le facolta' possono attivare altri moduli oltre i venticinque indicati. Art. 146 (Esame di diploma). - L'esame di diploma, cui lo studente accede dopo aver svolto le attivita' previste all'art. 4, tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. Esso comprende la discussione di un elaborato preparato dallo studente sull'attivita' da lui svolta nell'ambito del laboratorio specialistico del terzo anno e dei corsi specifici dell'indirizzo prescelto. Art. 147 (Regolamento dei corsi di diploma). - I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sara' riportato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati) con le relative denominazioni, che potranno essere scelte dai settori disciplinari, con le qualificazioni ritenute piu' opportune, quali I, II, istituzioni, avanzato, progredite, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a determinare piu' esattamente il livello ed il contenuto didattico: le propedeuticita' di esame; la durata di ciascun corso di insegnamento; la collocazione degli insediamenti nei successivi periodi didattici; le prove di valutazione degli studenti; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 31 ottobre 1994 Il rettore: OCCHIOCUPO