MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.57 del 8-3-1996)

   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995  al  5  marzo  1996,  della
ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unita' di Cinisello
Balsamo (Milano).
   Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi,  con  sede
in  Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal
6 marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1995 con decorrenza 6
marzo 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6  marzo  1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Amilcare Pizzi, con sede in Milano  e  unita'  di  Cinisello  Balsamo
(Milano), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 6
settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 9 luglio 1995 all'8  gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.
I.C.F., con sede in Milano e unita' di Vimodrone (Milano).
   Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale  del  7  agosto  1995 con effetto dal 9 gennaio 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
I.C.F.,  con  sede  in  Milano e unita' di Vimodrone (Milano), per il
periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 9
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.
Ingg.  Audoli  &  Bertola  costruzioni  idrauliche  ABCI, con sede in
Torino e unita' di Torino.
   Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ingg.  Audoli & Bertola costruzioni
idrauliche ABCI, con sede in  Torino  e  unita'  di  Torino,  per  il
periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza 9
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore
dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Ingg.
Audoli  &  Bertola  costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e
unita' di Torino, per il periodo dal  9  luglio  1995  all'8  gennaio
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il 25 luglio 1995 con decorrenza 9
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995,
della ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano)  e
unita' di Monza (Milano).
   Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  15  luglio  1994  con  effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano)  e
unita'  di  Monza  (Milano),  per  il  periodo  dal 6 marzo 1995 al 5
settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 marzo  1995  con  decorrenza  6
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 7 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta
S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni  e  uffici  di
Terni.
   Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Nuova  Saip   (gruppo
Iritecna),  con sede in Terni e uffici di Terni, per il periodo dal 7
giugno 1994 al 6 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994  con  decorrenza  7
giugno 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 7 giugno 1994, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Nuova Saip
(gruppo Iritecna), con sede in  Terni  e  uffici  di  Terni,  per  il
periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 7
dicembre 1994;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 7  dicembre  1994  con  effetto  dall'11
ottobre  1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Svei, con sede  in  Roma  e  unita'  nazionali,  per  il
periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11
aprile 1995;
    4)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  7  dicembre  1994  con  effetto  dal  1
febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Idrotecna  (gia'  Condil), con sede in Roma e cantieri
nazionali, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1995  con  decorrenza  1
agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al periodo dal 12 settembre 1994 al 14 novembre 1994, della
ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori  (Milano)
e magazzino Upim, corso Buenos Aires, Milano.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in
Rozzano-Milanofiori (Milano) e magazzino Upim,  corso  Buenos  Aires,
Milano, per il periodo dal 12 settembre 1994 al 14 novembre 1994.
   Istanza  aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 12
settembre 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  30  aprile  1995 al 29 ottobre 1995, della ditta S.r.l.
O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di  Servola,  con
sede in Trieste e unita' di Trieste.
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.r.l.  O.M.E.S.  -  Officine  meccaniche  ed
elettromeccaniche  di  Servola,  con  sede  in  Trieste  e  unita' di
Trieste, per il periodo dal 30 aprile 1995 al 29 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con  decorrenza  30
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  22  giugno  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
22  giugno  1995  con  effetto  dal  4  luglio  1994,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. F.  Zerbo
J. Francalancia & C., con sede in Venezia, uffici e unita' produttive
di Venezia, per il periodo dal 15 marzo 1995 al 3 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  22 marzo 1995 con decorrenza 4
gennaio 1995.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 giugno 1995,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  5  giugno  1995  con effetto dal 6 giugno 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Vagnone  e  Boeri,  con sede in Torino, unita' di Orbassano (Torino),
uffici di Pero (Milano) e uffici di Villanova di Castenaso (Bologna),
per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con  decorrenza  6
dicembre 1994.
   Parere  gia'  favorevole  riconfermato dal comitato tecnico del 20
dicembre 1995;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  2  novembre 1994 al 1 novembre 1995, della ditta S.p.a.
Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno)  e  unita'
di Longarone (Belluno).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede  in
Longarone  (Belluno)  e unita' di Longarone (Belluno), per il periodo
dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza  2
novembre 1994;
    4)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio  1996,  della  ditta  S.p.a.
Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno), unita' di
Bari, Firenze, Roma e Settimo Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede  in
Longarone (Belluno), unita' di Bari, Firenze, Roma e Settimo Milanese
(Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 9
gennaio 1995;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale  del  21  novembre  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
21  novembre  1995  con  effetto  dal  6 febbraio 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  S.I.I.  -
Societa'  imprese  industriali,  con  sede  in  Milano,  magazzino di
Milano-Ripamonti e sede di Milano, per il periodo dal 6  agosto  1995
al 5 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6
agosto 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta
S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unita'  di
Novi Ligure (Alessandria).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pernigotti,  con  sede  in
Novi  Ligure (Alessandria) e unita' di Novi Ligure (Alessandria), per
il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1995  con  decorrenza  3
aprile 1995;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale, gia' disposta con effetto dal 3 aprile 1995,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Pernigotti,  con  sede  in Novi Ligure (Alessandria) e unita' di Novi
Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 ottobre 1995 al  2  aprile
1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 2 novembre 1995 con decorrenza 3
ottobre 1995;
    8) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  22 maggio 1995 al 21 novembre 1995, della
ditta S.r.l. Cerrus, con sede in Novara e unita' di Cerano (Novara).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cerrus, con sede in Novara
e  unita' di Cerano (Novara), per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21
novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con  decorrenza  22
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    9) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  23  gennaio  1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a.
El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara).
   Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e
unita' di Trontano (Novara), per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 23
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con esclusione lavoratori di cantiere e/o sospesi per fine lavori.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile  1995,  della  ditta  S.p.a.
Ortona navi, con sede in Ortona (Chieti) e unita' di Ortona (Chieti).
   Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Ortona  navi,  con  sede  in  Ortona
(Chieti)  e  unita'  di Ortona (Chieti), per il periodo dal 12 aprile
1994 all'11 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1994 con  decorrenza  12
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per ristrutturazione
aziendale, relativa al periodo dal 15  novembre  1994  al  14  maggio
1995,  della  ditta  S.p.a.  Sarda  di  bentonite,  con sede in Villa
Speciosa (Cagliari), unita' di Piscinas  (Cagliari)  e  Santa  Giusta
(Oristano).
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  1  luglio  1994  con  effetto  dal  15
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta   S.p.a.  Sarda  di  bentonite,  con  sede  in  Villa  Speciosa
(Cagliari), unita' di Piscinas (Cagliari) e Santa Giusta  (Oristano),
per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 15
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale del  25  settembre  1995,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  settembre  1995  con  effetto  dal 7 novembre 1994, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede
in Perugia e unita' di Perugia, per il periodo dal 7 maggio  1995  al
16 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1995 con decorrenza 7
maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della  ditta  S.p.a.
Impresem,  con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e uffici
provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani.
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, uffici
di  Palermo,  unita'  e  uffici  provincia  di  Agrigento e unita' in
provincia di Trapani, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con  decorrenza  1
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
28 dicembre 1995, n. 19719/1.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  1  gennaio 1995 al 31 dicembre 1995,
della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unita'
di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, rete vendita, S. Maria  a  Vico
(Caserta),  San  Polo  di  Podenzano  (Piacenza),  uffici di Milano e
uffici di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica,
con sede in Napoli, unita' di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, reti
vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza),
uffici di Milano e uffici di Napoli, per il  periodo  dal  1  gennaio
1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1995,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Cirio  Polenghi  De  Rica,  con  sede  in  Napoli,  unita' di Caivano
(Napoli), Frosinone, Lodi, reti vendita, S. Maria a  Vico  (Caserta),
San  Polo  di  Podenzano  (Piacenza),  uffici  di  Milano e uffici di
Napoli, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995  con  decorrenza  1
luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della
ditta S.p.a. Cirio Polenghi  De  Rica  (gia'  Ala  approvvigionamento
latte  alimentare),  con  sede  in  Napoli,  unita' di Castelmaggiore
(Bologna),  Copparo  (Ferrara),  Padova,  Villanova  di   Portogruaro
(Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna).
   Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.p.a.  Cirio  Polenghi  De  Rica  (gia'  Ala
approvvigionamento  latte  alimentare), con sede in Napoli, unita' di
Castelmaggiore (Bologna), Copparo  (Ferrara),  Padova,  Villanova  di
Portogruaro  (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna), per
il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza  1
gennaio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Cirio  Polenghi  De   Rica   (gia'   Ala   approvvigionamento   latte
alimentare),  con sede in Napoli, unita' di Castelmaggiore (Bologna),
Copparo  (Ferrara),  Padova,  Villanova  di  Portogruaro   (Venezia),
Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1 luglio
1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 31 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta
S.p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (gruppo Alenia),  con  sede
in Genova e unita' di Livorno.
   Parere comitato tecnico del 6 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Whitehead  Alenia  sistemi
subacquei  (gruppo  Alenia),  con sede in Genova e unita' di Livorno,
per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con  decorrenza  15
maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale del 25  settembre  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre  1993
con   effetto   dall'11   gennaio  1993,  in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Byblos,  con  sede  in
Ancona, unita' di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1995
al 10 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 luglio 1995 con decorrenza 11
luglio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    2) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della
ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo)  e
unita' di Gallese (Viterbo).
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Gruppo  sanitari  Italia,
con  sede  in Gallese (Viterbo) e unita' di Gallese (Viterbo), per il
periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 20
febbraio 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  20  febbraio
1995,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta
S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unita'
di Gallese (Viterbo), per  il  periodo  dal  20  agosto  1995  al  19
febbraio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 settembre 1995 con decorrenza
20 agosto 1995;
    4) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della
ditta S.p.a. Impregilo (gia' Cogefar Impresit gruppo Fiat), con  sede
in  Milano,  unita'  di  Rho (Milano) e cantieri nazionali, Sesto San
Giovanni (Milano), Milano e Roma.
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Impregilo (gia' Cogefar
Impresit gruppo Fiat), con sede in Milano, unita' di Rho  (Milano)  e
cantieri  nazionali,  Sesto San Giovanni (Milano), Milano e Roma, per
il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 23
gennaio 1995.
   Con esclusione personale di cantiere e di fine lavori;
    5) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 13 luglio 1994 al 12 luglio 1995, della ditta S.p.a. San
Giorgio System Technology, con sede in Genova e unita' di Genova.
   Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede
in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12
gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 13
luglio 1994;
    6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 13 luglio  1994,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Giorgio
System  Technology,  con  sede  in  Genova e unita' di Genova, per il
periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 13
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al  29  gennaio  1996,  della
ditta  S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como)
e unita' di Marciana Marina (Livorno).
   Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia,
con sede in Cermenate (Como) e unita' di Marciana  Marina  (Livorno),
per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 29
luglio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 30 gennaio
1995, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Trinity  alimentari  Italia,  con  sede in Cermenate (Como) e
unita' di Marciana Marina (Livorno), per il  periodo  dal  30  luglio
1995 al 29 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 settembre 1995 con decorrenza
30 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Cementir,
con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal  13  dicembre
1995   al   12   giugno   1996,  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi  dell'art.  4,
comma  6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in
favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Kuwait
raffinazione e chimica, con sede in Genova e unita' di Napoli, per il
periodo  dal  6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996, la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di sui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi  dell'art.  4,
comma  6,  del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Smim
impianti,  con  sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per
il periodo dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996, la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con
sede in Napoli e unita' di Monopoli (Bari),  per  il  periodo  dal  1
maggio  1995  al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con   decreto   ministeriale  13  febbraio  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna),  con
sede  in  Terni e uffici di Terni, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  dai  commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a. Nuova
Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 30
novembre 1994 al 29 maggio 1995, la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  con pari riduzione della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessatii dalle disposizioni dell'art. 1, commi  1
e  1-bis,  della  legge  n.  56/1994, i quali, alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli
e unita' di Napoli, e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 novembre
1993 al 29 maggio 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 19525/1-2 del 4 dicembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale   13   febbraio   1996,   a   seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 4  dicembre  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipedenti  dalla  S.r.l.  Societa'
tipografica  tiburtina,  con  sede  in  Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996:  e'  accertata  la
condizione  di  crisi  aziendale,  limitatamente  al  periodo  dal  1
settembre 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta Societa' editrice  La
Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Societa' editrice
La  Ragione,  con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1
settembre 1994 al 28 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 16 giugno 1995, n. 17920.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  e'  accertata  la
condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1  luglio
1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tesar, con sede in Olbia
(Sassari) e unita' di Sassari.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tesar, con
sede  in  Olbia  (Sassari)  e unita' di Sassari, per il periodo dal 1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sonotec,  con sede in Novara e
unita'  di  Premosello  Chiovenda   (Novara),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16
giugno 1995 al 15 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  13  febbraio  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e
unita' di Perugia, e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 17 ottobre 1995 al 16
aprile 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17
aprile 1996 al 16 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  13  febbraio  1996,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali Pietro & C.,  con  sede  in
Milano  e  unita'  di  Milano,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  25  luglio
1995 al 24 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25
gennaio 1996 al 24 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wood Company, con sede in Milano e
unita'  di  Origgio  (Varese),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1995
al 4 ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  5
ottobre 1995 al 4 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  a  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.L.F.,  con  sede in Milano e
unita' di Milano, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 5 settembre 1995 al 4
marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  5
marzo 1996 al 4 settembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  a  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Mobilesa di Ambrogio Aliprandi &
C., con sede in Lissone (Milano) e unita'  di  Lissone  (Milano),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20
dicembre 1995 al 19 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  a  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori    dipendenti   dalla   S.r.l.   El.Pa.   Elettrodomestici
Parravicini, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unita'  di  Agrate
Brianza  (Milano),  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  26  maggio  1995  al  25
novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26
novembre 1995 al 25 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  a  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  13  febbraio  1996,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi, con sede in Taranto e unita'
di   Taranto,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  3  ottobre  1995  al  2
aprile 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3
aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione a sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.