MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.28 del 3-2-1996)

   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e uffici di Bologna e Parma, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a 2 unita', su un organico complessivo di 54 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  In via preliminare,  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  delle  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta',  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in Caluso
(Torino) e ufficio di Torino, per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4
unita', su un organico complessivo di 64 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il  9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  ufficio  di  Bari,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte  dei  conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
   In via preliminare, all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  delle  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta',  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in Caluso
(Torino) e ufficio di Napoli, per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 44 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il  9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  uffici  di  Palermo  e  Catania,  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 4 unita', su un organico complessivo di 50 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte  dei  conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
   In via preliminare, all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  delle  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta',  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  ufficio  di  Genova,  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 2
unita', su un organico complessivo di 36 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte  dei  conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
   In via preliminare, all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  delle  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta',  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in Caluso
(Torino) e ufficio di Padova, per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5
unita', su un organico complessivo di 59 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il  9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  ufficio  di  Pescara,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
una unita', su un organico complessivo di 19 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
  In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il  9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994,  la  corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  ufficio  di  Roma,  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
12 unita', su un organico complessivo di 155 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il  9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino)  e  ufficio  di  Firenze,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 3
unita', su un organico complessivo di 46 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte  dei  conti il 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n.
237.
   In via preliminare, all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  delle  previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed
al trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta',  siano
diversi  e  precisamente  individuati tramite elenchi nominativi come
disciplinato nell'art. 1, lettera c),  del  decreto  ministeriale  23
dicembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 12 gennaio 1996 e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863 - nella
misura ivi prevista -  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in Caluso
(Torino) e ufficio di  Falconara  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a una unita', su un organico complessivo di 9 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  12 gennaio 1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 21 novembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863  -  nella
misura  ivi  prevista  -  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Bull  Hn  Information  Systems  Italia,  con  sede  in  Caluso
(Torino) e unita' di Borgolombardo - Pregnana e uffici di Milano, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di  lavoratori  pari  a  14  unita',  su  un  organico
complessivo di 1303 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn Information Systems Italia
- a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti il 23 novembre 1994, registro n.  1,  foglio  n.
237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale delle previdenza
sociale verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita'
produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria  ed
al  trattamento  di  integrazione  salariale  da  solidarieta', siano
diversi e precisamente individuati tramite  elenchi  nominativi  come
disciplinato  nell'art.  1,  lettera  c), del decreto ministeriale 23
dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il  9  febbraio  1995,
registro n. 1, foglio n. 40.