Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.67 del 20-3-1996)
Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 e' annullato il decreto ministeriale del 19 giugno 1987, n. 9295, nella parte in cui dispone la proroga fino al 16 novembre 1987 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minganti Giuseppe & C., con sede e stabilimento in Bologna, fallita il 17 maggio 1983, quale "definitiva ultima concessione". Viene, pertanto, confermato il dispositivo del predetto decreto, per quanto concerne l'autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale e gli altri benefici di legge ivi previsti, alle maestranze di cui sopra per il periodo dal 18 maggio 1986 al 16 novembre 1987, nonche' il dispositivo del decreto ministriale del 3 dicembre 1988, n. 10205. E' altresi' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Minganti Giuseppe & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Bologna, per il periodo dal 16 maggio 1987 al 15 novembre 1987. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogato sino al 1 marzo 1988 (36 mesi dalla data dei licenziamenti dei lavoratori, avvenuti il 2 marzo 1985). Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 30 settembre 1994 al 5 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma e Torino. Parere comitato tecnico del 21 giugno 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di Bologna, Firenze, Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 30 settembre 1994 al 5 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1994 con decorrenza 30 settembre 1994. Art. 7, comma 4, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 ottobre 1995, della ditta C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli e unita' produttiva e uffici di Napoli. Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. - Societa' consortile per azioni, con sede in Napoli e unita' produttiva e uffici di Napoli per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 24 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli, unita' produttiva e uffici di Napoli, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dott. Ing. Antonio Della Morte, con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 aprile 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 10 aprile 1996 al 9 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Me.Na., con sede in Napoli e unita' di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.S.I.F. - Soc. consortile per azioni, con sede in Napoli, unita' produttiva e uffici di Napoli, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo industrie, con sede in Genova e unita' di Genova, Pozzolo Formigaro (Alessandria) e Sessa Aurunca (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1995 al 5 giugno 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 6 giugno 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli. Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e cantieri di Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 22 dicembre 1995: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 1 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 1 settembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 settembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Cersam ex Farmoplant, con sede in Milano e unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 16 giugno 1995 al 30 luglio 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa inegrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. A.S.I. - Agenzia sviluppo industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa inegrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unita' di Sesto S. Giovanni (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Data del decreto del Ministro dell'industria 29 novembre 1995, esercizio impr. fino al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acofer, con sede in Torino e unita' di Beinasco (Torino), Calendasco (Piacenza) e Parma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Filcot Toscana, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia) e unita' di Ponte Buggianese (Pistoia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruber, con sede in Milano e unita' di Pompiano (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1995 al 22 agosto 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino, unita' di Favria (Torino) e Novi Ligure (Alessandria), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1995 al 29 agosto 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 agosto 1995, n. 18667. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 30 agosto 1995 al 29 febbraio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 19601. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1996 al 5 aprile 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 19601. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 21 febbraio 1996 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine Laboratory Services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo), unita' di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con Decreto ministeriale 21 febbraio 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995, dalla ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo). Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 maggio 1994, con effetto dal 21 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unita' di Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 18 gennaio 1994, n. 415/1993. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 18379/3. Presa d'atto del C.T. del 12 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.