MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 28 dicembre 1995 

  Nuova procedura per  la  definizione  del  contenzioso  relativo  a
progetti  gia'  di  competenza dell'Agenzia per il Mezzogiorno ed ora
attribuiti al Ministero dei lavori pubblici.
(GU n.28 del 3-2-1996)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  L'art.  17,  commi 4 e 5, del decreto-legge n. 244/1995, apportando
modifiche all'art. 9-bis del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.
96,  prevede  una  nuova procedura per la definizione del contenzioso
relativo  a  progetti  gia'  di  competenza   dell'Agenzia   per   il
Mezzogiorno ed ora attribuiti al Ministero dei lavori pubblici.
1 - Ambito di applicazione.
  L'inserimento  della  normativa  nell'articolo  9-bis del D.L.vo n.
96/93 ed il  riferimento  alle  "controversie  in  atto  relative  ai
progetti  speciali  e  alle  opere  di  cui  al comma 1" dello stesso
articolo   9-bis,   comporta   l'applicabilita'    della    procedura
esclusivamente ai progetti gia' trasferiti dalla soppressa Agenzia ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 64/86 e delibera CIPE n. 157/87.
  Circa  il  tipo  di  controversie  che  possono  essere  oggetto di
definizione transattiva,  si  osserva  che  la  dizione  estremamente
generica  delle  norme (al primo comma si fa riferimento a "procedure
contenziose ovvero pretese di maggiori compensi", ed al secondo comma
vengono usati i termini generici di  "controversia"  e  "domanda  del
creditore") consente di non limitare l'applicabilita' della procedura
al  solo  contenzioso  con  gli  appaltatori,  ma  di estenderla alle
controversie promosse da soggetti diversi.
  Nell'ambito  delle  controversie  con  gli  appaltatori,   in   cui
presumibilmente  trovera'  piu'  ampia  applicazione  la procedura in
esame, non sembra esservi dubbio che la stessa possa avere ad oggetto
unicamente le controversie giudiziali. Non saranno  ammesse,  dunque,
le pretese di maggiori compensi contenute in atti stragiudiziali come
le riserve.
  Va  peraltro  precisato  che la normativa in esame e' da intendersi
applicabile  esclusivamente  al  contenzioso  che,  ai  sensi   delle
convenzioni  di  trasferimento,  restava a carico dell'Agenzia per il
Mezzogiorno, cui il Ministero dei lavori pubblici e' succeduto;  essa
potra'  pertanto riguardare soltanto le domande giudiziali relative a
fatti  verificatisi  anteriormente  al  trasferimento,  restando  gli
accadimenti  ad  esso  successivi  nella responsabilita' dei soggetti
trasferitari. Poiche' peraltro la norma si riferisce a  "controversie
in   atto",  le  domande  giudiziali  non  devono  essere  successive
all'entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
 2 - Amministrazione competente.
 Dall'inquadramento  sistematico  della  normativa,  sia  nell'ambito
dell'art.   17  del  decreto-legge  n.  244/1995,  che  individua  le
competenze del  Ministero  dei  lavori  pubblici  relativamente  agli
interventi  nelle  aree depresse, sia nell'ambito dell'art. 9-bis del
decreto legislativo n. 96/1993, che  al  comma  4,  attribuisce  allo
stesso  Ministero la competenza a definire il contenzioso, e' agevole
desumere che rientri nelle attribuzioni di quest'ultimo anche  l'iter
procedurale  di  cui  trattasi  e,  in  mancanza  di diversa espressa
indicazione normativa, il relativo pagamento.
  E' da ritenere pertanto che la domanda instauri un rapporto diretto
tra "creditore" e Ministero, superando il rapporto tra "creditore"  e
amministrazione appaltante dei lavori (ente trasferitario).
3 - Modalita' di definizione della transazione.
  Si ritiene che il legislatore abbia voluto introdurre una procedura
snella  che  riduce, ma non elimina l'attivita' della amministrazione
volta a valutare richieste  delle  imprese  sotto  il  profilo  della
fondatezza.   Ne'   si  ritiene  potrebbe  essere  altrimenti,  senza
intaccare i  principi  di  buona  amministrazione  costituzionalmente
garantiti.
  Che  la  procedura  non  si  riduca ad una mera applicazione di una
percentuale sulla somma globalmente richiesta dagli  appaltatori,  si
ricava  innanzi  tutto  da  elementi di interpretazione letterale: il
termine "limite del 35%", indica di per se'  una  graduazione  ed  un
livello  massimo  oltre il quale non e' consentito andare. Il secondo
comma usa l'espressione "importo riconosciuto", che implica attivita'
di   valutazione   da   parte   dell'amministrazione   che    procede
all'istruttoria.
  E'  pertanto da ritenere che, nell'ambito della percentuale fissata
dalla norma sull'intero ammontare  delle  pretese,  l'amministrazione
abbia  un margine di discrezionalita' che le consente di escludere le
richieste  che  siano  irrituali  o  manifestamente  infondate  o  di
accoglierle   parzialmente  nei  casi  in  cui  la  pretesa  esorbiti
palesemente anche dal limite della percentuale indicata dalla  legge.
