Modificazione alla deliberazione 30 dicembre 1992 concernente direttive sulle modalita' e procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle societa' per azioni.(GU n.207 del 5-9-1995)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, come modificata dalla successiva in data 22 novembre 1994, concernente direttive sulle modalita' e procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle societa' per azioni; Visto in particolare il punto 7) della predetta delibera che regola le procedure per l'affidamento degli incarichi per la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere e del successivo collocamento; Vista la proposta del Ministro del tesoro di modifica del precedente punto 7) tendente a consentire all'amministrazione di potersi avvalere degli intermediari che abbiano svolto analogo incarico in occasione di operazioni e progetti di dismissione riguardanti non solo le azioni della medesima societa' ma anche di parte preponderante della stessa; Visto l'art. 1, a), VII), della direttiva comunitaria n. 92/50 che esclude dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari; Vista la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti n. 105/95 in data 29 luglio 1995 con la quale si chiarisce che l'attivita' di collocamento va qualificata come servizio finanziario quando vi sia collegata una funzione agevolatrice dell'operazione (concessione di finanziamenti o altri "facilities"); Considerato che la modifica in questione va valutata confrontando il prevedibile guadagno in termini di accelerazione dei tempi di dismissione e di minori costi, in ragione della specifica esperienza gia' maturata dallo specialista, con l'interesse ad adottare procedure che sviluppino la concorrenzialita' e la trasparenza, al fine di dare al mercato massima garanzia di indipendenza dello specialista incaricato; Delibera: 1. La facolta' di cui al punto 7) della delibera richiamata in premessa di affidare l'incarico in ragione della specifica esperienza acquisita e della funzionalita' dell'incarico stesso, direttamente allo specialista che ha gia' svolto, anche congiuntamente con altri intermediari, analogo incarico per precedenti operazioni di dismissione di azioni della stessa societa' puo' essere estesa anche allo specialista che ha svolto analogo incarico per progetti di dismissione di azioni della stessa societa' o di parte preponderante di detta societa'. 2. L'amministrazione, per il rispetto delle normative comunitarie ed in particolare della direttiva 92/50 richiamata in premessa e per assicurare la trasparenza delle procedure d'incarico, potra' esercitare la facolta' di cui al punto 1) solo in presenza dei seguenti requisiti: i servizi oggetto dell'incarico devono presentare connotazioni tali da farli riconoscere come servizi finanziari esclusi dall'ambito applicativo della citata direttiva 92/50; devono in particolare essere accompagnati da elementi di concessione di mezzi di finanziamento o di "facilities" ad essi assimilabili a scopi agevolativi dell'operazione di dismissione; il soggetto cui si affida l'incarico deve aver acquisito l'obiettiva capacita' ed esperienza nella materia oggetto dell'incarico; deve inoltre aver svolto analogo incarico in precedenti operazioni effettivamente portate a termine, anche in relazione ad altra societa'; l'esperienza acquisita deve essere funzionale all'incarico da affidare, avuto riguardo al rapporto intercorrente tra l'incarico in precedenza svolto sotto il duplice profilo della sua ampiezza e complessita' ed il nuovo incarico; la designazione diretta deve consentire effettivi guadagni di efficienza sia in termini di accelerazione dei tempi delle operazioni di dismissione che di minori costi, tenendo anche conto della necessita' di assicurare al mercato massime garanzie di indipendenza del soggetto prescelto. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA