BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

119 Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del
  29 marzo 1988. Istruzioni in materia di particolari operazioni
  di credito.
(GU n.155 del 5-7-1995)

   1.  Il capo VI del titolo II del testo unico in materia bancaria e
creditizia reca norme relative a particolari operazioni  di  credito.
Si  tratta  del  credito  fondiario,  alle opere pubbliche, agrario e
peschereccio, in precedenza disciplinati da specifiche leggi.
   Il  quadro  legislativo  previgente  regolava  anche  gli  aspetti
tecnici  delle  predette  forme di credito "speciale"; il testo unico
ha, invece, delegificato tali  aspetti,  disponendo  che  essi  siano
definiti   dalle   istruzioni   della   Banca  d'Italia,  emanate  in
conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
   Tra  le  particolari  operazioni  di  credito   il   testo   unico
ricomprende  altresi'  il  credito su pegno di cose mobili, il quale,
oltre che dalle banche gia' abilitate, puo' essere  esercitato  anche
da  altre banche, subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia
e a licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto  n.
773/1931.
   2.  Nella  riunione  del 22 aprile 1995 il Comitato del credito ha
deliberato nelle materie rimesse alla sua competenza relativamente al
credito fondiario e al credito agrario.
   Le  presenti  istruzioni  danno  attuazione  alle  decisioni   del
Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di
parita'  concorrenziale  fra  le  banche che hanno guidato la riforma
della legislazione concernente i crediti "speciali". Esse  contengono
norme  di  interesse  generale  per la disciplina del mercato, al cui
rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia  con  proprie
succursali o in regime di libera prestazione di servizi.
   Le  presenti  istruzioni  prevedono  inoltre i criteri ai quali la
Banca d'Italia si attiene nel  rilascio  del  nulla  osta  all'inizio
dell'attivita' di credito pignoratizio.
   3.  Con  riferimento  al  credito  fondiario, viene determinato il
"limite  di  finanziabilita'",  cioe'  l'ammontare  massimo   che   i
finanziamenti  possono  assumere  in  rapporto  al  valore  dei  beni
ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.
   Tale limite e' stabilito nella misura dell'80 per cento, elevabile
fino al 100 per cento in presenza  di  garanzie  integrative;  queste
possono  consistere in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di
compagnie di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici  di
garanzia  o  da  consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di
crediti  verso  lo  Stato,  nonche'  cessioni  di  annualita'  o   di
contributi a carico dello Stato o di enti pubblici.
   Viene inoltre disposto che, nell'ipotesi di finanziamenti concessi
su   immobili   gia'  gravati  da  precedenti  iscrizioni  ipotecarie
("finanziamenti  integrativi"),  il  limite  di  finanziabilita'  sia
calcolato  aggiungendo  al nuovo finanziamento il capitale residuo di
quello precedente.
   La  normativa  riguardante  il  limite  di  finanziabilita'  e   i
finanziamenti  integrativi  si  applica  anche  al credito alle opere
pubbliche e al credito agrario, quando i relativi finanziamenti  sono
garantiti da ipoteca su immobili.
   Per  il  credito  agrario  e  peschereccio, vengono individuate le
attivita'  connesse  o  collaterali  ulteriori  rispetto   a   quelle
espressamente indicate dal testo unico.
   Relativamente  al  credito  pignoratizio,  viene  precisato che il
rilascio del nulla osta da parte della Banca d'Italia  si  riconnette
alla  sussistenza  nelle  banche  di  un'organizzazione  in  grado di
assolvere correttamente alle  funzioni  tipiche  di  tale  attivita',
quali la stima dei beni e la conservazione degli stessi.
   4.  Le  presenti  disposizioni  danno luogo al nuovo capitolo LXII
delle istruzioni di vigilanza e a un aggiornamento  del  capitolo  LV
con riferimento all'elenco delle norme applicabili alle succursali in
Italia di banche comunitarie (sezione I, paragrafo 6).
   Attesa  la  rilevanza  che  assumono anche per soggetti esterni al
sistema bancario, le presenti disposizioni saranno  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Esse  entrano  in  vigore decorsi quindici giorni dalla data della
pubblicazione, a eccezione delle disposizioni della sezione  II,  che
si  applicano  ai  contratti  stipulati  decorsi  trenta giorni dalla
pubblicazione,  con  esclusione  dei  finanziamenti   in   corso   di
erogazione.
                                                Il Governatore: FAZIO
                  PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
                              SEZIONE I
                 Disposizioni di carattere generale
1. Premessa.
   Il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia
prevede che i profili tecnici delle operazioni di credito particolari
siano definiti dalla normativa amministrativa.
   In relazione a cio', il Comitato interministeriale per il  credito
e il risparmio nella riunione del 22 aprile 1995, ha determinato:
    con  riferimento  al credito fondiario, l'ammontare massimo che i
finanziamenti  possono  assumere  in  rapporto  al  valore  dei  beni
ipotecati  o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonche' le
ipotesi in cui la presenza di precedenti  iscrizioni  ipotecarie  non
impedisce la concessione dei finanziamenti;
    con  riferimento  al  credito  agrario,  le  attivita' connesse o
collaterali ulteriori rispetto a quelle  espressamente  indicate  dal
testo unico.
   Le   presenti  istruzioni  danno  attuazione  alle  decisioni  del
Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di
parita' concorrenziale fra le banche che  hanno  guidato  la  riforma
della  legislazione concernente i crediti "speciali". Esse contengono
norme di interesse generale per la disciplina  del  mercato,  al  cui
rispetto  sono  tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie
succursali o in regime di libera prestazione di servizi.
   Relativamente al credito  su  pegno  di  cose  mobili,  che  resta
disciplinato  dalla  legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto
25 maggio 1939, n. 1279, il testo unico ha  previsto  che  le  banche
gia' abilitate possano continuarne l'esercizio.
   Viceversa,  le  banche  che intendono intraprendere tale attivita'
devono richiedere il nulla  osta  della  Banca  d'Italia  nonche'  la
licenza  del  questore  ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
   Le peculiari caratteristiche operative  del  credito  pignoratizio
richiedono lo svolgimento di funzioni specifiche, quali la stima e la
conservazione  dei  beni,  per  le  quali e' necessario che le banche
siano  provviste  di  un'organizzazione  tipica.  La  sussistenza   e
l'adeguatezza  di quest'ultima sono alla base delle valutazioni della
Banca d'Italia ai fini del rilascio del nulla osta di sua competenza.
2. Fonti normative.
   La  materia  e'  regolata  dai  seguenti  articoli   del   decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "testo unico"):
    art. 38,  comma  2,  che  attribuisce  alla  Banca  d'Italia,  in
conformita'  delle  deliberazioni del CICR, il compito di determinare
l'ammontare  massimo  dei   finanziamenti   di   credito   fondiario,
individuandolo  in  rapporto  al valore dei beni ipotecati o al costo
delle opere da eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi  in  cui  la
presenza   di  precedenti  iscrizioni  ipotecarie  non  impedisce  la
concessione dei finanziamenti;
    art. 42, comma 4, il quale dispone che quando i finanziamenti  di
credito alle opere pubbliche sono garantiti da ipoteca su immobili si
applica   la   disciplina  prevista  per  le  operazioni  di  credito
fondiario;
    art.  43,  comma  3,  che  definisce  le  attivita'  connesse   o
collaterali  ai  fini del credito agrario e del credito peschereccio,
indicando    l'agriturismo,    la    manipolazione,    conservazione,
trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  dei prodotti
nonche' le altre attivita' individuate dal CICR;
    art. 44, comma 3, il quale dispone che quando i finanziamenti  di
credito  agrario  sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la
disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario;
    art. 48, comma 2, il quale prevede che il credito su  pegno  puo'
essere  esercitato  dalle  banche  dotate  delle necessarie strutture
subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia, che verifica  la
rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi
ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1).
   E, inoltre, dalle delibere del CICR del 22 aprile 1995.
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   (1)  L'esercizio  del  credito  su  pegno  e'  disciplinato  dagli
articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14,  15  e  31  della
legge  10 maggio 1938, n. 745, nonche' dagli articoli 37, 38, 39, 40,
commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  51  e
52 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279.
3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
    "banche  autorizzate  in Italia", le banche aventi sede legale in
Italia e le succursali in Italia di banche aventi sede legale in  uno
Stato extracomunitario;
    "succursali  di  banche  comunitarie",  le  succursali  di banche
aventi  sede  legale  e  amministrazione  centrale   in   uno   Stato
comunitario diverso dall'Italia;
    "banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione
di  servizi", le banche aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato estero e operanti in Italia ai sensi  dell'art.  16  del
testo unico;
    "credito  fondiario",  il credito definito dall'art. 38, comma 1,
del testo unico;
    "credito alle opere pubbliche", il credito definito dall'art. 42,
comma 1, del testo unico;
    "credito agrario", il credito definito dall'art. 43, comma 1, del
testo unico;
    "credito  peschereccio",  il credito definito dall'art. 43, comma
2, del testo unico;
    "credito su pegno", il credito disciplinato dalla legge 10 maggio
1938, n. 745, e dal regio decreto  25  maggio  1939,  n.  1279,  come
previsto dall'art. 48 del testo unico;
    "beni  immobili  ipotecati",  i beni immobili oggetto di ipoteca.
Deve trattarsi di beni che ne siano capaci ai sensi  dell'art.  2810,
primo  comma,  del  codice  civile;  ad esempio: terreni, fabbricati,
componenti  tecnologiche  fisse  dei  complessi  aziendali  -   quali
impianti  fissi,  serbatoi,  impianti  di  depurazione  - qualora sia
possibile considerarle beni immobili o pertinenze di immobili;
    "finanziamenti  integrativi",  i   finanziamenti   con   garanzia
ipotecaria su beni gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.
