Trasferimento di un credito di L. 12.497.000 dalla Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di L'Aquila alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione.(GU n.270 del 18-11-1995)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse; Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di L'Aquila, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441; Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1985 che, agli articoli 1 e 2, attribuisce all'IGED, per essere realizzati, i beni mobili di proprieta' della ex Cassa mutua artigiani di L'Aquila non destinati a compiti di assistenza sanitaria; Preso atto che i predetti beni sono attualmente in uso della Azienda U.S.L. n. 6 di L'Aquila; Rilevato che l'ufficio tecnico erariale di L'Aquila ha stimato in L. 12.497.000 il valore dei beni stessi; Considerato che, nelle more del realizzo - peraltro indebitamente contestato dalla citata Azienda - e' necessario trasferire il credito di cui trattasi ad altro ente in liquidazione, al fine di accelerare le operazioni di chiusura della gestione liquidatoria della piu' volte citata Cassa mutua artigiani di L'Aquila; Decreta: Il residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di L'Aquila di cui alle premesse ammontante a L. 12.497.000 e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge n. 1404/1956, alla Federazione delle casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione, la quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua artigiani di L'Aquila al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 1995 p. Il Ministro: VEGAS