Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.27 del 2-2-1995)
Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994, della ditta S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria). Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 14 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Teplamed, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 14 gennaio 1993, n. 1312. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5. Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Scaturchio Giovanni, con sede in Napoli e unita' di Napoli, via S. Geronimo alle Monache, 5, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 17 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1993 con decorrenza 1 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. S.E.L.P., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 1 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993, della ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unita' di Telese (Benevento). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ce.Tel. Industria ceramica Telese, con sede in Telese (Benevento) e unita' di Telese (Benevento), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 1 aprile 1992, n. 18/92. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 agosto 1993 al 15 agosto 1994, della ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia). Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 16 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 16 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cosman, con sede in Perugia, frazione Colombella, e uffici di Colombella-Pieve Pagliaccia (Perugia), per il periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 16 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994, della ditta S.p.a. G. Ronchi di Liberati A., con sede in Venafro (Isernia) e unita' di Casandrino (Napoli) e Roma. Parere comitato tecnico: seduta del 23 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Ronchi di Liberati A., con sede in Venafro (Isernia) e unita' di Casandrino (Napoli) e Roma, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1 maggio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 2 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G. Ronchi di Liberati A., con sede in Venafro (Isernia) e unita' di Casandrino (Napoli) e Roma, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 marzo 1994 al 9 marzo 1995, della ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 marzo 1994 al 9 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 10 marzo 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 10 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.M.A., con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 10 settembre 1994 al 9 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 10 settembre 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, della ditta S.r.l. C.M.O. Costruzioni Meccaniche Orlando, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.O. Costruzini Meccaniche Orlando, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1994 con decorrenza 20 settembre 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.M.O. Costruzioni Meccaniche Orlando, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 20 marzo 1994 al 19 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 20 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Calcografia e Cartevalori, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unita' di Benevento. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcografia e Cartevalori, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unita' di Benevento, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Co.Ce.Mer., con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ce.Mer., con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994. Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative; 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994. Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative; 8) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Brindisi, Lecce e Taranto. Parere comitato tecnico: seduta del 24 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Leadri, con sede in Sternatia (Lecce) e unita' di Brindisi, Lecce e Taranto, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994. Esclusi lavoratori assunti per fine cantiere o fine fasi lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994, della ditta S.p.a. Officine Stanga Cittadella (Gruppo Firema), con sede in Milano e unita' di Padova. Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Stanga Cittadella (Gruppo Firema), con sede in Milano e unita' di Padova, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 1 settembre 1993; 2) e' approvato il programma per ristrutturazine aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita' operative di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna. Parere comitato tecnico: seduta del 30 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita' operative di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema Trasporti, con sede in Napoli e unita' operative di Stanga Cittadella-Padova e Casaralta-Bologna, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Gi.Emme, con sede in Villaguardia (Como) e unita' di Villaguardia (Como). Parere comitato tecnico: seduta del 6 lulgio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gi.Emme, con sede in Villaguardia (Como) e unita' di Villaguardia (Como), per il periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 13 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gi.Emme, con sede in Villaguardia (Como) e unita' di Villaguardia (Como), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1994 al 1 gennaio 1995, della ditta S.p.a. ELC Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ELC Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1994 al 1 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1994 con decorrenza 2 gennaio 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dal 19 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ELC Electroconsult, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unita' di Baranzate di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1994 al 1 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 2 luglio 1994; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. Industria precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e unita' di Chivasso (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 25 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 1 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria precompressi vibrati Imprevib, con sede in Torino e unita' di Chivasso (Torino), per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 1 aprile 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cerestar Italia, con sede in Milano e unita' di Ferrara. Parere comitato tecnico: seduta del 31 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994, con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cerestar Italia, con sede in Milano e unita' di Ferrara, per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994; 5) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994, della ditta S.r.l. C.C.E., con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Settimo Torinese (Torino). Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di intergrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 settembre 1993, con effetto dal 26 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.C.E., con sede in Acqui Terme (Alessandria) e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 26 marzo 1993, n. 148/93. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1995, della ditta S.r.l. Cerasiv Omec, con sede in Caravaggio (Bergamo) e unita' di Caravaggio (Bergamo). Parere comitato tecnico: seduta del 12 maggio 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cerasiv Omec, con sede in Caravaggio (Bergamo) e unita' di Caravaggio (Bergamo), per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994. 7) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Olva, con sede in Alessandria e unita' di Alessandria. Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994. A seguito dell'approvazione di sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994, con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olva, con sede in Alessandria e unita' di Alessandria, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 14 agosto 1994; 8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 novembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 novembre 1994, con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Offital, con sede in Montebelluna (Treviso) e unita' di Montebelluna (Treviso), per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio degli Angeli (Bergamo). Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corali, con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unita' di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994; 10) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 2 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Teorema, con sede in Sovico (Milano) e unita' di Sovico (Milano). Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Teorema, con sede in Sovico (Milano) e unita' di Sovico (Milano), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993; 11) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.p.a. Robur, con sede in Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo) e unita' di Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo). Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Robur, con sede in Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo) e unita' di Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994; 12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Robur, con sede in Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo) e unita' di Verdellino, localita' Zingonia (Bergamo), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994; 13) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1994 al 5 marzo 1995, della ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita' di Varese. Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita' di Varese, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994; Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 6 marzo 1994; 14) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, della ditta S.n.c. Confezioni Magi, con sede in Garbagna Novarese (Novara) e unita' di Garbagna Novarese (Novara). Parere comitato tecnico: seduta del 2 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Confezioni Magi, con sede in Garbagna Novarese (Novara) e unita' di Garbagna Novarese (Novara), per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 17 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano. Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994. Rettifica delibera CIPI del 19 ottobre 1993. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1993, n. 13784/4; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1 agosto 1993 al 31 gennaio 1994. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1 agosto 1993. Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13909/5; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 1 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 1, della comma 10, della legge n. 223/1991; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirlite, dal 1 settembre 1993 Bakelite Italia S.p.a., con sede in Milano, ora Solbiate Olona (Varese) e unita' di Codogno (Milano), Solbiate Olona (Varese) e uffici di Milano, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991; 5) e' approvata la proroga del programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia. Parere comitato tecnico: seduta del 4 novembre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Istanza azienale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 1 ottobre 1993; 6) a seguito dell'approvazione della proroga del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. DEA, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), corso Torino, 70 e Moncalieri (Torino), via Vittime piazza Loggia, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 1 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unita' di Gorizia, Monfalcone (Gorizia), Trieste e Udine, per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994 in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unita' di Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai priodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Reggiane officine meccaniche italiane, con sede e stabilimento in Reggio Emilia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33/1993, dal 29 aprile 1994 al 28 aprile 1995; Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Te.Co.S., con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meridional bonifiche, con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.B. Prefabbricati, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini e Maracalagonis (Cagliari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni TEN, con sede in Spinetoli (Ascoli Piceno) e ufficio di Spinetoli (Ascoli Piceno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.M.M. - Fondana industrializzazione manufatti e montaggi, con sede in Fondi (Latina) e unita' di Fondi (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 agosto 1994 al 24 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1994 al 21 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irrigazioni Giandomenico, con sede in Castellaneta Marina (Taranto) e unita' di Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 giugno 1994 al 10 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 settembre 1994 al 23 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arva confezioni, con sede in Empoli (Firenze) e unita' di Empoli, Sovigliana e Vinci (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Magazzini Davanzo, con sede in Jesolo (Venezia) e unita' di San Dona' di Piave (Venezia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A. Serbatoi, con sede in Apricena (Foggia) e unita' di Apricena (Foggia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Profilumbria, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di Valfabbrica (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nones, con sede in Trento e unita' di Trento, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1994 al 15 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euronorm, con sede in Lana d'Adige (Bolzano) e unita' di Lana d'Adige (Bolzano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1994 al 26 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 30 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Il Compasso, con sede in Lecce e unita' di Lecce, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.