4. Destinatari della disciplina.
   Sono  soggette  alla  presente disciplina le banche autorizzate in
Italia e le banche estere operanti in  Italia  in  regime  di  libera
prestazione di servizi.
                             SEZIONE II
                          Credito fondiario
1. Limiti di finanziabilita'.
   Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per
un  ammontare  massimo  pari  all'80  per  cento  del valore dei beni
immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli  stessi,
ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare.
   Il  limite  dell'80  per cento puo' essere elevato fino al 100 per
cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente.
   Le garanzie integrative possono essere costituite da  fideiussioni
bancarie,  da  polizze  fideiussorie  di  compagnie di assicurazione,
dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi
e cooperative di garanzia fidi,  da  cessioni  di  crediti  verso  lo
Stato,  nonche'  da  cessioni  di annualita' o di contributi a carico
dello Stato o di enti pubblici.
   Le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale  che
il  rapporto  tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore
del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non
superi il limite dell'80 per cento.
   La Banca d'Italia si riserva di indicare altre forme  di  garanzia
integrativa.
   Resta  ferma la possibilita' per le banche di acquisire ogni altra
garanzia ritenuta opportuna per la concessione dei finanziamenti.
   Qualora i finanziamenti siano  erogati  sulla  base  di  stati  di
avanzamento  dei  lavori  il  limite  di  finanziabilita' deve essere
rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
2. Finanziamenti integrativi.
   Le banche possono concedere  finanziamenti  di  credito  fondiario
anche su immobili gia' gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie.
   In   questo   caso,   per   la   determinazione   del   limite  di
finanziabilita', all'importo  del  nuovo  finanziamento  deve  essere
aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.
                             SEZIONE III
            Credito alle opere pubbliche, credito agrario
                       e credito peschereccio
1. Credito alle opere pubbliche.
   Il credito alle opere pubbliche finanzia la realizzazione di opere
pubbliche  o di impianti di pubblica utilita' e puo' essere erogato a
favore di soggetti pubblici o privati.
   I finanziamenti di credito alle  opere  pubbliche  possono  essere
garantiti  da  ipoteca  su  immobili.  In  questo  caso si applica la
disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario,  comprese
le disposizioni della precedente sezione.
2. Credito agrario.
   Il   credito   agrario   finanzia  le  attivita'  agricole  (1)  e
zootecniche nonche' quelle a esse connesse o collaterali.
   I finanziamenti di credito agrario  possono  essere  garantiti  da
ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista
per  le  operazioni  di  credito  fondiario, comprese le disposizioni
della precedente sezione.
3. Credito peschereccio.
   Il  credito  peschereccio  finanzia  le  attivita'  di   pesca   e
acquacoltura nonche' quelle a esse connesse o collaterali.
   Ai  fini del credito peschereccio l'acquacoltura in acqua dolce e'
equiparata a quella in acqua salata.
4. Attivita' connesse o collaterali.
   Ai fini del  credito  agrario  e  del  credito  peschereccio  sono
attivita'  connesse  o  collaterali  l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione
dei  prodotti, nonche' le attivita' svolte nei comparti dei servizi a
favore  dell'agricoltura  e  della  pesca,  quali  quelli  di  natura
informatica,  di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico
e di trattamento industriale di residui agroalimentari.
                             SEZIONE IV
                          Credito su pegno
1. Disciplina.
   Le banche che intendono iniziare l'attivita' di credito  su  pegno
richiedono il nulla osta della Banca d'Italia.
   Ai  fini  della  valutazione  della richiesta da parte della Banca
d'Italia, le banche devono  specificare  le  modalita'  operative  di
svolgimento  dell'attivita'  e  le  strutture  organizzative  a  essa
dedicate, con particolare riferimento ai  soggetti  incaricati  delle
funzioni  estimative,  alle  misure di sicurezza per la conservazione
dei beni, al personale addetto alla  gestione  dei  rapporti  con  la
clientela,  anche in relazione agli obblighi di identificazione della
stessa previsti dalla legge.
2. Termini.
   La Banca d'Italia risponde alla  richiesta  di  nulla  osta  entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda.
   Dopo  l'ottenimento  del nulla osta da parte della Banca d'Italia,
le banche richiedono la licenza del questore ai sensi  dell'art.  115
del regio decreto n. 773/1931.
   Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuto rilascio della
licenza.
3. Revoca del nulla osta.
   La  Banca  d'Italia,  qualora  ritenga  che  siano  venute meno le
condizioni per l'esercizio  del  credito  pignoratizio  da  parte  di
banche  gia'  abilitate, puo' revocare il nulla osta ovvero stabilire
limitazioni.
   Della revoca del nulla osta viene informato  il  questore  che  ha
rilasciato  la  licenza  ai  sensi dell'art. 115 del regio decreto n.
773/1931.
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   (1)  Sono  considerate  attivita'   agricole   quelle   esercitate
dall'imprenditore  agricolo ai sensi dell'art. 2135, primo comma, del
codice civile.