MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.27 del 2-2-1995)

   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo dal 14 gennaio 1994 al 13
luglio 1994, della ditta S.p.a. Teplamed, con  sede  in  S.  Gregorio
(Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria).
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 14 gennaio  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e  unita'  di  S.
Gregorio  (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 13
luglio 1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale  del
14 gennaio 1993, n. 1312.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  4  ottobre  1993  al 3 ottobre 1994, della ditta S.a.s.
Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unita' di  Napoli,  via  S.
Geronimo alle Monache, 5.
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli
e unita' di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, per  il  periodo
dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza
4 ottobre 1993;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s.  Scaturchio
Giovanni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, via S. Geronimo alle
Monache, 5, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
4 aprile 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994,  della  ditta  S.a.s.
S.E.L.P., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli  e  unita'
di Napoli, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1993 con decorrenza
1 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 novembre 1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. S.E.L.P.,
con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo  dal  1  maggio
1994 al 31 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 giugno 1994 con decorrenza 1
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge  n.  223/1991,  relativi  al  periodo  dal  1 aprile 1993 al 30
settembre 1993, della ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese,
con sede in Telese (Benevento) e unita' di Telese (Benevento).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  17 dicembre 1992 con effetto dal 1 aprile 1992, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Ce.Tel.  Industria  ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e
unita' di Telese (Benevento), per il periodo dal 1 aprile 1993 al  30
settembre 1993.
   Art.  3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del
1 aprile 1992, n. 18/92.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 agosto 1993 al 15  agosto  1994,  della  ditta  S.r.l.
Cosman,  con  sede  in  Perugia,  frazione  Colombella,  e  uffici di
Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia).
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione
Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia), per il
periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza
16 agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 16 agosto 1993, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosman, con
sede in Perugia, frazione Colombella, e  uffici  di  Colombella-Pieve
Pagliaccia  (Perugia),  per  il  periodo  dal  16 febbraio 1994 al 15
agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza
16 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994, della ditta S.p.a.   G.
Ronchi  di  Liberati  A.,  con  sede in Venafro (Isernia) e unita' di
Casandrino (Napoli) e Roma.
   Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.p.a. G. Ronchi di Liberati A., con sede in
Venafro (Isernia) e unita' di Casandrino  (Napoli)  e  Roma,  per  il
periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza
2 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 2 novembre  1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Ronchi
di Liberati A., con sede in Venafro (Isernia) e unita' di  Casandrino
(Napoli) e Roma, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 10 marzo 1994 al 9 marzo 1995, della ditta S.r.l. T.M.A.,
con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta).
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unita'  di
Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 marzo 1994 al 9 settembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza
10 marzo 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  gia' disposta con effetto dal 10 marzo 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.r.l.  T.M.A.,  con
sede  in  Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal
10 settembre 1994 al 9 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza
10 settembre 1994;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  20  settembre  1993  al  19 settembre 1994, della ditta
S.r.l. C.M.O. Costruzioni Meccaniche Orlando, con sede  in  Napoli  e
unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.O. Costruzini  Meccaniche  Orlando,
con  sede  in  Napoli  e  unita'  di  Napoli,  per  il periodo dal 20
settembre 1993 al 19 marzo 1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1994 con decorrenza
20 settembre 1993;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. C.M.O.
Costruzioni Meccaniche Orlando,  con  sede  in  Napoli  e  unita'  di
Napoli, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza
20 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  1  gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a.
Calcografia e Cartevalori, con sede in San Donato Milanese (Milano) e
unita' di Benevento.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.p.a. Calcografia e Cartevalori, con sede in
San Donato Milanese (Milano) e unita' di Benevento,  per  il  periodo
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995,  della  ditta  S.p.a.
Co.Ce.Mer.,  con  sede  in  Sternatia  (Lecce)  e  unita'  di Lecce e
Brindisi.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Co.Ce.Mer.,  con  sede  in  Sternatia
(Lecce)  e  unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 gennaio
1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994.
   Esclusi  lavoratori  assunti  per  fine  cantiere  o   fine   fasi
lavorative;
    7)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995,  della  ditta  S.r.l.
Pal  Strade,  con  sede  in  Sternatia  (Lecce)  e  unita' di Lecce e
Brindisi.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Pal  Strade,  con sede in Sternatia
(Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo dal  31  gennaio
1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994.
   Esclusi   lavoratori   assunti  per  fine  cantiere  o  fine  fasi
lavorative;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  31  gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l.
Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Brindisi,  Lecce  e
Taranto.
   Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e
unita' di Brindisi, Lecce e Taranto, per il periodo  dal  31  gennaio
1994 al 30 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza
31 gennaio 1994.
   Esclusi   lavoratori   assunti  per  fine  cantiere  o  fine  fasi
lavorative.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, della
ditta S.p.a. Officine Stanga Cittadella (Gruppo Firema), con sede  in
Milano e unita' di Padova.
   Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Stanga Cittadella
(Gruppo
Firema), con sede in Milano e unita' di Padova, per il periodo dal
1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza
1 settembre 1993;
    2) e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazine  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, della
ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita'  operative
di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna.
   Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Firema Trasporti, con  sede
in   Napoli   e   unita'  operative  di  Stanga  Cittadella-Padova  e
Casaralta-Bologna, per il periodo dal 1 gennaio  1994  al  30  giugno
1994.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza
1 gennaio 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Firema  Trasporti,  con  sede  in Napoli e unita' operative di Stanga
Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna, per il periodo  dal  1  luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta  S.p.a.
Gi.Emme,  con  sede  in  Villaguardia (Como) e unita' di Villaguardia
(Como).
   Parere comitato tecnico: seduta del 6 lulgio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Gi.Emme,  con  sede in Villaguardia
(Como) e unita'  di  Villaguardia  (Como),  per  il  periodo  dal  13
dicembre 1993 al 12 giugno 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza
13 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 13 dicembre 1993,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Gi.Emme,
con sede in Villaguardia (Como) e unita' di Villaguardia (Como),  per
il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza
13 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 2 gennaio 1994 al 1 gennaio 1995, della ditta S.p.a.  ELC
Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di
Baranzate di Bollate (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  ELC  Electroconsult,  con  sede  in
Baranzate  di  Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Baranzate di Bollate
(Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 1 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza
2 gennaio 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale gia' disposta con effetto dal 19 febbraio 1994,  in  favore
dei   lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  ELC
Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di
Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1994 al  1
gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza
2 luglio 1994;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della  ditta  S.p.a.
Industria  precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e unita'
di Chivasso (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 25 maggio 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 1 ottobre  1993,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Industria precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e  unita'
di  Chivasso  (Torino),  per  il  periodo  dal  1  aprile  1994 al 30
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza
1 aprile 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994,  della  ditta  S.p.a.
Cerestar Italia, con sede in Milano e unita' di Ferrara.
   Parere comitato tecnico: seduta del 31 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  1  luglio 1994, con effetto dal 1 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Cerestar  Italia,  con  sede  in  Milano  e unita' di Ferrara, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza
1 luglio 1994;
    5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al  periodo  dal  26  marzo  1994  al  25
settembre  1994,  della  ditta S.r.l. C.C.E., con sede in Acqui Terme
(Alessandria) e unita' di Settimo Torinese (Torino).
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
intergrazione salariale per fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 28 settembre 1993, con effetto dal 26 marzo 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l.
C.C.E., con sede in Acqui Terme (Alessandria)  e  unita'  di  Settimo
Torinese  (Torino),  per il periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre
1994.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale  del
26 marzo 1993, n. 148/93.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1995, della
ditta S.r.l. Cerasiv Omec, con sede in Caravaggio (Bergamo) e  unita'
di Caravaggio (Bergamo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 12 maggio 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  20  giugno  1994,  con  effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.r.l. Cerasiv Omec, con sede in Caravaggio  (Bergamo)  e
unita'  di Caravaggio (Bergamo), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5
settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza
6 marzo 1994.
    7) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a.
Olva, con sede in Alessandria e unita' di Alessandria.
   Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994.
   A  seguito dell'approvazione di sopra, e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale
del  28  luglio 1994, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olva, con  sede
in  Alessandria e unita' di Alessandria, per il periodo dal 14 agosto
1994 al 13 febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza
14 agosto 1994;
    8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7 novembre 1994, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 novembre 1994, con effetto dall'8  novembre  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. Offital, con
sede in Montebelluna (Treviso) e unita'  di  Montebelluna  (Treviso),
per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza
8 maggio 1994;
    9)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta  S.p.a.
Corali,  con  sede  in  Carobbio  degli  Angeli (Bergamo) e unita' di
Carobbio degli Angeli (Bergamo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Corali,  con sede in Carobbio degli
Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per  il
periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza
14 febbraio 1994;
    10)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 4 ottobre 1993 al 2  ottobre  1994,  della  ditta  S.r.l.
Teorema, con sede in Sovico (Milano) e unita' di Sovico (Milano).
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Teorema, con sede in Sovico (Milano)  e
unita'  di  Sovico  (Milano),  per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3
aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza
4 ottobre 1993;
    11) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'11  aprile  1994  al 10 aprile 1995, della ditta S.p.a.
Robur, con sede in Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo) e  unita'
di Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo).
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Robur,  con  sede  in   Verdellino,
localita'  Zingonia  (Bergamo)  e  unita'  di  Verdellino,  localita'
Zingonia (Bergamo), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10  ottobre
1994.
   Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza
11 aprile 1994;
    12)   a   seguito   dell'approvazione  del  programma  per  crisi
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Robur, con sede in Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo) e  unita'
di  Verdellino,  localita' Zingonia (Bergamo), per il periodo dall'11
ottobre 1994 al 10 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1994 con decorrenza
11 ottobre 1994;
    13) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 6 marzo 1994 al 5 marzo 1995, della ditta S.r.l. Bremach
FB, con sede in Varese e unita' di Varese.
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita'
di Varese, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994;
   Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza
6 marzo 1994;
    14)  e'  approvato  il programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995,  della  ditta  S.n.c.
Confezioni  Magi,  con sede in Garbagna Novarese (Novara) e unita' di
Garbagna Novarese (Novara).
   Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.n.c. Confezioni Magi, con sede in Garbagna
Novarese (Novara) e unita' di  Garbagna  Novarese  (Novara),  per  il
periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza
17 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 febbraio 1993 al  31  gennaio  1995,  della
ditta  S.r.l.  Sirlite,  dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a.,
con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita'  di  Codogno
(Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano.
   Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.
   Rettifica delibera CIPI del 19 ottobre 1993.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal  1  settembre
1993  Bakelite  Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona
(Varese) e unita' di Codogno  (Milano),  Solbiate  Olona  (Varese)  e
uffici  di  Milano,  per  il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza
1 febbraio 1993.
   Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
24 novembre 1993, n. 13784/4;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 1 febbraio
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede
in  Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano),
Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano,  per  il  periodo  dal  1
agosto 1993 al 31 gennaio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza
1 agosto 1993.
   Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
17 dicembre 1993, n. 13909/5;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  1  febbraio
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede
in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno  (Milano),
Solbiate  Olona  (Varese)  e  uffici  di Milano, per il periodo dal 1
febbraio 1994 al 31 luglio 1994.
   Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza
1 febbraio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Art. 1, della comma 10, della legge n. 223/1991;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 1 febbraio
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede
in  Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano),
Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano,  per  il  periodo  dal  1
agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza
1 agosto 1994.
   Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;
    5)  e'  approvata  la  proroga del programma per riorganizzazione
aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre  1993  al  30  settembre
1994,  della  ditta  S.p.a.  DEA,  con  sede  in  Torino  e unita' di
Grugliasco  (Torino),  Moncalieri  (Torino),  corso  Torino,   70   e
Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia.
   Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 22 settembre  1992  con  effetto  dal  1
ottobre  1991,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino),
Moncalieri (Torino), corso Torino,  70  e  Moncalieri  (Torino),  via
Vittime  piazza Loggia, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo
1994.
   Istanza azienale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza
1 ottobre 1993;
    6) a seguito dell'approvazione della proroga  del  programma  per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22 settembre 1992 con effetto dal  1  ottobre  1991,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. DEA, con sede
in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso
Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia,  per  il
periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza
1 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto  ministeriale  30  dicembre  1994  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla ditta S.p.a.
O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e
unita' di Gorizia, Monfalcone (Gorizia),  Trieste  e  Udine,  per  il
periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994 in attuazione della
delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma
di ristrutturazione aziendale, e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  disposta con
decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con  effetto  dal  5  aprile
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unita' di  Caleppio  di
Settala  (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo
dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza
5 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai priodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla societa' Reggiane officine meccaniche italiane,  con
sede   e   stabilimento   in   Reggio   Emilia,   e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993,
dal 29 aprile 1994 al 28 aprile 1995;
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Co.S., con sede  in  Taranto  e
unita'  di  Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994 al 1 maggio
1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meridional bonifiche, con sede  in
Taranto  e  unita'  di  Taranto, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dall'11  aprile
1994 al 10 aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. B.M.B. Prefabbricati, con sede in
Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini e Maracalagonis  (Cagliari),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Confezioni  TEN,  con  sede  in
Spinetoli  (Ascoli Piceno) e ufficio di Spinetoli (Ascoli Piceno), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori    dipendenti    dalla    S.r.l.    F.I.M.M.   -   Fondana
industrializzazione manufatti e montaggi, con sede in Fondi  (Latina)
e  unita'  di  Fondi  (Latina),  e'  prorogata  la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  25  agosto
1994 al 24 febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  L.C.C.  - Lavorazione calderie
carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina
Franca (Taranto), e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 22 gennaio 1994 al 21
luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrigazioni Giandomenico, con sede
in Castellaneta Marina (Taranto) e unita' di Taranto, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dall'11 giugno 1994 al 10 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori  e
coperture,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Roma, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Arva  confezioni,  con sede in
Empoli (Firenze) e unita' di Empoli, Sovigliana e Vinci (Firenze), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  Magazzini Davanzo, con sede in
Jesolo (Venezia) e  unita'  di  San  Dona'  di  Piave  (Venezia),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.A.  Serbatoi,  con  sede  in
Apricena  (Foggia)  e  unita' di Apricena (Foggia), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 18 maggio 1994 al 17 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Profilumbria,  con  sede  in
Valfabbrica  (Perugia)  e  unita'  di   Valfabbrica   (Perugia),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nones, con sede in Trento e unita'
di  Trento,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  16 giugno 1994 al 15
giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  30  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige
(Bolzano) e unita' di  Lana  d'Adige  (Bolzano),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 luglio 1994 al 26 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  30  dicembre  1994,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Il Compasso, con sede in Lecce e
unita' di Lecce,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1994 al 31 agosto
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.