Modificazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994. (Deliberazione n. 8938).(GU n.302 del 28-12-1994)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 23, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n 1; Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, avente ad oggetto l'indice MIB30 denominato FIB30; Vista la delibera n. 8625 del 2 novembre 1994, con la quale e' stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari; Vista la delibera n. 8679 del 22 novembre 1994 con la quale e' stata fissata la data di avvio delle negoziazioni del contratto FIB30; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 28 del regolamento citato in premessa al fine di prevedere una piu' dettagliata disciplina delle modalita' di cancellazione dei contratti conclusi sul sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o indici su tali valori mobiliari; Delibera: 1. Il comma 5 dell'art. 28 del regolamento citato in premessa e' sostituito dal seguente: " 5. Nel caso siano stati conclusi contratti a seguito dell'immissione di una proposta errata da parte di un operatore nel sistema telematico di contrattazione, l'operatore medesimo puo' richiedere alla Consob, entro il termine di trenta minuti dalla chiusura delle contrattazioni, la cancellazione dei contratti medesimi motivandone le ragioni e specificandone gli estremi. La Consob, ove sia effettivamente presumibile che la proposta sia stata immessa a seguito di errore materiale, contattate le controparti e a condizione che dette controparti manifestino il proprio accordo, comunica alla Cassa gli estremi dei contratti affinche' questa provveda alla cancellazione.". 2. Dopo il comma 5 dell'art. 28 del regolamento citato in premessa sono aggiunti i seguenti commi: " 6. Nel caso di cui al comma 5, qualora non risulti concordanza tra le dichiarazioni dell'operatore che ha immesso la proposta errata e quelle delle relative controparti, l'organo di controllo di cui al comma 1 puo' rendere nota agli operatori coinvolti l'identita' delle controparti affinche' siano concordati gli estremi dei contratti da cancellare. 7. L'organo di controllo di cui al comma 1 puo' comunque disporre la cancellazione di contratti su richiesta di un operatore, anche qualora non vi sia il consenso delle controparti, quando i contratti conclusi derivino dall'immissione di una proposta manifestamente errata e a condizione che la richiesta di cancellazione pervenga entro i quindici minuti successivi alla immissione della proposta. 8. Ai fini di cui al comma 7, i contratti che possono essere cancellati sono quelli: a) che derivano dall'immissione di una proposta le cui condizioni sono con ogni evidenza il risultato di un errore materiale; b) il cui prezzo si discosti dal prezzo dell'ultimo contratto concluso prima dell'immissione della proposta errata, ovvero in assenza di contrattazioni dal prezzo di chiusura del giorno precedente, di una percentuale superiore a quelle stabilite per ciascuna scadenza dalla Consob con proprio provvedimento, tenuto conto del relativo grado di liquidita'. 9. La Consob puo' altresi' disporre, sentito il consiglio di borsa, la cancellazione dei contratti conclusi nei casi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 31 marzo 1975.". La presente delibera sara' inviata al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 19 dicembre 1994 Il presidente: BERLANDA