DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1996, n. 137 

  Regolamento  recante  modificazione al regolamento sulla disciplina
per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e  nocivi,
classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982,  n.  915, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 giugno 1991, n. 308.
(GU n.67 del 20-3-1996)
 
 Vigente al: 4-4-1996  
 

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   l'art.  11  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,  n.  441,
che   attribuisce   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  la
competenza ad emanare il regolamento  per  il  trasporto  ferroviario
protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n.  915,  recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa
ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili
e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai  rifiuti  tossici  e
nocivi;
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n.
306,  recante  il  regolamento  per  l'organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche, relativo al Nuovo codice della strada;
  Visto l'art. 17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
7  giugno  1991,  n.  308,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2
ottobre 1991 - serie generale - n. 231 con il quale e' stato  emanato
il regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario
dei  rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
  Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 308/1991, con
il quale si autorizzano le imprese esercenti il trasporto ferroviario
ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in
conformita' alle norme dello stesso decreto, sulle linee  ferroviarie
da   esse   esercitate,   nonche'   sulle   navi   traghetto   munite
dell'attestazione di idoneita' al trasporto di  merci  pericolose  ai
sensi  dell'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
1008/1968;
  Considerato  che  in  tale  articolo  non  appaiono  esplecitamente
autorizzate   le  operazioni  di  carrellamento  stradale  dei  carri
ferroviari dalla sede ferroviaria alle  localita'  non  raggiungibili
mediante ferrovia e viceversa;
  Considerato,  altresi'  che  tali operazioni devono considerarsi un
attivita'  accessoria  del  tutto  funzionale  all'espletamento   del
trasporto ferroviario in senso stretto;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita' di emanare una disposizione
interpretativa del suddetto articolo che ne  consenta  l'integrazione
ex tunc nel senso evidenziato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 19 luglio 1995;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della
sanita'  e  dei  trasporti e della navigazione, nonche' la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 giugno 1991, n. 308, e' aggiunto il seguente comma:
  "  2.  L'attivita'  di  trasporto  di  cui al comma precedente deve
ritenersi comprensiva delle complementari attivita' di  carrellamento
dei  carri  ferroviari  per  mezzo  di carrelli stradali provvisti di
tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione  stradale  ivi
comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale
delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e successive modifiche, concernente il Nuovo
codice  della  strada,  ed  all'art.  368,  comma  2,  del   relativo
regolamento di attuazione e di esecuzione".
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
   Roma, 17 gennaio 1996
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                              DINI
Il Ministro dell'ambiente
          BARATTA
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111