DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995 

  Indizione  del referendum popolare per l'abrogazione parziale della
legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, concernente
disciplina del commercio.
(GU n.85 del 11-4-1995)

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3 emessa in data 11
gennaio  1995  e  depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 -
comunicata in data  12  gennaio  1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971,  n.  426,  recante
"Disciplina    del   commercio",   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, nei termini in detta sentenza indicati;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 marzo 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                        il seguente decreto:
  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge  11
giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio", e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art.
11;  art.  12;  art.  14; art. 15; art. 16; art. 18, limitatamente al
comma secondo: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15  e  16
non  siano  nominate  entro  i  termini previsti, il presidente della
giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui  fissato
non  superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la
nomina sia avvenuta, il presidente della  giunta  regionale  provvede
con  proprio  decreto,  tenuto conto delle designazioni effettuate.";
art. 20;  art.  21;  art.  22;  art.  23;  art.  24,  comma  secondo,
limitatamente  alle  parole: "con la osservanza dei criteri stabiliti
dal piano" nonche' alle parole: "e  quindi  l'equilibrio  commerciale
previsto  dal  piano"  e comma terzo, limitatamente alle parole: "del
piano  e";  art.  27,  comma  secondo:  "Il  nullaosta  della  giunta
regionale  di  cui  al precedente ed al presente articolo puo' essere
concesso  anche  in  deroga  a  quanto  disposto  dal  secondo  comma
dell'art.  12.";  art. 30; art. 43, comma secondo: "Fino a quando non
siano approvati i piani di  sviluppo  e  di  adeguamento  della  rete
distributiva,  le  autorizzazioni  saranno  rilasciate dai sindaci su
conforme parere delle commissioni  di  cui  agli  articoli  15  e  16
nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il
nullaosta  della  giunta  regionale per le autorizzazioni di cui agli
articoli 26 e 27 della presente legge.", nonche' del decreto-legge  1
ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul
valore  aggiunto,  di  regime fiscale delle manifestazioni sportive e
cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale",
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982,
n. 887, limitatamente a:  art.  8,  comma  1,  nel  testo  sostituito
dall'art.  1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121:  "Limitatamente  ai
comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000 abitanti sprovvisti del
piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio
comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge
11  giugno  1971,  n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale
per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare
le domande di autorizzazione ai sensi dell'art.  43,  secondo  comma,
della  legge  stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del
piano. La  mancata  indicazione  dei  criteri  suddetti  comporta  la
sospensione  del  rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura
di esercizi di vendita al dettaglio di generi  di  largo  e  generale
consumo.".
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il giorno di domenica 11
giugno 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 5 aprile 1995
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia