MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida
   sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del
   Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.
(GU n.114 del 17-5-1996)

   Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992
recante "Atto di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  per  la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15 maggio 1992,
recante "Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di
emergenza";
   Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
   Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  7,  del  citato  decreto
legislativo  che  prevede  l'elaborazione di apposite linee guida per
l'applicazione coordinata  del  Piano  sanitario  nazionale  e  della
normativa di settore;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1994 di
approvazione del Piano sanitario nazionale per  il  triennio  1994  -
1996, recante i livelli di assistenza da assicurare, in condizioni di
uniformita', a tutti i cittadini;
   Visto,  in  particolare,  il  capitolo  4,  paragrafo B, del Piano
sanitario nazionale che individua tra le priorita' di intervento  del
Servizio  sanitario  nazionale l'attivazione e l'organizzazione delle
strutture e delle attivita' di emergenza;
   Ritenuta l'opportunita' di definire criteri ed indirizzi  uniformi
sui  requisiti  organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza,
tenendo  conto   della   recente   evoluzione   legislativa   nonche'
dell'esperienza fin qui maturata da numerose regioni;
   Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Lo  Stato, nella persona del Ministro della sanita', e le regioni,
nella persona del presidente della Conferenza  dei  presidenti  delle
regioni  e  delle  province  autonome, nel corso della seduta dell'11
aprile 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
                    Adottano la seguente intesa:
   Sono  approvate  le linee guida sul sistema di emergenza sanitaria
in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo
1992.
____________
                    SISTEMA DI EMERGENZA URGENZA
                      LINEE DI GUIDA N. 1/1996
    (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
                           27 marzo 1992)
Obiettivi.
   Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di
indirizzo e coordinamento alle  Regioni  per  la  determinazione  dei
livelli  di  assistenza  sanitaria  di  emergenza",  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1992, n. 76, individua le  condizioni
per  assicurare queste attivita' uniformemente su tutto il territorio
nazionale, attraverso  un  complesso  di  servizi  e  prestazioni  di
urgenza ed emergenza, adeguatamente articolate a livello territoriale
ed ospedaliero, con il coordinamento della Centrale operativa.
   Questo  documento  si propone di fornire indicazioni sui requisiti
organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza,  tenendo  conto
della  recente evoluzione legislativa nonche' dell'esperienza fin qui
maturata da numerose regioni.
   L'attribuzione   alle   regioni   di   maggiori    competenze    e
responsabilita'    nell'ambito    della    pianificazione   e   della
organizzazione dei servizi sanitari,  l'avvio  delle  aziende  unita'
sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere, le nuove modalita' di
gestione e la riorganizzazione  della  rete  ospedaliera,  impongono,
anche  nel  sistema  dell'emergenza,  una  rivalutazione  critica dei
risultati sin qui  raggiunti  ed  un  aggiornamento  degli  indirizzi
organizzativi, in coerenza con le indicazioni dei decreti legislativi
n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed integrazioni, con il Piano
sanitario nazionale 1994-1996 e con quanto previsto  nella  legge  n.
549  del  28  dicembre 1995, all'art. 2, comma 5. In questo contesto,
devono,  inoltre,  essere  considerate  la   attuale   disomogeneita'
dell'articolazione  della rete ospedaliera sul territorio nazionale e
le differenze nello stato di attuazione  del  riordino  previsto  dal
decreto   legislativo  n.  502/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   Obiettivo generale della riorganizzazione della  rete  ospedaliera
e'  di  adeguare  il  numero  di posti letto attualmente esistenti ai
parametri previsti  dalla  normativa  vigente  e  di  ricondurre  gli
ospedali  per  acuti  alle  funzioni  proprie,  con  una piu' precisa
definizione ed una netta separazione della funzione di  assistenza  a
lungo  termine  intra  ed  extra  ospedaliera.  Questo  processo, che
comportera' una concentrazione in un  numero  minore  di  sedi  delle
attivita' di assistenza ospedaliera per acuti, dovra' necessariamente
accompagnarsi  alla  istuzione di posti letto per la riabilitazione e
la lungodegenza postacuzie in ambito ospedaliero, secondo i parametri
previsti dalla legge n. 537/1993 (1 p.l. /1000 ab). Pertanto,  se  da
un lato appare indispensabile garantire una costante riqualificazione
degli ospedali per acuti, dall'altro vi e' la necessita' di prevedere
un  nuovo  assetto  organizzativo  per i servizi extraospedalieri. In
questo contesto si  pone  il  problema  delle  strutture  ospedaliere
riconvertite o da riconvertire in altre funzioni sanitarie.
   La riorganizzazione della rete ospedaliera rappresenta il contesto
ed  il  punto di riferimento della pianificazione della articolazione
territoriale del sistema  di  servizi  per  l'emergenza-urgenza,  che
comporta   altresi'   una  definizione  delle  funzioni  dei  servizi
territoriali, compreso il servizio di  guardia  medica,  e  dei  suoi
rapporti con la struttura ospedaliera.
   Le regioni e le province autonome, tenendo conto delle indicazioni
fornite  con il presente documento promuovono, nell'ambito dei propri
programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei servizi di
emergenza-urgenza, tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi concordati, finalizzati al miglioramento qualitativo  e  ad
una maggiore omogeneita' funzionale dei servizi, su base nazionale.
Organizzazione del sistema di emergenza.
   Il sistema sanitario per l'emergenza-urgenza e' costituito da:
    1.  un  sistema di allarme sanitario, dotato di numero telefonico
di accesso  breve  e  universale  in  collegamento  con  le  centrali
operative;
    2. un sistema territoriale di soccorso;
    3.  una  rete  di  servizi  e presidi ospedalieri, funzionalmente
differenziati e gerarchicamente organizzati.
   Le modalita' di risposta all'emergenza-urgenza  si  articolano  su
quattro livelli di operativita':
    1. punti di primo intervento;
    2. pronto soccorso ospedaliero;
    3.  dipartimenti  di  emergenza, urgenza ed accettazione di primo
livello;
    4. dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di  secondo
livello.
   L'attivazione  della  centrale  operativa,  la  sua organizzazione
funzionale,  il  suo  raccordo  con  le  strutture  territoriali   ed
ospedaliere, con i mezzi di soccorso, con le altre centrali operative
e con le istituzioni pubbliche e private che cooperano nella risposta
dell'emergenza,    costituiscono,    insieme    all'attivazione   dei
dipartimenti ospedalieri di  emergenza-urgenza  ed  accettazione,  il
fulcro  per  l'organizzazione del sistema. In particolare la centrale
operativa deve essere collegata con le altre centrali  provinciali  e
sovraprovinciali,   con   gli   altri   servizi   pubblici   deputati
all'emergenza (Vigili del fuoco,  Carabinieri,  Prefettura,  Polizia,
etc.) e con le associazioni di volontariato.
   Le   regioni,  nel  procedere  alla  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera:
    predispongono il Piano regionale per  l'emergenza,  identificando
le   differenti   esigenze  delle  aree  territoriali  regionali  con
particolare riguardo agli insediamenti  abitativi,  produttivi,  alle
infrastrutture,  alle  attivita'  lavorative, ai flussi di traffico e
turistici ed alle attivita' sportive;
    individuano  le  sedi  idonee  di  Pronto  soccorso  ospedaliero,
organizzando  i  dipartimenti  di  emergenza  urgenza ed accettazione
negli ospedali idonei a svolgerne le funzioni, secondo le indicazioni
del presente documento;
   procedono alla riorganizzazione e al potenziamento dei posti letto
delle unita' operative di rianimazione e terapia  intensiva  e  delle
altre   terapie  intensive  specializzate  (UTIC,  terapia  intensiva
neonatale, centri ustione, etc.). I posti letto di terapia intensiva,
attualmente stimabili complessivamente attorno allo 1,5%  del  totale
dei  posti  letto disponibili, dovrebbero raggiungere gradualmente il
parametro tendenziale del 3% dei posti letto totali,  garantendo  una
articolazione  in  due  livelli,  come  previsto  dal Piano sanitario
nazionale, cosi' da assicurare la presenza di posti letto di  terapia
subintensiva  in  numero  almeno  pari a quelli di terapia intensiva.
Questo  incremento  e  la  relativa  organizzazione   permettono   di
affrontare  in modo adeguato non solo i problemi legati all'emergenza
ed urgenza, ma anche quelli derivanti dalle attivita'  chirurgiche  e
di prelievo e trapianto di organi.
   Questi  interventi  di riorganizzazione sono effettuati nelle sedi
ritenute idonee e, nei  diversi  ambiti  territoriali,  privilegiando
quelle  che  garantiscono il minor tempo medio di accesso ai pazienti
del bacino di utenza interessato.
   A questo scopo, le regioni possono prevedere la istituzione di  un
Comitato   regionale   sanitario  per  l'emergenza,  con  compiti  di
programmazione ed indirizzo delle attivita'  svolte  nel  sistema  di
emergenza. In particolare:
    collabora alla definizione del piano regionale per le emergenze;
    predispone  il  piano  per  le  maxiemergenze,  coordinandosi  in
particolare con il Dipartimento della protezione civile;
    definisce tipologia e dislocazione sul territorio  dei  mezzi  di
soccorso;
    elabora   protocolli   operativi   per   il  coordinamento  degli
interventi tra le strutture centrali e periferiche;
    formula  proposte  per  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli
operatori utilizzati nel sistema dell'emergenza-urgenza;
    promuove   attivita'   di  verifica  e  valutazione  del  sistema
regionale dell'emergenza-urgenza.
   Il  Comitato  regionale  sanitario  per  l'emergenza,   presieduto
dall'assessore  regionale  alla  sanita', ovvero da persona da questi
delegata, potrebbe essere preferibilmente composto da:
    1. il/i responsabili dei DEA di secondo livello;
    2.  i  direttori  sanitari  delle  aziende  ospedaliere  e  degli
ospedali di rilievo nazionale;
    3. una rappresentanza dei responsabili delle centrali operative;
    4. un rappresentante della Croce rossa italiana;
    5.  un rappresentante delle associazioni di volontariato operanti
nel sistema di emergenza in regime convenzionale;
    6. altre figure responsabili di servizi di particolare  rilevanza
nell'area territoriale di pertinenza;
    7. un rappresentante del Comitato regionale di Protezione civile.
Centrale operativa.
   Alla  Centrale operativa fanno capo tutte le richieste telefoniche
di urgenza ed emergenza convogliate attraverso il numero  unico  118,
che  a regime dovra' sostituire tutti i precedenti numeri di soccorso
sanitario.
   Compito della Centrale operativa e' di garantire il  coordinamento
di  tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento e di
attivare la risposta  ospedaliera,  24  ore  su  24.  Il  sistema  di
emergenza-urgenza afferente ad una Centrale operativa e' stato finora
organizzato  di  norma,  anche  se  non  obbligatoriamente,  su  base
provinciale. L'esperienza maturata negli anni ha dimostrato che,  per
provincie    di   dimensioni   ridotte,   risulta   piu'   funzionale
l'istituzione di Centrali operative  sovraprovinciali  o  addirittura
regionali.  E'  in  ogni  caso opportuna una collocazione all'interno
dell'area ospedaliera sede di DEA di secondo livello.
   Le regioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nel presente
documento, stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle varie
Centrali operative istituite a livello regionale o sovraprovinciale.
Funzioni della centrale operativa.
   Le funzioni fondamentali della Centrale operativa comprendono:
    ricezione delle richieste di soccorso;
    valutazione  del  grado  di   complessita'   dell'intervento   da
attivare;
    attivazione e coordinamento dell'intervento stesso.
   Per  poter  assolvere  a questi compiti la Centrale operativa deve
essere a conoscenza della dislocazione e della tipologia dei mezzi di
soccorso sul territorio, delle postazioni di  guardia  medica,  della
disponibilita' dei posti letto dei DEA, con particolare riferimento a
quelli relativi alle Unita' operative di terapia intensiva generale e
specialistica,  quali  quelle  di  cardiochirurgia,  centro  ustioni,
neurochirurgia, chirurgia toracica e vascolare  e  terapia  intensiva
neonatale.
   La  Centrale  operativa  deve,  inoltre, essere a conoscenza della
disponibilita' dei  posti  letto  di  terapia  intensiva  e  di  alta
specialita', di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1992, anche se
collocati al di fuori del proprio ambito territoriale.
   A tal fine deve essere garantito un sistema di collegamento tra la
Centrale operativa e:
    le altre centrali operative regionali;
    le postazioni dei mezzi di soccorso ed i mezzi stessi;
    le postazioni di guardia medica;
    i punti di primo intervento
    le  componenti  ospedaliere  deputate  all'emergenza  del proprio
territorio.
   La  Centrale  operativa  deve  poter  definire,  con  la   massima
precisione   possibile   il   grado   di  criticita'  e  complessita'
dell'evento accaduto, e, conseguentemente, attivare l'intervento piu'
idoneo utilizzando tutte le risorse a disposizione.
   In particolare, i compiti della Centrale operativa prevedono di:
    fornire i consigli piu' appropriati,  eventualmente  indirizzando
il  paziente  al proprio medico di medicina generale o al pediatra di
libera scelta (nelle ore diurne,  per  patologie  che  non  rivestono
caratteristiche  di emergenza ne' di urgenza) o ai servizi di guardia
medica territoriale, non inserita nel sistema  di  emergenza-urgenza,
oppure   ai   punti   di  primo  soccorso  territoriale,  indicandone
l'ubicazione;
    coinvolgere la guardia  medica  territoriale,  non  inserita  nel
sistema di emergenza urgenza;
    inviare   mezzi   di   soccorso  con  o  senza  medico  a  bordo,
organizzando   l'eventuale    trasporto    in    struttura    idonea,
precedentemente allertata.
   Alla   Centrale  operativa  possono  essere  attribuite  anche  le
seguenti funzioni:
    l'attivita' di trasporto urgente di sangue;
    l'attivita' connessa ai trapianti e prelievi d'organo.
   Nel  caso   di   Centrali   operative   con   bacino   di   utenza
sovraprovinciale   o  regionale,  sembra  opportuno  istituire  delle
centrali o unita' di gestione mezzi per  la  gestione  dei  trasporti
secondari assistiti.
   Alla  Centrale  operativa sono affidati, inoltre, il coordinamento
delle competenze mediche di appoggio, in particolare del personale di
guardia medica addetto all'emergenza, la formazione e l'aggiornamento
del personale operante in Centrale.
   Per  il  corretto  espletamento  dell'attivita'   della   Centrale
operativa,  devono essere stabiliti protocolli operativi interni, che
dovranno essere resi noti  alle  diverse  istituzioni  coinvolte  nel
sistema dell'emergenza-urgenza.
   I  protocolli  di  valutazione  di  criticita'  dell'evento devono
utilizzare codifiche e  terminologie  standard  non  suscettibili  di
ambiguita'  interpretative  e  devono  essere  sottoposti a periodica
valutazione  e  revisione.  Tali  protocolli,  quale  il  Sistema  di
Dispatch,  sperimentato  e  riconosciuto  a  livello  internazionale,
dovranno essere concordati a livello regionale dai coordinatori delle
varie  Centrali,  con  l'obiettivo  di  rendere  omogenea la risposta
all'emergenza sul territorio nazionale e  periodicamente  aggiornati,
tenendo  conto  della  evoluzione  scientifica  e tecnologica e delle
eventuali linee di guida elaborate dalle Societa' scientifiche.
   Tutti i protocolli di cui sopra saranno oggetto di valutazione  ai
fini  del  rispetto dei requisiti minimi di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Risorse tecnologiche.
   La  Centrale  operativa  dovra'  essere  dotata  di  apparato   di
telefonia, sistema informatico e sistema di radiocollegamenti.
   Sistema di telefonia.
   La  rete  telefonica della Centrale operativa prevede una serie di
collegamenti che consentono di:
    "captare"  la  chiamata   effettuata   dai   normali   apparecchi
telefonici e "instradarla" verso le linee 118;
    utilizzare  la rete telefonica in RFD o ISND per le comunicazioni
con le strutture sanitarie della guardia medica;
    utilizzare linee telefoniche dedicate, per le comunicazioni con i
DEA e gli altri servizi pubblici deputati alle emergenze (Vigili  del
Fuoco, Carabinieri, Prefettura, Polizia, etc.).
   Sistema informativo.
   La   Centrale   operativa  dovra'  essere  dotata  di  un  sistema
informativo che permetta di disporre di dati aggiornati e  tempestivi
relativamente  agli  ospedali  di  riferimento, alla dislocazione dei
punti di primo intervento, delle postazioni di guardia medica  e  dei
mezzi  disponibili,  nonche'  di informazioni relative alle localita'
sedi dell'evento (riferimenti cartografici e  di  viabilita',  etc.),
utili alla gestione dell'intervento.
   Tale  sistema  deve,  inoltre,  permettere  la  rilevazione  delle
attivita'  svolte,  anche  ai  fini  di  valutarne  la   qualita'   e
l'appropriatezza  rispetto  ai  problemi  affrontati, onde consentire
interventi correttivi.
   Appare indispensabile che venga assicurata la  compatibilita'  tra
le diverse reti regionali, anche per consentire la gestione integrata
delle  attivita'  di  emergenza  su  base  sovraprovinciale.  A  tale
proposito  dovrebbe  essere  costituito,  in   sede   di   Conferenza
Stato-regioni,  un  gruppo di lavoro per la verifica delle condizioni
per il raggiungimento di tale compatibilita'.
   Sistema di radiocollegamenti.
   La rete di radiofonia deve prevedere collegamenti tra:
    le varie Centrali operative;
    Centrali operative, unita' di gestione dei  mezzi  e  gli  stessi
mezzi  mobili  di  soccorso.  A  questo  proposito,  e'  in  corso la
pianificazione delle 30 coppie di frequenze,  canalizzate  12,5  Khz,
ricadenti  sulla  banda  450  Mhz (banda UHF) assegnate dal Ministero
delle poste e telecomunicazioni al SSN.
   A tale riguardo le radiofrequenze si fa riferimento  al  documento
elaborato  dalla  Facolta' di ingegneria dell'Univerista' degli studi
di  Roma  "La  Sapienza"  sui  criteri  per  la   pianificazione   ed
armonizzazione  delle  30  coppie di frequenze su tutto il territorio
nazionale, in funzione delle esigenze di traffico e  coperture  radio
delle  singole  regioni.  La scelta del sistema unico nazionale sara'
rimandata ad un successivo atto ministeriale.
 Personale della Centrale operativa.
   La  scelta  del  personale  e l'attribuzione delle funzioni devono
essere compatibile con le  indicazioni  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  27  marzo  1992 (art. 4). A tale fine il personale
medico e' costituito da:
   Responsabile della Centrale operativa.
   Il  responsabile  della  Centrale  operativa  deve  possedere   la
qualifica di dirigente medico di primo livello, o di secondo livello,
preferibilmente  anestesista,  con  comprovata  esperienza  nell'area
dell'emergenza sanitaria, cosi' come e' stato  indicato  nel  decreto
del  Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. Al responsabile della
Centrale  operativa  compete  l'organizzazione  generale  per  quanto
attiene  la definizione degli aspetti tecnici che regolano i rapporti
con le altre strutture di emergenza non  sanitaria  e  con  gli  enti
convenzionati;  la  definizione  dei protocolli operativi interni; la
definizione e la  conduzione  di  programmi  per  la  verifica  e  la
promozione  della  qualita' dell'assistenza prestata; la gestione del
personale  della  Centrale,  inclusa  la   guardia   medica   addetta
all'emergenza;  il coordinamento operativo dei mezzi e la definizione
di linee di indirizzo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento  dello
stesso.  Il  responsabile della Centrale operativa promuove, inoltre,
la collaborazione con la guardia medica territoriale e con  le  altre
figure professionali interessate all'emergenza.
   Si  ritiene  che  il  responsabile  medico della centrale, qualora
abbia  la  qualifica   di   secondo   livello,   non   possa   essere
contemporaneamente responsabile di una unita' operativa.
   Personale medico.
   I medici assegnati alla Centrale si distinguono in:
    1)  Medici  dipendenti, fissi o a rotazione, provenienti dai vari
settori afferenti all'area dell'emergenza,  assegnati  alla  centrale
operativa  dopo  un  appropriato periodo di formazione sull'emergenza
sanitaria.
    2) Medici di guardia medica, titolari,  che  abbiano  frequentato
l'apposito  corso regionale ai sensi dell'art. 22 comma 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 41/1991 ed i successivi  programmi
di formazione permanente.
   Nell'ambito  della  programmazione  regionale, qualora non risulti
sufficiente il personale di cui ai punti precedenti,  possono  essere
utilizzati  anche  i  medici  di  guardia  medica,  non titolari, che
operano nei servizi di emergenza alla  data  di  pubblicazione  delle
presenti  linee  guida,  purche'  in possesso dei requisiti di cui al
comma precedente.
   I medici di guardia medica non in  possesso  dei  requisiti  sopra
menzionati,   e  quindi  non  utilizzati  nella  Centrale  operativa,
continuano  a   svolgere   le   funzioni   previste   dagli   accordi
convenzionali.
   Operativamente,  tenendo  conto della disponibilita' del personale
medico, e' possibile distinguere i medici assegnati alla Centrale in:
    1) medici addetti alla Centrale operativa;
    2) medici addetti all'emergenza territoriale.
   I medici  assegnati  alla  C.O.  svolgono  opera  di  supervisione
dell'attivita'  del  personale  infermieristico  della  centrale  per
garantire la corretta risposta alle richieste di soccorso,  mentre  i
medici    addetti   all'emergenza   territoriale   svolgono   compiti
assistenziali  in  ambito  extraospedaliero.  In   particolare,   per
ammalati  ad alto grado di criticita', i medici addetti all'emergenza
territoriale operano la scelta  dell'ospedale  di  destinazione,  nel
rispetto dei protocolli concordati tra il responsabile della Centrale
operativa ed i responsabili dei DEA.
   Nel  caso in cui nell'organizzazione regionale non sia previsto il
medico addetto alla Centrale operativa, le funzioni  di  supervisione
sono  garantite dal medico di guardia dell'Unita' operativa di pronto
soccorso del DEA di riferimento.
   Le regioni,  al  fine  di  consentire  il  necessario  scambio  di
informazioni  tra  Centrale  operativa,  sistema  territoriale e rete
ospedaliera, promuovono un piu' diretto coinvolgimento dei medici  di
medicina  generale, di guardia medica e dei pediatri di libera scelta
nell'organizzazione dell'intervento sanitario in emergenza e  urgenza
a   livello   extraospedaliero.   Per  il  raggiungimento  di  questo
obiettivo, previsto dalle convenzioni per la medicina generale e  per
la  pediatria  di libera scelta, e' opportuno prevedere che una parte
dell'aggiornamento obbligatorio  sia  dedicato  all'emergenza  e  che
venga  svolto  in  collaborazione  con  i responsabili delle Centrali
operative.
   Personale infermieristico.
   E' composto da infermieri professionali con  esperienza  nell'area
critica,  o  che  abbiano  seguito  corsi  di  formazione nel settore
dell'emergenza.   Al   personale   infermieristico   e'    attribuita
responsabilita'  nell'ambito  dei  protocolli della Centrale e svolge
funzioni di ricezione,  registrazione  e  selezione  delle  chiamate,
determinazione   dell'apparente   criticita'  dell'evento  segnalato,
codificazione delle chiamate e  delle  risposte  secondo  il  sistema
delle  codifiche  definito dal decreto del Ministro della sanita' del
15  maggio  1992.   Contestualmente,   nelle   situazioni   critiche,
consultano  il  medico  assegnato alla centrale, e gli forniscono gli
elementi  necessari  ad  assumere  le  decisioni   negli   interventi
complessi,  mantenendo  i  collegamenti con il personale di bordo dei
mezzi di soccorso.
   L'organico del personale infermieristico deve essere costituito da
unita' in parte fisse ed in parte soggette  a  rotazione  nell'ambito
del DEA.
   Altro personale.
   La   Centrale   operativa   puo'   avvalersi  anche  di  personale
appartenente alle associazioni di volontariato, ai sensi del comma  3
dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, che stabilisce che, ai  fini  dell'attivita'  di  soccorso,  le
regioni  e  le  province  autonome, possono avvalersi del concorso di
enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita
autorizzazione sanitaria sulla base dello schema di convenzione  gia'
definito  dalla Conferenza Stato-regioni e approvato nella seduta del
25 marzo 1993.
   Aggiornamento e formazione del personale.
   I programmi di aggiornamento e  formazione  del  personale  medico
dipendente  dal SSN, della guardia medica addetta all'emergenza e del
personale   medico   eventualmente   messo   a   disposizione   dalle
associazioni   ed   enti  del  volontariato,  nonche'  del  personale
infermieristico nella Centrale, sono definiti dal responsabile  della
Centrale  operativa,  in accordo con il responsabile del dipartimento
di emergenza,  urgenza  ed  accettazione  (ovvero  con  il  referente
nominato dai responsabili dei vari DEA, se in piu' d'uno presenti).
   Tali  programmi  dovranno  essere  riferiti  in  particolare, alle
seguenti aree:
    1)        attivita'        clinico-assistenziale         relativa
all'emergenza/urgenza,  con particolare riferimento alla preparazione
in tema di primo soccorso di base, soccorso vitale avanzato, soccorso
vitale avanzato traumatologico e pediatrico;
    2) utilizzo di linee guida e protocolli elaborati dalla  Centrale
operativa per la gestione dell'emergenza/urgenza;
    3)  coordinamento  con  gli  altri  servizi pubblici addetti alle
emergenze;
    4) utilizzo degli  specifici  strumenti  informatici,  di  fonia,
radiocomunicazione ed orografici;
    5)  modalita'  di  rapporto con l'utenza, soprattutto nei casi ad
alta criticita'.
   Al fine di garantire a livello nazionale una  fisionomia  unitaria
dei diversi programmi di formazione ed aggiornamento si rimanda ad un
ulteriore  documento  che  verra' successivamente predisposto. Ove la
Centrale operativa non fosse  attivata,  i  programmi  di  formazione
previsti  ed  i livelli di preparazione raggiunti, sono verificati ed
attestati  dal  Direttore  sanitario  dell'azienda  unita'  sanitaria
locale o azienda ospedaliera di competenza. Tale verifica deve essere
periodicamente  ripetuta  al  fine di controllare il mantenimento del
livello di preparazione teorico-pratica. Al fine di contribuire  alla
corretta,   tempestiva  ed  efficace  utilizzazione  del  sistema  di
emergenza sanitaria si ritiene inoltre  opportuno  avviare  programmi
per  l'educazione  alla salute dei cittadini anche mediante attivita'
di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
Sistema territoriale.
   Mezzi di soccorso.
   Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 553 del
17 dicembre 1987  relativo  alla  tipologia  dei  mezzi  di  soccorso
(ambulanze  di  tipo  A e B), ed in attesa della determinazione degli
standard relativi alla dotazione ed al tipo dei mezzi di  soccorso  e
dei  requisiti  professionali  del  personale  di  bordo,  cosi' come
previsto dal comma 2 dell'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  marzo  1992,  si  ritiene  opportuno  individuare  le
seguenti modalita' di risposta, al fine di differenziare  il  livello
di  intervento  in  base  alla  tipologia di richiesta, tenendo anche
conto del personale e dei mezzi a disposizione:
    1) ambulanza di soccorso di  base  e  di  trasporto  (tipo  B  ex
decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo
e'  costituito  da  un  autista  soccorritore  e  da un infermiere (o
soccorritore/volontario) a bordo, con preparazione idonea ad  operare
nel sistema dell'emergenza;
    2)  ambulanza  di  soccorso,  e  di  soccorso avanzato (tipo A ex
decreto  ministeriale  n.  553/1987):  automezzo  attrezzato  per  il
supporto  vitale,  di  base  ed avanzato, il cui equipaggio minimo e'
costituito da un autista soccorritore  (ove  possibile  in  grado  di
partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere
professionale  con preparazione specifica verificata dal responsabile
della Centrale operativa.
   La eventuale presenza del medico  nelle  ambulanze  dislocate  nei
punti   di   primo  intervento,  e'  stabilita  dalla  programmazione
regionale;
    3)  automezzo  di  soccorso  avanzato  con  personale  medico  ed
infermieristico a bordo, per il trasporto delle tecnologie necessarie
al  supporto  vitale,  condotto  da  una  delle due figure citate. Il
personale medico impegnato e' indicato fra i  medici  assegnati  alla
Centrale operativa;
    4)  centro  mobile  di  rianimazione  (o  di  terapia intensiva):
ambulanza attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in  cui
sono  previsti  di  norma  due  infermieri professionali ed un medico
anestesista-rianimatore, oltre all'autista soccorritore;
    5) eliambulanza: mezzo di norma integrativo delle altre forme  di
soccorso. Il coordinamento del servizio di elisoccorso con il sistema
dell'emergenza/urgenza  e'  assicurato  dalla  Centrale operativa. La
dotazione di  personale  sanitario  e'  composta  da  un  anestesista
rianimatore   e   da  un  infermiere  professionale  con  documentata
esperienza  e  formazione,  o  da  altro  personale  qualificato   in
particolari sedi operative da stabilire in sede regionale.
   L'ubicazione  della  base  eliportuale  deve  tenere  conto  della
dislocazione degli  ospedali  afferenti  al  sistema  dell'emergenza,
dell'orografia,   della   metereologia,   dei  nodi  stradali,  degli
agglomerati urbani ed industriali.
   Il  responsabile  della  Centrale  operativa,  nell'ambito   delle
indicazioni  regionali,  definisce  il  numero  e  tipo  dei mezzi di
soccorso necessari per l'organizzazione del sistema, considerando che
i mezzi di soccorso ai punti 3,  4  e  5  possono  essere  utilizzati
efficacemente,  in  modo subordinato alla presenza delle ambulanze di
tipo A e B.  Le  sedi  di  postazione  dei  mezzi  di  soccorso  sono
identificate  nel rispetto dei tempi di percorrenza previsti, sentiti
i Direttori sanitari delle aziende unita' sanitarie  locali  e  delle
aziende  ospedaliere presenti nel territorio di competenza, nonche' i
responsabili delle associazioni ed enti del volontariato.
   Periodicamente  deve  essere effettuata la verifica dei criteri di
funzionalita' ed operativita' dei mezzi di soccorso, nonche' la  loro
rispondenza ai requisiti stabiliti.
Modalita' di risposta all'emergenza/urgenza.
   Le  modalita'  di  risposta all'emergenza-urgenza si articolano su
quattro livelli che comprendono:
    i punti di primo intervento;
    i pronto soccorso ospedalieri;
    i dipartimenti di  emergenza-urgenza  ed  accettazione  di  primo
livello;
    i  dipartimenti  di  emergenza-urgenza ed accettazione di secondo
livello.
   1) Punti di "Primo intervento".
   Presso i punti di primo  intervento  e'  possibile  effettuare  il
primo  intervento  medico in caso di problemi minori, stabilizzare il
paziente in fase critica e/o attivarne il trasporto presso l'ospedale
piu' idoneo.
   Essi sono costituiti da:
     a) punti di primo intervento, fissi o  mobili,  organizzati  per
esigenze  stagionali  in  localita'  turistiche  e  in  occasioni  di
manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, etc.;
     b) presidi delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  che  dopo
l'attuazione  della  riorganizzazione della rete ospedaliera prevista
dall'art.  4,  comma  10  del  D.  Lgs.  n.  502/1992  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  rientrino  fra  i servizi di pronto
soccorso definiti dai Piani sanitari regionali.
   L'orario delle attivita' di tali  servizi  e'  fissato  articolata
nell'arco delle 12/24 ore giornaliere, secondo esigenze locali.
   2) Pronto soccorso ospedaliero.
   I servizi di pronto soccorso e di accettazione svolgono:
    1. attivita' di accettazione per i casi elettivi e programmati;
    2.  attivita'  di  accettazione  per  i  casi  che  si presentano
spontaneamente e non rivestono carattere di emergenza-urgenza;
    3. attivita' di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza
differibile;
    4. attivita' di accettazione di soggetti in condizioni di urgenza
indifferibile;
    5.  attivita'  di  accettazione  di  soggetti  in  condizioni  di
emergenza.
   Nell'ambito  di  queste  attivita',  le  situazioni che richiedono
interventi  sanitari  indifferibili  nell'ambito  delle  emergenze  e
urgenze, sono stimate tra il 2 e il 5%.
   Presso  tali  servizi  dovranno essere assicurati gli accertamenti
diagnostici e gli eventuali interventi necessari per la soluzione del
problema clinico presentato. Nei casi necessari saranno garantiti gli
interventi necessari alla stabilizzazione del paziente e  l'eventuale
trasporto   ad   un   ospedale   in   grado  di  fornire  prestazioni
specializzate, sotto il coordinamento della  Centrale  operativa.  Le
strutture    sede   di   un   servizio   con   funzioni   di   pronto
soccorso/accettazione, tenendo anche conto del parere  del  Consiglio
Superiore  di  Sanita'  del  12  febbraio  1992,  saranno organizzate
secondo le indicazioni della programmazione ospedaliera regionale.
   Il personale medico operante nel  Servizio  puo'  essere  previsto
anche  a  rotazione  dai  reparti, mentre quello infermieristico deve
essere  preferibilmente  dedicato.  Tale  personale   dovra'   essere
adeguatamente formato per garantire la funzionalita' del servizio.
   Per  quanto  riguarda  la  responsabilita'  dei  servizi di pronto
soccorso si  fa  riferimento  a  quanto  riportato  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, articolo 7, comma 2.
   3)  Dipartimento  di  Emergenza-Urgenza e Accettazione (D.E.A.) di
primo livello.
   Il DEA rappresenta una aggregazione funzionale di unita' operative
che   mantengono   la    propria    autonomia    e    responsabilita'
clinico-assistenziale,  ma che riconoscono la propria interdipendenza
adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di
assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio,
una risposta rapida e completa. A differenza dei dipartimenti tipici,
costituiti da unita' operative aggregate fisicamente, il dipartimento
di  emergenza  ed  accettazione  comprende  unita'  che  fanno  parte
esclusivamente  del  DEA  (servizi di accettazione e pronto soccorso,
l'unita' di osservazione  e  breve  degenza,  l'unita'  operativa  di
rianimazione  con moduli di terapia intensiva e subintensiva, nonche'
le  unita'  operative  di  medicina  d'urgenza,  ove  previste  dalla
programmazione   regionale)   e  unita'  che  appartengono  ad  altri
dipartimenti ed entrano  a  fare  parte  della  "funzione  emergenza"
attraverso  la  condivisione  di  modelli operativi definiti da linee
guida e da protocolli, che  dovranno  essere  adottati  da  tutte  le
unita' operative individuate come operanti nell'ambito del DEA.
   Sono obiettivi del DEA:
     a)  assicurare  adeguati  livelli  di  assistenza  fin dal primo
intervento,  anche   mediante   protocolli   diagnostico-terapeutici,
opportunamente verificati ed aggiornati;
     b) assicurare i collegamenti tecnico-organizzativi con gli altri
ospedali  sede di DEA e di pronto soccorso, situati nel territorio di
riferimento;
     c) organizzare e gestire un sistema continuo e  sistematico  per
la valutazione e la promozione della qualita' dell'assistenza e della
appropriatezza della utilizzazione delle risorse assistenziali;
     d)  favorire, con opportuna programmazione, il piu' alto livello
di aggiornamento del personale;
     e)   perseguire   iniziative    finalizzate    all'umanizzazione
dell'assistenza;
     f)  contribuire alla educazione alla salute dei cittadini per un
corretto uso del sistema delle emergenze sanitarie.
   Il DEA di primo livello  deve  garantire  le  funzioni  di  pronto
soccorso   e  accettazione,  di  osservazione  e  breve  degenza,  di
rianimazione  e,  contemporaneamente,  deve   assicurare   interventi
diagnostico  terapeutici  di  medicina  generale, chirurgia generale,
ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC. Partecipano  a  tali
attivita'  le  Unita'  operative  di medicina d'urgenza, ove previste
dalla  programmazione  regionale.   Sono,   inoltre   assicurate   le
prestazioni    di   laboratorio   di   analisi   chimico-cliniche   e
microbiologiche,di diagnostica per immagini, e trasfusionali.
   Presenze in guardia attiva per le 24 ore giornaliere devono essere
assicurate  nell'ambito  delle  discipline  di  medicina,  chirurgia,
rianimazione, cardiologia con UTIC, e, di norma, ortopedia.
   Per  quanto  riguarda  l'ostetricia-ginecologia  e  la  pediatria,
considerati i dati epidemiologici e ferme restando le indicazioni  di
questo  documento,  gli interventi andranno comunque garantiti, anche
attraverso dipartimenti interospedalieri o interaziendali.
   Il  Capo dipartimento e' scelto tra i dirigenti di secondo livello
responsabili di una delle Unita' operative afferenti al DEA. Ai sensi
del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  tale
incarico  e'  rinnovabile  ed  aggiuntivo a quello di responsabile di
unita' operativa, ed attribuito per un periodo non  inferiore  a  sei
mesi, ma si ritiene che sia preferibilmente esteso a due anni.
   Il  regolamento  del  dipartimento dovra' definire le funzioni del
Capo dipartimento, nonche' le funzioni e la composizione del Comitato
di dipartimento, secondo gli  indirizzi  stabiliti  dalle  successive
linee guida che saranno emanate dal Ministero della sanita'.
   4)  Dipartimento  di  Emergenza-urgenza e Accettazione (D.E.A.) di
secondo livello.
   Vengono individuati come ospedali sede di DEA di secondo  livello,
i  presidi in grado di assicurare, oltre alle prestazioni fornite dal
DEA primo livello, le funzioni di  piu'  alta  qualificazione  legate
all'emergenza,  tra  cui  la  cardiochirurgia,  la neurochirurgia, la
terapia intensiva neonatale, la  chirurgia  vascolare,  la  chirurgia
toracica,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dalla  programmazione
regionale.
   Altre componenti di particolare qualificazione,  quali  le  unita'
per  grandi  ustionati,  le  unita'  spinali,  ove  rientranti  nella
programmazione regionale, devono essere collocati nei DEA di  secondo
livello,   assicurando  una  equilibrata  diffusione  sul  territorio
nazionale ed una stretta interrelazione  con  le  centrali  operative
delle  regioni,  al  fine  di garantire modalita' e tempi adeguati di
intervento.
   La  programmazione  regionale  puo'  individuare  DEA  di  secondo
livello  specifici  per  particolare settori di attivita', ad esempio
nell'ambito della cardiochirurgia  medico-chirurgica,  la  neurologia
medico-chirurgica,  assicurando  la  presenza  di tutte le componenti
necessarie all'intervento.
   Deve essere in ogni  caso  perseguito  un  rapporto  ottimale  tra
funzioni e bacino d'utenza.
   Nell'ambito  dei reparti di medicina d'urgenza, ove previsti dalla
pianificazione regionale, possono essere  individuati  un  numero  di
posti letto, da valutare secondo le situazioni locali, da destinare a
soggetti  in  condizioni cliniche bisognevoli di assistenza e terapia
intensiva ma non in condizioni  tali  da  richiedere  gli  interventi
propri delle unita' di rianimazione.
   I  DEA  di  primo e secondo livello comprendono le funzioni svolte
dalle  Unita'  operative  di   pronto   soccorso   ed   accettazione,
osservazione  e  breve  degenza,  nonche'  di medicina d'urgenza, ove
prevista dalla programmazione regionale. La responsabilita'  di  tali
funzioni e' affidata ad un dirigente medico di secondo livello.