L'Amministrazione  potra', quindi, proporre una percentuale inferiore
al 35% per la conclusione transattiva della controversia.
  Resta inteso che i poteri istruttori  dell'amministrazione  saranno
finalizzati  esclusivamente  alla  risoluzione delle controversie nei
tempi e nei modi  indicati  dal  legislatore  senza  coinvolgere  gli
eventi che sono alla base delle controversie, medesime.
  Eventuali  profili  di  responsabilita' restano a carico degli enti
convenzionati, trasferitari, che abbiano svolto il ruolo di  stazione
appaltante.
  La  domanda  degli appaltatori dovra' in ogni caso essere corredata
dalla documentazione necessaria per dimostrare  la  fondatezza  della
pretesa  sulla quale l'amministrazione che si avvarra' degli elementi
conoscitivi che riterra' necessari (registri di contabilita', verbali
di sospensione e ripresa  lavori,  relazioni  riservate)  esercitera'
l'attivita' istruttoria.
  In  mancanza  di detta documentazione, l'amministrazione assegnera'
un termine, non superiore a giorni trenta, entro il quale sara' onere
del richiedente allegare in copia  autentica  i  documenti  mancanti.
Decorso inutilmente detto termine, la domanda verra' respinta. Uguale
invito  sara' rivolto all'Ente trasferitario per cio' che concerne le
relazioni riservate dei  propri  organi.  La  mancata  produzione  di
questi   ultimi   documenti  produrra'  una  responsabilita'  diretta
dell'Ente a norma della legge n. 241  del  1990,  nei  confronti  del
richiedente    per   inadempimento   dell'obbligo   di   cooperazione
nell'espletamento del procedimento. Gli inviti suddetti sospenderanno
il termine di novanta giorni fissato per  l'esame  e  la  definizione
delle  domande.  Detto termine ricomincera' a decorrere dalla data di
acquisizione dei documenti mancanti.
  Il  provvedimento  adottato  in  esito  al  procedimento   suddetto
fissera'  un termine di trenta giorni dalla ricezione, entro il quale
il  destinatario  ha  l'onere   di   comunicarne   l'accettazione   o
l'eventuale   rifiuto.   In   caso  di  accettazione  l'impegno  alla
definizione transattiva della controversia  dovra'  essere  mantenuto
fermo  per  il  tempo occorrente all'amministrazione per acquisire il
parere sulla transazione  da  parte  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato,   secondo   le   norme   della   contabilita'   pubblica.  Dal
perfezionamento   di    tale    fattispecie    negoziale,    mediante
l'acquisizione  del  parere favorevole dell'Avvocatura, da comunicare
all'interessato, decorrera' l'ulteriore termine di trenta giorni  per
provvedere al pagamento dei relativi importi.
  In  caso  di  rigetto dell'istanza, ovvero di accoglimento parziale
rispetto al limite stabilito  dalla  legge,  il  provvedimento  sara'
congruamente motivato.
  Contro  detto  provvedimento l'interessato potra' adire l'autorita'
giudiziaria ordinaria, ovvero, devolvere la questione ad un  collegio
arbitrale.
4 - Rivalutazione.
  La  norma  prevede che sull'importo riconosciuto con la transazione
si applica,  se  dovuta  la  rivalutazione  monetaria  in  base  alla
normativa  vigente,  un coefficiente di rivalutazione forfettario del
10%   annuo   semplice,   comprensivo   anche   di   ogni   interesse
(compensativo).
  A  rigore,  dunque, secondo la lettera della norma, il coefficiente
forfettario  si  applicherebbe  esclusivamente  alle   richieste   di
risarcimento  danni,  che costituendo crediti di valore, sarebbero le
uniche soggette a rivalutazione secondo i noti principi  normativi  e
giurisprudenziali.
  Tuttavia,  la considerazione che detto coefficiente comprende anche
gli interessi permetterebbe di applicarlo anche ai crediti di valuta,
quali le richieste di corrispettivi.
  Un punto non esplicitamente considerato  dalla  normativa  riguarda
l'individuazione del dies a quo da cui far decorrere la rivalutazione
forfettaria.
 Nel  silenzio  della  disciplina,  soccorrono i principi generali in
tema di obbligazioni, ritenendosi pertanto di  poter  individuare  il
dies a quo, per le obbligazioni di risarcimento danni, nel momento in
cui  il  danno  stesso  si  e' verificato; mentre per le obbligazioni
aventi carattere di corrispettivo, il coefficiente  forfettario,  che
in  tal  caso  avra'  natura di interessi (di mora), verra' calcolato
dalla  data  di  costituzione  in  mora.  Non  ravvisandosi,  secondo
costante  giurisprudenza,  tale atto nell'iscrizione della riserva ed
in mancanza di specifica anteriore richiesta, il dies  a  quo  potra'
essere  individuato  nella domanda di cui al comma 2, dell'art. 9-bis
del decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come  modificato
dall'art.  17, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
5 - Procedura e termini.
