COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995 

  Assegnazione  integrativa, per l'anno 1995, di somme a valere sulle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e delle risorse di cui all'art. 1, comma 8, della
legge 19 dicembre 1992, n. 488.
(GU n.57 del 8-3-1996)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64,  recante  "Disciplina  organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, nella legge 19  dicembre  1992,  n.  488,  concernente
modifiche alla predetta legge n. 64/1986;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante
"Trasferimento delle competenze del soppresso  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3  della  legge  19
dicembre 1992, n. 488";
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge 7 aprile  1995,  n.  104,  recante  "Disposizioni  urgenti  per
accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni alle attivita' della
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno  e
del relativo personale";
  Visto  in  particolare  l'art.  3, comma 1, della medesima legge n.
104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art.  19,  comma
5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni
assunti  in  relazione  alle  competenze  trasferite a ciascuna delle
amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze  segnalate  dalle
amministrazioni stesse;
  Visto  l'art.  4,  comma  11,  della predetta legge n. 104/1995 che
autorizza l'utilizzo delle somme recate dall'art. 1, comma  8,  della
legge  n.  488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali
di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);
  Vista la legge 23  dicembre  1994,  n.  726,  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato per l'anno 1995 e del bilancio pluriennale per
il triennio 1995-97;
  Vista la propria delibera del 27 aprile 1995,  con  la  quale  sono
state, fra l'altro, assegnate in via definitiva le disponibilita' del
Fondo ex art. 19 per l'anno 1995;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione europea in data 9 dicembre
1992 e 1  marzo  1995  che  prevedono  la  possibilita'  di  assumere
provvedimenti   di   concessione   per  agevolazioni  alle  attivita'
produttive a valere sui fondi residui della  legge  n.  64/1986  come
rifinanziate  dall'art.  1, comma 1, della legge n. 488/1992 entro il
termine massimo del 31 dicembre 1995;
  Vista la nota  della  Commissione  europea  del  14  novembre  1995
concernente la revisione del limite della dotazione di cui all'art. 5
della  predetta  decisione  della  Commissione europea del 9 dicembre
1992, nonche'  il  limite  temporale  del  30  giugno  1996,  per  la
rendicontazione finale di spesa;
  Vista  la nota del Ministero del tesoro n. 950 del 13 novembre 1995
con la quale viene chiesta l'assegnazione  di  lire  15  miliardi  da
destinare  alle  regolazioni finanziarie e contributive del personale
dei   soppressi   organismi   dell'intervento    straordinario    nel
Mezzogiorno;
  Vista la nota del Ministero dell'industria n. 38357 del 14 novembre
1995,  con  la  quale,  nel  determinare  il  fabbisogno di ulteriori
risorse da destinare alle iniziative in graduatoria ex lege  64/1986,
viene  richiesta  una  assegnazione  integrativa di lire 228 miliardi
rispetto all'importo assegnato con la citata delibera del  27  aprile
1995;
  Vista altresi' la nota del Ministero del bilancio n. 6/28380 del 20
novembre 1995, concernente la destinazione dell'importo di lire 1,200
miliardi  alla  regolazione  di  situazioni  pregresse  relative alla
gestione  del  personale  dei  soppressi  organismi   dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
  Considerato  che,  per provvedere all'adozione dei provvedimenti di
concessione a favore  delle  suddette  iniziative  entro  il  termine
massimo  del  31 dicembre 1995 stabilito dall'Unione europea, occorre
assegnare al Ministero dell'industria la predetta somma di  lire  228
miliardi  a  valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8,
della legge n. 488/1992;
  Considerato altresi' che per  far  fronte  alle  predette  esigenze
prospettate  dai Ministeri del tesoro e del bilancio, per complessive
lire 16,200 miliardi, e' necessario  utilizzare  l'accantonamento  di
lire 3.666,508 miliardi di cui al punto 1) della propria delibera del
27 aprile 1995;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica sulla quale e' stato acquisito il  concerto  del  Ministero
del tesoro;
                              Delibera:
  1.  A valere sulle disponibilita' di cui all'art, 1, comma 8, della
legge n. 488/1992 e' assegnata al Ministero dell'industria  la  somma
di lire 228 miliardi indicata in premessa, per il finanziamento delle
pregresse  iniziative con avanzamento contabile, al 31 dicembre 1993,
inferiore al 75%.
  2. A valere sull'accantonamento di lire 3.666,508 miliardi, di  cui
al  punto  1  della propria delibera del 27 aprile 1995 richiamata in
premessa, e' assegnato l'importo complessivo di lire 16,200  miliardi
a favore delle seguenti amministrazioni:
   Ministero del tesoro, lire 15 miliardi;
   Ministero  del bilancio e della programmazione economica, lire 1,2
miliardi.
  3.  Il  Ministero  dell'industria  terra'  costantemente  informato
questo  Comitato, sui provvedimenti di concessione delle agevolazioni
e sulle revoche disposte, al  fine  di  consentire  la  verifica  del
rispetto  del  limite finanziario stabilito dalla Commissione europea
con le decisioni richiamate in premessa.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 54