Modalita' di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi.(GU n.2 del 3-1-1996)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive; Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468; Visto il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551; Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24; Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88; Visto il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, concernente misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse; Visto il decreto interministeriale 31 agosto 1994 concernente modalita' di riscossione e versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie; Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1994 concernente riformulazione delle modalita' di riscossione e versamento delle oblazioni stabilite dall'art. 1, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994, previsto dal decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193; Decreta: Art. 1. 1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora dall'esame della documentazione allegata alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria presentata ex lege n. 724/1994 il richiedente la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria ritenga sorto un credito a proprio favore per il versamento di differenze non dovute a titolo di oblazione, potra' inoltrare apposita istanza di rimborso, redatta in carta da bollo, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale. 2. L'istanza di cui al comma 1, corredata da un certificato del sindaco attestante l'ammontare dell'oblazione dovuta ovvero l'inesistenza di irregolarita', o il diniego di concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria e delle copie conformi delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente postale, deve essere inoltrata a mezzo plico raccomandato, senza avviso di ricevimento. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, nelle more della realizzazione dei presupposti necessari per l'eventuale istituzione dell'apposito capitolo nel proprio stato di previsione, provvedera' all'inoltro delle istanze per le quali sia stata gia' verificata la sussistenza del diritto al rimborso, alle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate competenti per territorio affinche' queste ultime dispongano la restituzione delle somme versate e non dovute. 4. I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti dalle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione al capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondente capitolo per gli anni successivi; ovvero, in relazione a quanto previsto dal comma 3, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, citato nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 1995 Il Ministro del tesoro DINI Il Ministro dei lavori pubblici BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1995 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 293