MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

              Provvedimenti concernenti il trattamento
                      di integrazione salariale
(GU n.303 del 30-12-1995)

   Con  decreto ministeriale 25 settembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dall'8 agosto 1994 al 7 agosto 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
I.T.E.C.A.T.,  con  sede  in  Catanzaro  e unita' di Catanzaro, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo
di n. 18 unita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  -  I.N.P.S.  -  e'
altresi'   autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.E.C.A.T.,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con   decreto   ministeriale   1  dicembre  1995  e'  autorizzata,
limitatamente al periodo dal 21 febbraio 1994 - 31 dicembre 1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mineraria Silius, con  sede  in  Silius
(Cagliari)  e  unita' di Silius e Assemini (Cagliari), per i quali e'
stato stipulato un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 24
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a n. 190 unita', su un organico complessivo di n. 204
unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17722 del 27 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  -  I.N.P.S.  -  e'
altresi'   autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova  Mineraria   Silius,   a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera c) del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  Silco,  con  sede  in  Busto Arsizio (Varese) e unita' di
Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  6 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  16  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 26 unita', su un organico complessivo di n. 26 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio  Silco,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1  dicembre   1995   e'   autorizzata,
limitatamente  al periodo dal 12 settembre 1994 al 30 giugno 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Tei, con sede in Milano e unita' di Milano,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore
settimanali a 8 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo
di n. 64 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Tei, a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art.  5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto  1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Maglificio  Casvit,  con  sede  in Busto Arsizio (Varese) e unita' di
Busto Arsizio (Varese), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  6 mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 25 unita', di cui 4 part-time da 28 a 20 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di n. 28 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 19070 del 23 ottobre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.  Maglificio  Casvit,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 6 settembre 1994 al 4 settembre 1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Fiocchi  Munizioni,  con sede in Lecco e unita' di Lecco, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
12  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 40 unita', su un organico complessivo
di n. 439 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.  Fiocchi  Munizioni,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Sidermeccanica,  con  sede  in  Torrecuso  (Benevento)  e  unita'  di
Torrecuso (Benevento), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 23 unita', su un organico complessivo di n. 27 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere i particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5 del  decreto  legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Piero
Della  Valentina  &  C.,  con  sede in Sacile (Pordenone) e unita' di
Cordignano (Treviso), per i quali e' stato stipulato un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,60  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 275 unita', di cui 48 da 20 a 13,8 ore medie settimanali e 1 da 25
a 17,25 ore medie settimanali, su un organico complessivo di  n.  360
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina & C., a corrispondere i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jersey
Lomellina,  con  sede  in  Carvico  (Bergamo)  e  unita'  di  Carvico
(Bergamo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 59 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Jersey  Lomellina,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  14  marzo  1994 al 13 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gea
Gomma,  con  sede  in  Castello D'Agogna (Pavia) e unita' di Castello
D'Agogna (Pavia), per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  21  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 9 unita', di cui 7 part-time da 30 a 11,4 ore medie settimanali su
un organico complessivo di n. 20 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 18757 del 25 settembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Gea  Gomma,  a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto  legge  20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Migi
di Saverio Maddalena & C., con sede in Opera  (Milano)  e  unita'  di
Opera  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 68 unita', su un organico complessivo di n. 71 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.a.s.   Migi  di  Saverio  Maddalena  &  C.,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Atitalia Engineering (Milano), con sede in Bollate (Milano) e  unita'
di  Bollate  (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 17 unita', su un organico complessivo di n. 19 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Atitalia  Engineering,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Costruzioni  meccaniche  Tiger,  con sede in Castano Primo (Milano) e
unita' di Castano Primo (Milano), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 60 unita', su un organico complessivo di n. 64 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Tiger, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Aros
(dal  20  dicembre  1994,  Teknecomp  industrie riunite S.p.a. - Div.
Aros), con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 97 unita', su un organico
complessivo di n. 161 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Aros  (dal  20  dicembre  1994,  Teknecomp
industrie  riunite S.p.a. - Div. Aros), a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto  legge  20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio V n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 15 agosto 1994 al 12 agosto 1995, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo
Edilfai, con sede in Uboldo (Varese) e unita' di Uboldo (Varese), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a n. 12 unita', su un organico
complessivo di n. 34 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Gruppo Edilfai, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 luglio 1994 al 30 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  New
International  Media  (dal  1 dicembre 1993, Nim S.r.l.), con sede in
Milano e unita'  di  Milano,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a  27  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 9 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale   della   previdenza   per   i  giornalisti  italiani,  ove
interessato, sono altresi' autorizzati, nell'ambito di cui  sopra  in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. New International Media
(dal  1  dicembre  1993,  Nim  S.r.l.), a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 4 ottobre 1994 al 4 dicembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Lombardini F.I.M., con sede in  Reggio  Emilia  e  unita'  di  Reggio
Emilia,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  130  unita',  su  un   organico
complessivo di n. 1142 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.  Lombardini  F.I.M.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dks
Loversan industria biomedica, con sede in Milano e unita'  di  Laveno
Mombello  (Varese),  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  39  ore  settimanali  a  19,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 33 unita', su un organico complessivo di n. 45 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.   Dks  Loversan  industria  Biomedica,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla SDF F.lli
Salviato, con sede  in  Castronno  (Varese)  e  unita'  di  Castronno
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  24  unita',  su  un
organico complessivo di n. 526 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  SDF  F.lli Salviato, a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 gennaio  1995,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Cooperativa  di  costruzioni lavoranti muratori, con sede in Milano e
unita' di Milano, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 10 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  77  unita',  su  un
organico complessivo di n. 139 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.r.l.   Cooperativa  di  costruzioni  lavoranti
muratori, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2
e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.