Proroga dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.(GU n.207 del 5-9-1995)
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1995, recante termini e modalita' di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995; Ritenuta la necessita' di prorogare i termini per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995; Decreta: Art. 1. 1. Il termine del 15 luglio 1995, previsto all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 1995 specificato in premessa, relativo alla presentazione delle domande da parte delle amministrazioni dello Stato, e' prorogato al 15 settembre 1995. 2. Il termine del 31 luglio 1995, previsto all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativo alla presentazione delle domande da parte delle regioni, e' prorogato al 30 settembre 1995. 3. Il termine del 31 agosto 1995, previsto all'art. 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativo alla presentazione delle domande da parte degli enti locali e delle unita' sanitarie locali, e' prorogato al 31 ottobre 1995. 4. Il termine del 31 luglio 1995, previsto all'art. 8, comma 1, ed i termini del 15 agosto 1995 e del 31 agosto 1995, previsti all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 5 maggio 1995, relativi alla presentazione delle domande da parte degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, sono prorogati rispettivamente al 30 settembre 1995, al 15 ottobre 1995 e al 31 ottobre 1995. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 1995 Il Ministro: OSSICINI Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1995 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 338