Unita' spinali.
   Il  numero delle unita' spinali, destinate ad affrontare i bisogni
del  soggetto  mieloleso  dal  momento  dell'evento,  dovra'   essere
stabilito  in  relazione ai dati epidemiologici disponibili a livello
nazionale e regionali,  ed  in  subordine,  sulla  base  di  evidenze
internazionali.
   L'unita' spinale e' da intendersi come un modello assistenziale ad
alta   specializzazione,  espressamente  destinato  alla  cura,  alla
riabilitazione ed al reinserimento della persona mielolesa,  fin  dal
momento  dell'evento  lesivo, traumatico e non, che opera all'interno
di   una   organizzazione   dipartimentale,  cui  afferiscono  unita'
operative che garantiscono la interdisciplinarieta' degli interventi.
L'Unita'  spinale  opera  preferibilmente  secondo  il  concetto   di
unipolarita', nell'ambito di un singolo complesso ospedaliero sede di
DEA di secondo livello, preferibilmente dotato di eliporto.
   Eventuali  modelli  organizzativi  differenti  dovrebbero comunque
prevedere  uno  stretto  coordinamento  fra   le   unita'   operative
esistenti, per realizzare unitariamente gli obiettivi sopra indicati.
   Nella  organizzazione  della  risposta  assistenziale  ai soggetti
mielolesi, e' necessario tener conto anche delle craniolesioni, parte
delle   quali   possono   beneficiare   di   modelli    organizzativi
assistenziali  dedicati. Anche in questo caso, infatti, e' importante
garantire  sin  dall'inizio  l'unitarieta'   dell'intervento   e   un
approccio  multidisciplinare  che  riguardi  tanto  la  fase  precoce
neurochirurgica quanto quella riabilitativa.
   Su tale specifico problema sara' prodotto un ulteriore  successivo
allegato.
   Altre  particolari  specialita',  sia  quelle  gia'  indicate  nel
decreto  ministeriale  29  gennaio  1992  sull'"elenco   delle   alte
specialita'",  come,  ad  esempio, le attivita' dei centri ustionati,
sia quelle non previste, come la  microchirurgia  e  chirurgia  della
mano,  ove rientranti nella programmazione regionale, vanno collocate
nei DEA di secondo livello. Relativamente a questi argomenti  saranno
prodotti  dei successivi documenti per una valutazione del numero dei
centri presenti o da  attivare  affinche'  l'organizzazione  di  tali
attivita' avvenga, ove necessario, con criteri interregionali.
Organizzazione logistica dei servizi di guardia medica territoriale.
   Allo scopo di favorire e di incentivare il costituirsi di rapporti
di  collaborazione fra medici di medicina generale, medici di guardia
medica  e   medici   del   Dipartimento   di   emergenza-urgenza   ed
accettazione,  e rendere possibile uno scambio culturale oltreche' le
informazioni  cliniche  relative  ai   pazienti   assistiti,   appare
opportuno  che  i  presidi  di guardia medica siano il piu' possibile
accorpati o dislocati presso i Servizi di pronto soccorso o di  primo
intervento sanitario.
   Questa  soluzione faciliterebbe anche la possibilita' di garantire
la sicurezza del personale rispetto a  possibii  recenti  episodi  di
violenza  presso punti di guardia medica, eccessivamente decentrati e
privi delle necessarie misure di sicurezza.
Organizzazione dell'emergenza pediatrica.
A) Ambito territoriale:
   L'attivita' di primo intervento, non  legato  all'emergenza,  deve
essere  assicurata  nelle  fasce orarie diurne dal pediatra di libera
scelta e, nelle aree carenti, dal medico di medicina  generale,  come
previsto  dall'Accordo  collettivo nazionale. Nelle ore notturne, nei
giorni festivi, e per  quanto  non  contemplato  nel  citato  Accordo
collettivo  nazionale,  nel  pomeriggio  del sabato e dei prefestivi,
andranno  individuati  i  punti  di  pronto  soccorso  o  di  guardia
pediatrica intra e/o extraospedalieri.
   Differenti  modalita'  organizzative,  eventualmente individuate a
livello  locale,  dovranno  comunque   tendere,   nell'ambito   delle
attivita'  del  Dipartimento materno-infantile, al coinvolgimento dei
pediatri operanti sul territorio.
B) Ambito ospedaliero:
   Per  quanto  riguarda  l'organizzazione  di  questo  settore si fa
riferimento agli articoli 1, 3 e 5  del  decreto  ministeriale  sulle
alte  specialita'  del  29  gennaio  1992, nei quali sono elencate le
attivita' di emergenza  pediatrica.  Esse  debbono  essere  garantite
presso  istituzioni pediatriche a livello regionale od interregionale
per bacini di utenza minimi nell'ordine di 8-10 milioni di abitanti.
   Negli ospedali sede di DEA di primo  e  secondo  livello,  e,  ove
possibile,   negli   ospedali  sede  di  pronto  soccorso,  il  primo
intervento per i  pazienti  in  eta'  evolutiva,  salvo  i  casi  che
necessitano   di   rianimazione  immediata,  deve  essere  assicurato
attraverso  modalita'  operative  che   prevedono   l'intervento   di
competenti professionalita' ed in situazioni logisticamente idonee ed
adeguatamente attrezzate.
   Per  alcune  particolari  patologie  e per i casi piu' gravi, deve
essere prevista la possibilita' di invio  del  bambino  a  Centri  in
grado  di  fornire cure specialistiche per le piu' importanti urgenze
pediatriche. A tale proposito va fatto riferimento a quanto riportato
negli articoli 1, 3 e 5 del  decreto  ministeriale  29  gennaio  1992
"Elenco  delle  alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari
alle strutture sanitarie per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta
specialita'".  Tali  strutture  dovranno  poter  disporre di letti di
rianimazione  pediatrica  con  personale  medico  ed  infermieristico
specificamente preparato per l'emergenza pediatrica.
   Anche  per questo particolare settore e' prevista la stesura di un
allegato successivo  che  comprenda  l'organizzazione  dell'emergenza
neonatale.
Maxi emergenze.
   La   corretta   gestione   degli   eventi   complessi   impone  la
collaborazione di tutte le strutture deputate all'emergenza sanitaria
e non sanitaria, attraverso  i  collegamenti  organizzati  e  diretti
secondo precise linee di responsabilita' prefissate.
   Nel  caso  di  eventi catastrofici nell'ambito territoriale di una
sola Centrale operativa, il necessario raccordo  tra  il  118  e  gli
altri  enti  deputati  ad  intervenire  (Vigili del fuoco, Polizia di
Stato, Esercito, CRI, etc.) e'  garantito  dal  Comitato  provinciale
della   protezione   civile,  mentre  le  funzioni  di  coordinamento
dell'attivita' di soccorso, per quanto  di  competenza  del  Servizio
sanitario nazionale, sono attribuite alla Centrale operativa stessa.
   Per   garantire  l'efficacia  degli  interventi  dovranno  essere,
inoltre, avviate attivita' di previsione che comprendono:
     a)  l'archiviazione  computerizzata  dei  dati   delle   risorse
sanitarie nazionali sia pubbliche che private e del volontariato;
     b)  la  formazione costante e la verifica della professionalita'
degli operatori e dell'efficienza dei mezzi e delle strutture;
     c) la predisposizione degli strumenti amministrativi eccezionali
da attivarsi al momento dell'emergenza.
   Durante la fase di allarme e di emergenza, dovra' essere  previsto
l'intervento   sul   posto   di   unita'   di   personale  medico  ed
infermieristico,  composte  da  un  medico  e  due  infermieri,   che
garantiscono  anche  i  collegamenti  con  la  Centrale  operativa di
riferimento.
   Contemporaneamente,  devono  essere  identificati,  negli ospedali
entrati in allarme, tutti i pazienti ricoverati dimissibili, al  fine
di  poter  censire  i  posti  letto  disponibili ad accogliere quanti
potranno essere inviati dall'area del disastro.
   Se  la   maxiemergenza   coinvolge   territori   piu'   ampi,   il
coordinamento degli interventi sanitari dovrebbe essere affidato alla
Centrale regionale di riferimento, precedentemente individuata.
   Nel  caso  di  eventi  che,  per  intensita' ed estensione, devono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari,  gli  interventi
di  soccorso e di assistenza alle popolazioni verranno coordinati dal
Dipartimento della protezione civile (legge n. 225/1992).
Misure per l'organizzazione dell'emergenza interna degli ospedali.
   Anche in relazione a quanto  previsto  dalla  legge  n.  626/1994,
devono  essere  attivati  all'interno  di  ogni azienda USL o azienda
ospedaliera, specifici programmi di valutazione dei rischi e messe in
atto  idonee  misure  di  prevenzione   e   controllo,   nonche'   di
informazione e formazione sui possibili rischi per il personale e per
gli utenti negli ambienti di lavoro.
   A  cura  del  personale del DEA devono essere predisposti piani di
emergenza    interna    (antincendio,    evacuazione,    accettazione
contemporanea   di   un   elevato   numero  di  pazienti,  etc.)  che
specifichino anche il ruolo dell'ospedale e delle sue singole  unita'
operative  all'interno del Piano dell'emergenza regionale. Tale Piano
deve essere portato a conoscenza del personale e degli utenti.
Funzioni di triage.
   All'interno dei DEA deve essere prevista la  funzione  di  triage,
come  primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base
a criteri definiti  che  consentano  di  stabilire  le  priorita'  di
intervento.  Tale  funzione  e'  svolta  da personale infermieristico
adeguatamente formato, che opera secondo protocolli prestabiliti  dal
dirigente del servizio.
   La   trasmissione   delle   informazioni   relative   ai  pazienti
eventualmente non identificabili sara' regolamentata da  un  apposito
allegato.
   Nel caso di non identificabilita' di un paziente soccorso apposita
comunicazione   deve  essere  trasmessa  alle  Autorita'  competenti,
individuate dalle prefetture, da parte della Centrale  operativa  nel
caso  di  interventi  extraospedalieri,  e  del medico di guardia del
pronto  soccorso  nel  caso  di   prestazioni   fornite   in   ambito
ospedaliero.
Funzioni di accettazione.
   Le aziende USL e le aziende ospedaliere programmano:
    i    ricoveri    di    elezione    richiedendo    che,   all'atto
dell'accettazione, il  paziente  abbia  gia'  effettuato  preliminari
accertamenti diagnostici;
    la  diversificazione organizzativa e funzionale dell'attivita' di
accettazione  dei  ricoveri  programmati  dall'attivita'  di   pronto
soccorso  per  non  ostacolare  l'adeguata  risposta  al  bisogno  di
emergenza-urgenza;
    l'organizzazione, in sedi appropriate e  distinte  rispetto  agli
ambienti  destinati  al pronto soccorso, delle attivita' di controllo
clinico  e   di   certificazione   medico-legale   conseguenti   alle
prestazioni di pronto soccorso;
    una migliore utilizzazione delle attivita' ambulatoriali e di day
hospital  per  la  dimissione  protetta  e  per  evitare  il  ricorso
improprio al ricovero ospedaliero, ottemperando, nell'attuale fase di
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera,  a  quanto  previsto  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1992, "atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei posti di
assistenza a ciclo diurno negli ospedali".
   Dall'esame dei dati relativi alla scheda di dimissione ospedaliera
circa le dimissioni dagli ospedali di 14 regioni italiane  nel  corso
del  1994,  si rileva che i ricoveri ordinari, in misura pari a circa
il 22%, hanno una durata di degenza di 1 giorno.
   Appare evidente che una parte sia da riferire a ricoveri in regime
di day hospital, non  ancora  formalizzato  secondo  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  20  ottobre  1992,  ed una parte,
invece, sia da riferire a ricoveri della durata  di  un  solo  giorno
nella  degenza  ordinaria: tali pazienti potrebbero essere accolti in
unita' di osservazione e breve degenza. Pertanto,  nell'ambito  delle
attivita'  di  emergenza-urgenza,dovranno  essere garantite quelle di
osservazione e breve degenza con un  dimensionamento  delle  relative
unita'  operative  che sia rapportato alle diverse situazioni locali,
in particolare a quelle delle grandi aree urbane e metropolitane.
   Le attivita' di accettazione dovranno essere svolte in modo da non
ostacolare   la    tempestiva    risposta    alle    situazioni    di
emergenza/urgenza,  attraverso  la  diversificazione  organizzativa e
funzionale dell'attivita' di accettazione dei  ricoveri  programmati,
dall'attivita'   di  pronto  soccorso  e  l'organizzazione,  in  sedi
appropriate e distinte rispetto agli  ambienti  destinati  al  pronto
soccorso,  delle  attivita'  di controllo clinico e di certificazione
medico-legale, conseguenti alle prestazioni di pronto soccorso.
   L'attivita' di accettazione dovra' essere  volta  a  garantire  la
appropriatezza   del   ricovero  ospedaliero  in  regime  di  degenza
ordinaria, attraverso una  ampia  utilizzazione  delle  modalita'  di
assistenza  ambulatoriale,  di  day  hospital e, dove attuata, di day
surgery.
    Roma, 11 aprile 1996
                                       Il Ministro della sanita'
                                               GUZZANTI
Il presidente della Conferenza delle regioni
          e delle province autonome
                   BADALONI