MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1994 

  Determinazione  della  commissione  onnicomprensiva da riconoscere,
per il 1995, agli istituti di credito per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni di credito agli enti locali.
(GU n.304 del 30-12-1994)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440 nonche' l'art. 22 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o  altre  modalita'  applicabili  ai  mutui  da
concedersi  agli  enti  locali  territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito  con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il
quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui  degli  enti
locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66;
  Visto  l'art.  13,  comma  13,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67,
modificato dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,
convertito  nella  legge  5  maggio 1989, n. 160, il quale prevede il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui  mutui  che  i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di  lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;
  Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1994, la misura della commissione onnicomprensiva
da  riconoscere  agli istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopramenzionate;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Attesa la necessita' di determinare la commissione  onnicomprensiva
di cui sopra anche per l'anno 1995;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi  citate  in  premesse, e' fissata nella misura
dell'0,95% per l'anno 1995.
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle  banche  per  le
operazioni  di  mutuo  con gli enti locali ricadenti nella disciplina
dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.
504 e' fissata per l'anno 1995 nella misura dell'1,45%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI