MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1995 

  Modalita'  di  rimborso  delle  differenze  non  dovute e versate a
titolo di oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi.
(GU n.2 del 3-1-1996)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme  in
materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere abusive;
  Visto l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468;
  Visto il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551;
  Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649;
  Visto il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24;
  Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;
  Visto il decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193,  concernente  misure
urgenti  per  il  rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori
pubblici e dell'edilizia privata;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  marzo  1995,  n. 85, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
delle aree depresse;
  Visto il  decreto  interministeriale  31  agosto  1994  concernente
modalita'  di  riscossione  e  versamento, tramite delega agli uffici
postali, dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie;
  Visto il decreto  interministeriale  13  ottobre  1994  concernente
riformulazione  delle  modalita'  di  riscossione  e versamento delle
oblazioni stabilite dall'art.  1,  commi  2  e  3,  del  decreto  del
Ministro  delle finanze 31 agosto 1994, previsto dal decreto-legge 27
settembre 1994, n. 551;
  Ritenuta la necessita'  di  dare  attuazione  al  disposto  di  cui
all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando  il  disposto di cui all'art. 39 della legge 28
febbraio  1985,  n.  47,  qualora  dall'esame  della   documentazione
allegata  alla  domanda  di  concessione o autorizzazione edilizia in
sanatoria  presentata  ex  lege  n.  724/1994   il   richiedente   la
concessione  o  autorizzazione edilizia in sanatoria ritenga sorto un
credito a proprio favore per il versamento di differenze non dovute a
titolo di oblazione, potra' inoltrare apposita istanza  di  rimborso,
redatta  in  carta  da  bollo,  al  Ministero  dei  lavori pubblici -
Direzione generale del coordinamento territoriale.
  2. L'istanza di cui al comma 1, corredata  da  un  certificato  del
sindaco   attestante   l'ammontare   dell'oblazione   dovuta   ovvero
l'inesistenza  di  irregolarita',  o  il  diniego  di  concessione  o
autorizzazione  edilizia  in  sanatoria  e delle copie conformi delle
ricevute dei versamenti effettuati sul conto corrente  postale,  deve
essere   inoltrata  a  mezzo  plico  raccomandato,  senza  avviso  di
ricevimento.
  3. Il Ministro dei lavori pubblici, nelle more della  realizzazione
dei  presupposti  necessari per l'eventuale istituzione dell'apposito
capitolo nel proprio stato  di  previsione,  provvedera'  all'inoltro
delle  istanze  per le quali sia stata gia' verificata la sussistenza
del diritto  al  rimborso,  alle  sezioni  staccate  delle  direzioni
regionali  delle  entrate  competenti per territorio affinche' queste
ultime dispongano la restituzione delle somme versate e non dovute.
  4.  I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti dalle
sezioni staccate delle direzioni  regionali  delle  entrate  mediante
ordinativi  tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione
al capitolo 3525  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondente capitolo per gli
anni  successivi; ovvero, in relazione a quanto previsto dal comma 3,
con imputazione all'apposito capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  di  cui  all'art.  2, comma 2, del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, citato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 luglio 1995
                                               Il Ministro del tesoro
                                                        DINI
Il Ministro dei lavori pubblici
           BARATTA
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1995
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 293