MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 12 luglio 1995 

  Proroga  dei  termini  per  la  presentazione  delle   domande   di
finanziamento  di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e
1995.
(GU n.207 del 5-9-1995)

                     IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
                      E LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Visto  il  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto  l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo  unico  sulle
tossicodipendenze,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  Visto il proprio decreto in data 5 maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 130 del 6 giugno 1995,
recante  termini  e  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
finanziamento  di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e
1995;
  Ritenuta la necessita' di prorogare i termini per la  presentazione
delle  domande  di  finanziamento  di  progetti  a  valere  sul Fondo
nazionale di intervento per  la  lotta  alla  droga  per  l'esercizio
finanziario degli anni 1994 e 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il termine del 15 luglio 1995, previsto all'art. 2, comma 1, del
decreto  ministeriale 5 maggio 1995 specificato in premessa, relativo
alla presentazione delle domande da parte delle amministrazioni dello
Stato, e' prorogato al 15 settembre 1995.
  2. Il termine del 31 luglio 1995, previsto  all'art.  4,  comma  1,
dello  stesso  decreto  ministeriale  5  maggio  1995,  relativo alla
presentazione delle domande da parte delle regioni, e'  prorogato  al
30 settembre 1995.
  3.  Il  termine  del  31 agosto 1995, previsto all'art. 6, comma 1,
dello stesso  decreto  ministeriale  5  maggio  1995,  relativo  alla
presentazione delle domande da parte degli enti locali e delle unita'
sanitarie locali, e' prorogato al 31 ottobre 1995.
  4.  Il termine del 31 luglio 1995, previsto all'art. 8, comma 1, ed
i termini del 15 agosto 1995 e del 31 agosto 1995, previsti  all'art.
8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativi
alla  presentazione delle domande da parte degli enti, organizzazioni
di   volontariato,   cooperative   e    privati,    sono    prorogati
rispettivamente  al  30  settembre  1995,  al 15 ottobre 1995 e al 31
ottobre 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 luglio 1995
                                                Il Ministro: OSSICINI
 Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 338