COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1994 

  Modificazioni  al  regolamento  per  il  funzionamento  del sistema
telematico per la negoziazione dei contratti uniformi  a  termine  su
strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali
valori  mobiliari approvato con delibera n. 8625 del 2 novembre 1994.
(Deliberazione n. 8938).
(GU n.302 del 28-12-1994)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  138
del 31 marzo 1975;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare l'art. 23, commi 1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n 1;
  Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con  la  quale  sono
state  definite,  tra  l'altro,  le  caratteristiche  di un contratto
uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio
1991, avente ad oggetto l'indice MIB30 denominato FIB30;
  Vista la delibera n. 8625 del 2 novembre  1994,  con  la  quale  e'
stato  approvato  il  regolamento  per  il  funzionamento del sistema
telematico per la negoziazione dei contratti uniformi  a  termine  su
strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali
valori mobiliari;
  Vista  la  delibera  n.  8679  del 22 novembre 1994 con la quale e'
stata fissata la data  di  avvio  delle  negoziazioni  del  contratto
FIB30;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  l'art. 28 del regolamento
citato  in  premessa  al  fine  di  prevedere  una  piu'  dettagliata
disciplina  delle  modalita'  di cancellazione dei contratti conclusi
sul  sistema  telematico  delle  borse   valori   italiane   per   la
negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari
collegati a valori mobiliari o indici su tali valori mobiliari;
                              Delibera:
  1.  Il  comma  5 dell'art. 28 del regolamento citato in premessa e'
sostituito dal seguente:
  "  5.  Nel  caso  siano  stati   conclusi   contratti   a   seguito
dell'immissione  di  una proposta errata da parte di un operatore nel
sistema  telematico  di  contrattazione,  l'operatore  medesimo  puo'
richiedere  alla  Consob,  entro  il  termine  di trenta minuti dalla
chiusura  delle  contrattazioni,  la  cancellazione   dei   contratti
medesimi  motivandone  le  ragioni  e  specificandone gli estremi. La
Consob, ove sia effettivamente presumibile che la proposta sia  stata
immessa  a seguito di errore materiale, contattate le controparti e a
condizione che dette  controparti  manifestino  il  proprio  accordo,
comunica  alla  Cassa  gli  estremi  dei  contratti  affinche' questa
provveda alla cancellazione.".
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 28 del regolamento citato in  premessa
sono aggiunti i seguenti commi:
  "  6.  Nel  caso di cui al comma 5, qualora non risulti concordanza
tra le dichiarazioni dell'operatore che ha immesso la proposta errata
e quelle delle relative controparti, l'organo di controllo di cui  al
comma  1 puo' rendere nota agli operatori coinvolti l'identita' delle
controparti affinche' siano concordati gli estremi dei  contratti  da
cancellare.
   7.  L'organo di controllo di cui al comma 1 puo' comunque disporre
la cancellazione di contratti su richiesta  di  un  operatore,  anche
qualora  non vi sia il consenso delle controparti, quando i contratti
conclusi derivino  dall'immissione  di  una  proposta  manifestamente
errata  e  a  condizione  che  la richiesta di cancellazione pervenga
entro i quindici minuti successivi alla immissione della proposta.
   8. Ai fini di cui al comma  7,  i  contratti  che  possono  essere
cancellati sono quelli:
    a) che derivano dall'immissione di una proposta le cui condizioni
sono con ogni evidenza il risultato di un errore materiale;
    b)  il  cui  prezzo  si discosti dal prezzo dell'ultimo contratto
concluso prima  dell'immissione  della  proposta  errata,  ovvero  in
assenza   di   contrattazioni  dal  prezzo  di  chiusura  del  giorno
precedente, di una  percentuale  superiore  a  quelle  stabilite  per
ciascuna  scadenza  dalla  Consob  con  proprio provvedimento, tenuto
conto del relativo grado di liquidita'.
  9. La Consob puo' altresi' disporre, sentito il consiglio di borsa,
la cancellazione dei contratti conclusi nei casi di  cui  all'art.  7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 138 del 31 marzo
1975.".
  La presente delibera sara' inviata al consiglio  di  borsa  che  ne
curera'  la  diffusione  nei  modi  d'uso e sara' altresi' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  e  nel  Bollettino  della
Consob.
   Roma, 19 dicembre 1994
                                              Il presidente: BERLANDA