Regime giuridico della balestra (legge 18 aprile 1975, n. 110; regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; regio decreto 6 maggio 1940, n. 635).(GU n.26 del 1-2-1996)
Vigente al: 1-2-1996
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Ministero di grazia e giustizia Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al commissario del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza La Corte suprema di cassazione e' tornata a pronunciarsi in merito alla collocazione giuridica della balestra (strumento notoriamente composto da un arco montato su un fusto e posto in tensione per il lancio, con dispositivo meccanico, di dardi), pervenendo a due soluzioni invero divergenti: l'una che considera il predetto strumento come "arma impropria" - sentenza n. 7494 del 1 luglio 1994 - l'altra come "arma propria" - sentenza n.11227 del 9 novembre 1994. In particolare, con la citata sentenza del luglio 1994, il Consesso ha stabilito, contrariamente all'indirizzo seguito in precedenza, che il predetto strumento con la rispettiva dotazione di dardi non e' classificabile come arma bianca propria ai sensi degli articoli 585, secondo comma, n. 1, codice penale, 704, n. 1, codice penale e 30, n. 1, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti esso non sarebbe piu' naturalmente destinato all'offesa della persona, ma costituirebbe uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere di cui e' vietato il porto fuori della propria abitazione (o delle sue appartenenze) senza giustificato motivo (ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della legge n. 110/1975 e 45 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). La Corte suprema ha sostanzialmente modificato il suo precedente orientamento - sin qui seguito da questo Dicastero - che classificava la balestra come arma bianca propria. Il collegio e' pervenuto a tale soluzione innovativa assegnando decisivo rilievo alla destinazione fisiologica della balestra nel presente periodo storico (individuata esclusivamente in quella sportiva) e in aderenza ad un'attualizzazione del concetto normativo di "destinazione naturale all'offesa della persona" piuttosto che alle caratteristiche costruttive e strutturali e all'oggettiva potenzialita' offensiva, su cui aveva, invece, basato le sue precedenti pronunzie. Per la Cassazione, infatti, l'attuale destinazione naturale della balestra "non e' piu' da tempo quella di recare offesa ad esseri umani", ma di impiego per le attivita' agonistiche, seppure "tuttora e' indubbiamente dotata di elevata potenzialita' lesiva per le sue caratteristiche strutturali e per la sua efficenza e precisione balistica". Tuttavia, rileva la Suprema Corte, la balestra e' uno strumento "notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno". Con la sentenza del novembre '94 la Corte ha nuovamente cambiato indirizzo stabilendo che il porto abusivo della balestra configura la contravvenzione di cui all'art. 699 del codice penale. La commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e' stata sentita in sede consultiva sulla tematica. Il predetto consesso ha tenuto conto di oggettivi accertamenti tecnici su alcuni prototipi di balestre; della valutazione e comparazione dei parametri dimensionali e di potenzialita' balistica (propri ai diversi modelli di balestre attualmente commercializzate) con quelli degli archi moderni e delle armi da sparo di piccolo calibro; dell'attuale collocazione giuridica dei predetti strumenti prevista dalla normativa europea ed ha pertanto espresso il parere di escludere dal novero delle armi proprie le balestre moderne di qualsiasi dimensione che, alla stregua degli archi, sono da ricomprendere tra gli strumenti sportivi dei quali e' consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo. Tali strumenti, ha rilevato la commissione, hanno, fra l'altro, la medesima natura (armi improprie) dei fucili da pesca subacquea, esclusi espressamente dalla legge n. 110/1975 dalla categoria delle armi comuni da sparo e di quegli strumenti disciplinati dall'art. 45 del regolamento dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica diversa destinazione, come strumenti ad uso sportivo). Cio' premesso, nel rilevare l'opportunita' dell'adeguamento ai predetti orientamenti e pareri, con riferimento in particolare alla gia' citata sentenza n. 7494, le circolari al riguardo precedentemente emanate (n. 559/C.22590.10179(17)1del 16 gennaio 1992, pari numero del 22 aprile 1992 e 8 maggio 1993) - sono da ritenere superate fatte salve le disposizioni in esse previste per le balestre del tipo ornamentale e per quelle usate nelle manifestazioni folkloristiche. Pertanto, le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerate nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, secondo comma, della legge n. 110/1975, e 45, secondo comma del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si rappresenta inoltre che: 1) Le balestre, rientrando tra le armi improprie con destinazione prevalentemente sportiva, potranno essere legittimamente trasportate o portate, con giustificato motivo, fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa. Pertanto, sara' considerato giustificato il trasporto e il porto in quelle circostanze riconducibili, ad esempio ad attivita' di allenamento o di partecipazione a manifestazioni agonistiche previste dal calendario delle federazioni sportive del settore o a manifestazioni folkloristiche altresi' ufficialmente previste, ovvero ad esigenze per riparazione e controllo dell'attrezzo. Saranno considerate legittime le attivita' sportive svolte all'interno di campi di tiro attrezzati, aperti o chiusi, predisposti in maniera palese e opportunamente strutturati in conformita' ai regolamenti sportivi e in ottemperanza alle prescrizioni di pubblica sicurezza. Sara' considerato non giustificativo del porto qualsiasi "atteggiamento venatorio" (al riguardo si rammenta il divieto in tal senso previsto dall'art. 21 della legge n. 157/1992); 2) Il trasporto e porto della balestra, al di fuori dell'abitazione e dei campi di tiro ufficiali, potra' effettuarsi esclusivamente con l'attrezzo sportivo scarico ed all'interno di apposita custodia; 3) Le balestre potranno impiegare esclusivamente dardi del tipo approvato per il solo tiro sportivo e non dovranno essere corredate di sistemi che permettono di raddoppiare il numero dei colpi o comunque alterarne i parametri di potenzialita' previsti per la pratica sportiva; 4) Le punte dei dardi a corredo della balestra dovranno essere esclusivamente a "profilo ogivale ordinario" per il tiro sportivo con le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni sportive (sono vietate quelle a lame fisse o retrattili, ad arpione o di altra tipologia). Sara' cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute piu' opportune, alle associazioni e categorie del settore. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente ed in particolare delle innovazioni introdotte nel regime autorizzatorio in materia si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.