DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1996, n. 137
Regolamento recante modificazione al regolamento sulla disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308.(GU n.67 del 20-3-1996)
Vigente al: 4-4-1996
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza ad emanare il regolamento per il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, relativo al Nuovo codice della strada; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1991, n. 308, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1991 - serie generale - n. 231 con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto n. 308/1991, con il quale si autorizzano le imprese esercenti il trasporto ferroviario ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformita' alle norme dello stesso decreto, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonche' sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1008/1968; Considerato che in tale articolo non appaiono esplecitamente autorizzate le operazioni di carrellamento stradale dei carri ferroviari dalla sede ferroviaria alle localita' non raggiungibili mediante ferrovia e viceversa; Considerato, altresi' che tali operazioni devono considerarsi un attivita' accessoria del tutto funzionale all'espletamento del trasporto ferroviario in senso stretto; Considerata, pertanto, la necessita' di emanare una disposizione interpretativa del suddetto articolo che ne consenta l'integrazione ex tunc nel senso evidenziato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 luglio 1995; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanita' e dei trasporti e della navigazione, nonche' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1991, n. 308, e' aggiunto il seguente comma: " 2. L'attivita' di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle complementari attivita' di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale ivi comprese quelle riguardanti la disciplina della circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 1996 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DINI Il Ministro dell'ambiente BARATTA Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1996 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 111