MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 14 dicembre 1995, n. 159 

  Circolare esplicativa dell'art. 4, comma 4, della legge  12  giugno
1990,  n. 146, recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali  e  sulla  salvaguardia  dei  diritti
della   persona   costituzionalmente   tutelati.   Istituzione  della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
(GU n.2 del 3-1-1996)
 
 Vigente al: 3-1-1996  
 

                                   Agli    ispettori    regionali   e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alla    regione     siciliana     -
                                  Assessorato   del  lavoro  e  della
                                  previdenza  sociale  -  Ispettorato
                                  del lavoro
                                  Alla  provincia autonoma di Bolzano
                                  -  Assessorato  affari  sociali   -
                                  Ispettorato del lavoro
                                  Alla provincia autonoma di Trento -
                                  Dipartimento servizio lavoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   Direzione   generale  affari
                                  generali e  personale  -  Divisione
                                  VII
                                  Al   capo   servizio   preposto  al
                                  coordinamento degli ispettorati del
                                  lavoro
                                  All'ispettorato medico centrale del
                                  lavoro
                                  Ai dirigenti con funzioni ispettive
                                  per gli ispettorati del lavoro
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica - Servizio  IV  -
                                  Relazioni sindacali
                                  Alla  commissione  di  garanzia per
                                  l'attuazione della legge n. 146 del
                                  1990
                                  Alle segreterie  particolari  degli
                                  on.li Sottosegretari di Stato
                                  Alle Direzioni generali - Divisione
                                  I
                                  All'ufficio   centrale  O.F.P.L.  -
                                  Divisione I
                                  Ai consiglieri ministeriali
                                  Al  capo   servizio   preposto   al
                                  coordinamento degli ULMO
                                  All'unita'  per le relazioni con il
                                  pubblico
                                  All'ufficio controllo interno
  La prima applicazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990
ha dato luogo a talune questioni che occorre  risolvere  assicurando,
nel  contempo,  l'uniformita'  dei  criteri di attuazione del dettato
legislativo.
  Allo scopo,  con  la  presente  lettera  circolare,  si  forniscono
direttive  agli  Ispettorati  del  lavoro, ai quali, come e' noto, e'
attribuito il potere di accertare le violazioni previste dall'art. 4,
comma 4, della legge n. 146/1990 e di  denunciare  i  responsabili  a
questo  Ministero ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica, per il conseguente esercizio
dell'azione sanzionatoria.
  La prima questione,  di  carattere  sostanziale,  trae  origine  da
numerose  richieste  d'intervento  ispettivo  a carico delle Ferrovie
dello Stato - S.p.a. avanzate  da  organi  locali  del  Coordinamento
macchinisti  uniti e attiene all'esatta individuazione della condotta
tipica  dell'illecito  amministrativo  configurato  dalla  norma.  Al
riguardo  si  e'  registrata  una  qualche  incertezza interpretativa
nell'ipotesi in cui sia stato stipulato l'accordo sindacale  previsto
dall'art.  2,  comma  2,  ma  le  misure  ivi  concordate siano state
giudicate dalla commissione di garanzia dell'attuazione della legge -
alla cui preventiva valutazione di idoneita' sono sottoposte (art. 2,
comma 2) - come non idonee a realizzare  l'effettivo  contemperamento
dell'esercizio  del  diritto di sciopero con il godimento dei diritti
della persona costituzionalmente garantiti nella specie coinvolti. E'
questa la  situazione  che  tuttora  caratterizza,  tra  l'altro,  il
settore del trasporto ferroviario.
  In   proposito,   dalla   considerazione   che  le  delibere  della
commissione di  garanzia  sono,  di  regola,  sfornite  di  efficacia
imperativa,  non  puo'  desumersi  la  conseguenza  che  debba essere
comunque sanzionato il comportamento del gestore di servizio pubblico
essenziale il quale, nel caso di  sciopero  del  personale,  anziche'
applicare   le  clausole  dell'accordo  sindacale  sulle  prestazioni
indispensabili valutate inidonee, si uniformi alla proposta formulata
dalla medesima commissione ai sensi dell'art. 13, lettera a).
   Infatti, questo dicastero, tenuto conto dei compiti di valutazione
e proposta affidati alla commissione  -  organo  imparziale  ad  alta
competenza  -  in  funzione  della  garanzia e della promozione della
corretta attuazione della legge, ritiene che sia preclusa  l'adozione
di  sanzioni  amministrative ove il datore di lavoro si uniformi alla
proposta cui il sistema ricollega una presunzione di conformita' alla
legge  n.  146/1990.  E  cio'  in  forza   del   principio   di   non
contraddizione,   per   effetto  del  quale  l'ordinamento  non  puo'
promuovere e, nel contempo, punire un  medesimo  comportamento  senza
rinnegare se stesso e la sua pratica possibilita' di attuazione.
   La  soluzione prospettata e' confortata da un univoco orientamento
giurisprudenziale in punto di condotta antisindacale ed  e'  la  piu'
rispettosa  del  dato normativo, tenuto conto del sistema complessivo
della legge n. 146/1990. Tale soluzione e'  inoltre  coerente  con  i
deliberati  della  commissione di garanzia la quale configura l'esito
positivo della valutazione di idoneita' come requisito  di  efficacia
degli  accordi  in materia di prestazioni indispensabili e considera,
nel caso di ritenuta inidoneita'  delle  pattuizioni  collettive,  la
propria  proposta come imprescindibile termine di riferimento ai fini
della  valutazione   dei   comportamenti   dei   soggetti   vincolati
dall'obbligo legale di erogare le prestazioni indispensabili.
   L'altra questione, di ordine procedurale, concerne il problema del
procedimento  applicabile  in  caso  di  accertamento ispettivo delle
violazioni  dell'art.  4,  comma  4,  della  legge  n.   146/1990   e
conseguente   denunzia  alle  amministrazioni  competenti,  in  vista
dell'applicazione delle  sanzioni  previste,  quella  principale,  di
carattere  pecuniario  ed,  eventualmente, quella accessoria, di tipo
interdittivo.
   In  proposito,  non  bisogna lasciarsi fuorviare dalla circostanza
che tale norma richiami solo talune delle disposizioni  comprese  nel
capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante
"Modifiche   al   sistema   penale",   con   tale  legge,  l'illecito
amministrativo  e  le  relative   sanzioni   -   quella   principale,
pecuniaria,   e  quelle  accessorie  -  hanno  infatti  ricevuto  una
disciplina generale, organica  e  tendenzialmente  completa  sia  sul
piano sostanziale che su quello procedurale.
   Quindi,   si   ha   ragione   di  ritenere  che  l'interpretazione
costituzionalmente piu' corretta  sia  quella  che  propende  per  la
pressoche'  integrale  applicazione  della  procedura  regolata dalla
legge  n.  689/1981,  che  appresta  idonee  garanzie  in  punto   di
contraddittorio e di diritto di difesa.
   Tanto  piu' che l'art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e' norma
inidonea a configurare una deroga  al  modello  generale  vigente  di
procedimento  amministrativo  sanzionatorio e quindi alla tendenziale
unita'  del  sistema  di  accertamento  e  repressione  dell'illecito
amministrativo, quale si desume dall'art. 12 della legge n. 689/1981.
Una  coerente  deroga  -  in  relazione  alla  portata generale della
previsione ivi contenuta - avrebbe, invero, richiesto la formulazione
di modifiche espresse ed univoche.
  Ne   consegue   che   dovranno   essere    osservate,    pressoche'
integralmente,  le  norme generali contenute nelle sezioni I e II del
capo I della  legge  n.  689/1981  -  fatto  salvo  il  limite  della
compatibilita'  rispetto all'art. 4, comma 4, della legge n. 146/1990
- relative ai principi generali  dell'illecito  amministrativo,  alle
modalita'  di  accertamento  ed esecuzione delle sanzioni, nonche' al
concreto esercizio della tutela endoprocedimentale riconosciuta  agli
interessati avverso la pretesa sanzionatoria esercitata dalla p.a.
  Si  tratta, sostanzialmente, del medesimo procedimento applicato in
sede  di  accertamento  ispettivo  delle  violazioni  in  materia  di
previdenza ed assistenza obbligatorie e collocamento ordinario.
  Si precisa che le denunzie ispettive sono ascrivibili al novero dei
rapporti  ex  art.  17  della  legge n. 689/1981. Pertanto, esse sono
inidonee  a  promuovere  l'esercizio  dell'azione  sanzionatoria  nei
confronti  degli  interessati, ove non siano ritualmente precedute ex
art. 14 della legge n. 689/1981 dalla contestazione o notifica  degli
estremi delle violazioni accertate.
  Sara',   quindi,  cura  degli  organi  ispettivi,  al  termine  dei
rispettivi  accertamenti,  procedere   direttamente   alle   relative
contestazioni  o  notifiche  nei  confronti dei trasgressori nonche',
solo ove si tratti di datori di  lavoro  privati,  nei  riguardi  dei
soggetti obbligati di solido.
  Si  invitano gli Ispettorati del lavoro in indirizzo a trasmettere,
unitamente  alle  denunzie-rapporto,   l'idonea   documentazione   in
proposito acquisita - inclusi gli scritti difensivi e le richieste di
audizione  prodotti dagli interessati - alle amministrazioni centrali
competenti a determinare il provvedimento conclusivo.
  Questo Ministero (Direzione  generale  dei  rapporti  di  lavoro  -
Divisione  IV  -  Sezione  I)  provvedera'  ad  istruire e decidere i
procedimenti sanzionatori che rientrano nelle  proprie  attribuzioni.
Dal  canto  suo,  la  Presidenza  del  Consiglio - Dipartimento della
funzione pubblica - Sezione IV - Relazioni sindacali e' competente  a
ricevere  le  denunzie  ispettive  a  carico  di  preposti a pubblici
servizi gestiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
                                                    Il Ministro: TREU