COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995 

  Modificazione  alla  deliberazione  30  dicembre  1992  concernente
direttive   sulle   modalita'   e   procedure   di   cessione   delle
partecipazioni dello Stato nelle societa' per azioni.
(GU n.207 del 5-9-1995)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, come modificata
dalla  successiva  in  data  22  novembre 1994, concernente direttive
sulle modalita' e procedure di cessione  delle  partecipazioni  dello
Stato nelle societa' per azioni;
  Visto in particolare il punto 7) della predetta delibera che regola
le  procedure per l'affidamento degli incarichi per la determinazione
del valore  delle  partecipazioni  da  dismettere  e  del  successivo
collocamento;
  Vista   la  proposta  del  Ministro  del  tesoro  di  modifica  del
precedente punto 7)  tendente  a  consentire  all'amministrazione  di
potersi  avvalere  degli  intermediari  che  abbiano  svolto  analogo
incarico  in  occasione  di  operazioni  e  progetti  di  dismissione
riguardanti  non  solo  le azioni della medesima societa' ma anche di
parte preponderante della stessa;
  Visto l'art. 1, a), VII), della direttiva comunitaria n. 92/50  che
esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari;
  Vista  la  deliberazione della sezione di controllo della Corte dei
conti n. 105/95 in data 29 luglio 1995 con la quale si chiarisce  che
l'attivita'  di collocamento va qualificata come servizio finanziario
quando vi sia collegata  una  funzione  agevolatrice  dell'operazione
(concessione di finanziamenti o altri "facilities");
  Considerato  che  la modifica in questione va valutata confrontando
il prevedibile guadagno in termini  di  accelerazione  dei  tempi  di
dismissione  e di minori costi, in ragione della specifica esperienza
gia'  maturata  dallo  specialista,  con  l'interesse   ad   adottare
procedure  che  sviluppino  la concorrenzialita' e la trasparenza, al
fine di dare  al  mercato  massima  garanzia  di  indipendenza  dello
specialista incaricato;
                              Delibera:
  1.  La  facolta'  di  cui  al punto 7) della delibera richiamata in
premessa di affidare l'incarico in ragione della specifica esperienza
acquisita e della funzionalita'  dell'incarico  stesso,  direttamente
allo  specialista  che ha gia' svolto, anche congiuntamente con altri
intermediari,  analogo  incarico   per   precedenti   operazioni   di
dismissione  di azioni della stessa societa' puo' essere estesa anche
allo specialista che ha  svolto  analogo  incarico  per  progetti  di
dismissione  di azioni della stessa societa' o di parte preponderante
di detta societa'.
  2. L'amministrazione, per il rispetto delle  normative  comunitarie
ed  in particolare della direttiva 92/50 richiamata in premessa e per
assicurare  la  trasparenza  delle   procedure   d'incarico,   potra'
esercitare  la  facolta'  di  cui  al  punto  1) solo in presenza dei
seguenti requisiti:
   i servizi oggetto  dell'incarico  devono  presentare  connotazioni
tali da farli riconoscere come servizi finanziari esclusi dall'ambito
applicativo  della  citata  direttiva  92/50;  devono  in particolare
essere  accompagnati  da  elementi  di  concessione   di   mezzi   di
finanziamento   o  di  "facilities"  ad  essi  assimilabili  a  scopi
agevolativi dell'operazione di dismissione;
   il   soggetto   cui  si  affida  l'incarico  deve  aver  acquisito
l'obiettiva   capacita'   ed   esperienza   nella   materia   oggetto
dell'incarico;   deve   inoltre   aver  svolto  analogo  incarico  in
precedenti operazioni effettivamente  portate  a  termine,  anche  in
relazione ad altra societa';
   l'esperienza  acquisita  deve  essere  funzionale  all'incarico da
affidare, avuto riguardo al rapporto intercorrente tra l'incarico  in
precedenza  svolto  sotto  il  duplice  profilo  della sua ampiezza e
complessita' ed il nuovo incarico;
   la designazione diretta  deve  consentire  effettivi  guadagni  di
efficienza sia in termini di accelerazione dei tempi delle operazioni
di  dismissione  che  di  minori  costi,  tenendo  anche  conto della
necessita' di assicurare al mercato massime garanzie di  indipendenza
del soggetto prescelto.
    Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA