MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1995 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a
trecentosessantasette giorni.
(GU n.84 del 10-4-1995)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.  726,  di
approvazione  del  bilancio  e  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993,
n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei suindicati titoli pubblici al 30 marzo 1995
e' pari a 27.172 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 14 aprile 1995 e' disposta l'emissione, senza  l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
trecentosessantasette giorni con scadenza il 15 aprile 1996  fino  al
limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi sara' reso noto con apposito comunicato del  Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere consegnate a cura del
mittente  direttamente  allo  sportello  all'uopo  istituito   presso
l'Amministrazione  centrale  della  Banca d'Italia, via Nazionale 91,
Roma, entro e non oltre le ore 12 del  giorno  11  aprile  1995,  con
l'osservanza  delle  modalita'  stabilite  negli  articoli  8 e 9 del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 aprile 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO