DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1995
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, concernente disciplina del commercio.(GU n.85 del 11-4-1995)
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3 emessa in data 11 gennaio 1995 e depositata in cancelleria in data 12 gennaio 1995 - comunicata in data 12 gennaio 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 3 del 18 gennaio 1995, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio", e successive modificazioni e integrazioni, nei termini in detta sentenza indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio", e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 18, limitatamente al comma secondo: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il presidente della giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate."; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 24, comma secondo, limitatamente alle parole: "con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonche' alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma terzo, limitatamente alle parole: "del piano e"; art. 27, comma secondo: "Il nullaosta della giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12."; art. 30; art. 43, comma secondo: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge.", nonche' del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a: art. 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: "Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'art. 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1995 DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia