MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1995 

  Trasferimento di un credito di L. 12.497.000 dalla Cassa  mutua  di
malattia   per   gli  artigiani  della  provincia  di  L'Aquila  alla
Federazione delle casse  mutue  di  malattia  per  gli  artigiani  in
liquidazione.
(GU n.270 del 18-11-1995)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
  Visto l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956,  recante
disposizioni  sul  trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro
degli enti in liquidazione  che  sono  assoggettati  alla  disciplina
della legge stessa;
  Vista  la  legge  29  dicembre  1956,  n.  1533,  istitutiva  della
Federazione nazionale  e  delle  casse  mutue  di  malattia  per  gli
artigiani;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale sono stati individuati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina
dei commissari liquidatori delle casse  mutue  di  malattia  per  gli
esercenti attivita' commerciali per gli artigiani e per i coltivatori
diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  in  base  al
quale  lo  speciale  ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero del
tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956  -  ora  Ispettorato
generale  per  gli  affari  e  la  gestione del patrimonio degli enti
disciolti, ai sensi dell'art. 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle
liquidazioni delle gestioni non chiuse;
  Visti i rendiconti  predisposti  dalla  soppressa  Cassa  mutua  di
malattia  per  gli  artigiani  di  L'Aquila, ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge 1 luglio 1980, n.  285,  convertito  con  modificazioni
nella legge 8 agosto 1980, n. 441;
  Visto  il  decreto  interministeriale  15  febbraio  1985 che, agli
articoli 1 e 2, attribuisce all'IGED, per essere realizzati,  i  beni
mobili  di  proprieta' della ex Cassa mutua artigiani di L'Aquila non
destinati a compiti di assistenza sanitaria;
  Preso atto che i  predetti  beni  sono  attualmente  in  uso  della
Azienda U.S.L. n. 6 di L'Aquila;
  Rilevato  che  l'ufficio tecnico erariale di L'Aquila ha stimato in
L. 12.497.000 il valore dei beni stessi;
  Considerato che, nelle more del realizzo -  peraltro  indebitamente
contestato dalla citata Azienda - e' necessario trasferire il credito
di  cui trattasi ad altro ente in liquidazione, al fine di accelerare
le operazioni di chiusura  della  gestione  liquidatoria  della  piu'
volte citata Cassa mutua artigiani di L'Aquila;
                              Decreta:
  Il  residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli
artigiani della provincia di L'Aquila di cui alle premesse ammontante
a L. 12.497.000 e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della  legge
n.  1404/1956, alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli
artigiani in liquidazione, la quale versera' il predetto importo alla
citata Cassa mutua artigiani di L'Aquila al  fine  di  consentire  la
conclusione delle operazioni di liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1995
                                                p. Il Ministro: VEGAS