Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.57 del 8-3-1996)
Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano). Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1995 con decorrenza 6 marzo 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 6 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Amilcare Pizzi, con sede in Milano e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1995 con decorrenza 6 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unita' di Vimodrone (Milano). Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.C.F., con sede in Milano e unita' di Vimodrone (Milano), per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1995 con decorrenza 9 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Ingg. Audoli & Bertola costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e unita' di Torino. Parere comitato tecnico del 5 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. Audoli & Bertola costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 9 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. Audoli & Bertola costruzioni idrauliche ABCI, con sede in Torino e unita' di Torino, per il periodo dal 9 luglio 1995 all'8 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 9 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995, della ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano). Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni. Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni, per il periodo dal 7 giugno 1994 al 6 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 7 giugno 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 7 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni, per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 7 dicembre 1994; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 dicembre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Idrotecna (gia' Condil), con sede in Roma e cantieri nazionali, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e magazzino Upim, corso Buenos Aires, Milano. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e magazzino Upim, corso Buenos Aires, Milano, per il periodo dal 12 settembre 1994 al 14 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 12 settembre 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 aprile 1995 al 29 ottobre 1995, della ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste. Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.E.S. - Officine meccaniche ed elettromeccaniche di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 30 aprile 1995 al 29 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 30 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ingg. F. Zerbo J. Francalancia & C., con sede in Venezia, uffici e unita' produttive di Venezia, per il periodo dal 15 marzo 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Vagnone e Boeri, con sede in Torino, unita' di Orbassano (Torino), uffici di Pero (Milano) e uffici di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994. Parere gia' favorevole riconfermato dal comitato tecnico del 20 dicembre 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 novembre 1994 al 1 novembre 1995, della ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno) e unita' di Longarone (Belluno). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno) e unita' di Longarone (Belluno), per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno), unita' di Bari, Firenze, Roma e Settimo Milanese (Milano). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie ottiche europee, con sede in Longarone (Belluno), unita' di Bari, Firenze, Roma e Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 9 gennaio 1995 all'8 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 9 gennaio 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 novembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 novembre 1995 con effetto dal 6 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.I. - Societa' imprese industriali, con sede in Milano, magazzino di Milano-Ripamonti e sede di Milano, per il periodo dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza 6 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unita' di Novi Ligure (Alessandria). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unita' di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1995 con decorrenza 3 aprile 1995; 7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pernigotti, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unita' di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995; 8) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995, della ditta S.r.l. Cerrus, con sede in Novara e unita' di Cerano (Novara). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cerrus, con sede in Novara e unita' di Cerano (Novara), per il periodo dal 22 maggio 1995 al 21 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1995 con decorrenza 22 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995, della ditta S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara). Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Vi., con sede in Trontano (Novara) e unita' di Trontano (Novara), per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con esclusione lavoratori di cantiere e/o sospesi per fine lavori. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 aprile 1994 all'11 aprile 1995, della ditta S.p.a. Ortona navi, con sede in Ortona (Chieti) e unita' di Ortona (Chieti). Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ortona navi, con sede in Ortona (Chieti) e unita' di Ortona (Chieti), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1994 con decorrenza 12 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sarda di bentonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari), unita' di Piscinas (Cagliari) e Santa Giusta (Oristano). Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sarda di bentonite, con sede in Villa Speciosa (Cagliari), unita' di Piscinas (Cagliari) e Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 7 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e unita' di Perugia, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 16 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 7 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, ufficio di Palermo, unita' e uffici provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani. Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresem, con sede in Agrigento, uffici di Palermo, unita' e uffici provincia di Agrigento e unita' in provincia di Trapani, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 19719/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unita' di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, rete vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza), uffici di Milano e uffici di Napoli. Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unita' di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, reti vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza), uffici di Milano e uffici di Napoli, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli, unita' di Caivano (Napoli), Frosinone, Lodi, reti vendita, S. Maria a Vico (Caserta), San Polo di Podenzano (Piacenza), uffici di Milano e uffici di Napoli, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica (gia' Ala approvvigionamento latte alimentare), con sede in Napoli, unita' di Castelmaggiore (Bologna), Copparo (Ferrara), Padova, Villanova di Portogruaro (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna). Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica (gia' Ala approvvigionamento latte alimentare), con sede in Napoli, unita' di Castelmaggiore (Bologna), Copparo (Ferrara), Padova, Villanova di Portogruaro (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 1 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica (gia' Ala approvvigionamento latte alimentare), con sede in Napoli, unita' di Castelmaggiore (Bologna), Copparo (Ferrara), Padova, Villanova di Portogruaro (Venezia), Voghera (Pavia) e Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S.p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (gruppo Alenia), con sede in Genova e unita' di Livorno. Parere comitato tecnico del 6 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Whitehead Alenia sistemi subacquei (gruppo Alenia), con sede in Genova e unita' di Livorno, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Byblos, con sede in Ancona, unita' di Ancona e Milano, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1995 con decorrenza 11 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unita' di Gallese (Viterbo). Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unita' di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 20 febbraio 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta S.r.l. Gruppo sanitari Italia, con sede in Gallese (Viterbo) e unita' di Gallese (Viterbo), per il periodo dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1995 con decorrenza 20 agosto 1995; 4) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Impregilo (gia' Cogefar Impresit gruppo Fiat), con sede in Milano, unita' di Rho (Milano) e cantieri nazionali, Sesto San Giovanni (Milano), Milano e Roma. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo (gia' Cogefar Impresit gruppo Fiat), con sede in Milano, unita' di Rho (Milano) e cantieri nazionali, Sesto San Giovanni (Milano), Milano e Roma, per il periodo dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 23 gennaio 1995. Con esclusione personale di cantiere e di fine lavori; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 luglio 1994 al 12 luglio 1995, della ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede in Genova e unita' di Genova. Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 13 luglio 1994; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. San Giorgio System Technology, con sede in Genova e unita' di Genova, per il periodo dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 13 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como) e unita' di Marciana Marina (Livorno). Parere comitato tecnico del 14 dicembre 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como) e unita' di Marciana Marina (Livorno), per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 29 luglio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Trinity alimentari Italia, con sede in Cermenate (Como) e unita' di Marciana Marina (Livorno), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1995 con decorrenza 30 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Cementir, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Kuwait raffinazione e chimica, con sede in Genova e unita' di Napoli, per il periodo dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di sui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unita' di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Monopoli (Bari), per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saip (gruppo Iritecna), con sede in Terni e uffici di Terni, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 maggio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 30 maggio 1995 al 29 novembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessatii dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 30 novembre 1993 al 29 maggio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19525/1-2 del 4 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.r.l. Societa' tipografica tiburtina, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1996, della ditta Societa' editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Societa' editrice La Ragione, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1995, n. 17920. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.r.l. Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Sassari. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tesar, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Sassari, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sonotec, con sede in Novara e unita' di Premosello Chiovenda (Novara), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciucci Italo, con sede in Perugia e unita' di Perugia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1995 al 16 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Canali Pietro & C., con sede in Milano e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 luglio 1995 al 24 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 gennaio 1996 al 24 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wood Company, con sede in Milano e unita' di Origgio (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.F., con sede in Milano e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1995 al 4 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 marzo 1996 al 4 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobilesa di Ambrogio Aliprandi & C., con sede in Lissone (Milano) e unita' di Lissone (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. El.Pa. Elettrodomestici Parravicini, con sede in Agrate Brianza (Milano) e unita' di Agrate Brianza (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1995 al 25 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 novembre 1995 al 25 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione a sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.