 La legge di conversione ha introdotto il comma 2-bis che prevede  un
termine   di   novanta  giorni  dalla  ricezione  della  istanza  per
l'adozione del provvedimento ed un termine di trenta  giorni  per  il
successivo procedimento di spesa.
  In  proposito  si  invitano  le  amministrazioni destinatarie della
presente direttiva a dare impulso, nel rispetto dei termini di legge,
alla definizione delle  istanze  in  questione  al  fine  di  rendere
tempestivo   ed   efficace,   anche   in  relazione  all'economicita'
dell'azione amministrativa, il soddisfacimento delle pretese  vantate
dai creditori.
6 - Sospensione dei giudizi.
  Il  comma 3, dell'articolo di legge in esame prevede la sospensione
fino al 31 dicembre 1995, di tutti  i  giudizi  pendenti,  mentre  la
sospensione  dei  termini  sostanziali  e  processuali  impedisce  di
attivare fino allo stesso termine l'azione giudiziaria a tutela delle
pretese.
  La  collocazione  della  norma  comporta  che  la  sospensione   si
riferisca   esclusivamente   alle   controversie   ed   alle  pretese
individuate nel comma 1, dell'art. 9-bis.
  E'  da  ritenere  che  il  legislatore  abbia   voluto   con   tale
disposizione  incentivare la utilizzazione da parte degli interessati
della procedura di cui al comma precedente.
  Tuttavia la protrazione della sospensione per un periodo  di  tempo
cosi'  lungo  si  risolve  in  un  aggravio  di  oneri  per la stessa
amministrazione in termini di interessi e rivalutazione che la stessa
potrebbe essere condannata a pagare, una volta ripreso il giudizio.
  Si ritiene pertanto possibile, trattandosi di disposizione posta  a
tutela  dell'amministrazione,  far  valere la sospensione dei termini
esclusivamente per le imprese che abbiano presentato domanda ai sensi
del comma 2.
 7 - Disposizione transitoria.
  Il comma 5 dell'art.  17  del  decreto-legge  n.  244/1995,  regola
l'applicabilita' della nuova normativa ai procedimenti di definizione
bonaria  previsti dal decreto-legge n. 32/1995 convertito nella legge
n. 104/1995, stabilendo che le controversie per le quali siano  state
presentate  istanze  ai sensi della vecchia disciplina, che non siano
concluse  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.
244/1995, sono definite secondo la procedura ivi prevista.
  Nel precisare che per "controversie concluse" debbano intendersi le
fattispecie  nelle  quali gli appaltatori abbiano accettato l'importo
offerto dalla amministrazione, non rilevando le  ulteriori  fasi  del
procedimento,  si  ritiene  che  la  definizione dei procedimenti non
conclusi, secondo le modalita' stabilite dalla nuova disciplina,  non
possa prescindere da apposita domanda delle imprese interessate.
  Una  ulteriore  questione  si  pone in ordine alle transazioni gia'
concluse in base alla previgente normativa  per  le  quali  la  Cassa
depositi  e  prestiti  non ha ancora effettuato la liquidazione della
somma concordata. Anche per tali fattispecie si ritiene  superata  la
competenza  della Cassa depositi e prestiti, restando il procedimento
di spesa disciplinato dalla normativa sopravvenuta.
  Infine, per quanto attiene alla disciplina transitoria  di  cui  al
comma  5  dell'art.  17  del  decreto-legge  n.  244/1995, si pone un
problema  circa  la   competenza   a   procedere   alla   definizione
transattiva.   Infatti   molte   istanze  presentate  al  commissario
liquidatore della cessata Agenzia per il  Mezzogiorno  in  base  alla
precedente normativa, introdotta per la prima volta dal decreto-legge
n.  285 del 9 agosto 1993 si riferiscono a progetti attualmente nelle
attribuzioni del Ministero per le  risorse  agricole,  tuttavia  alla
loro  definizione  provvedeva  il  Ministero  dei  lavori pubblici in
virtu' della disposizione contenuta nel  comma  4,  dell'art.  9-bis.
Sulla  base  di  tale  disposizione  ancora  vigente,  in  quanto non
modificata dall'art. 17 del decreto-legge  n.  244,  si  ritiene  che
permanga  la  competenza dello stesso Ministero a definire le istanze
di cui al comma 5 del medesimo art. 17, anche se relative a  progetti
di  competenza  del  Ministero per le risorse agricole. Del resto una
diversa soluzione priverebbe i soggetti interessati del beneficio  di
usufruire  della  definizione  transattiva,  non  essendo  la  stessa
procedura    prevista    per    le    attivita'     di     competenza
dell'amministrazione da ultimo citata.
   Roma, 28 dicembre 1995
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 43