Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.(GU n.114 del 17-5-1996)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e le relative agevolazioni finanziarie in favore dei comuni e loro consorzi; Vista la propria delibera in data 27 febbraio 1981, che tra l'altro demandava al Ministro del tesoro, con riferimento ai finanziamenti in conto interessi, l'emanazione di apposito decreto per individuare criteri e modalita' per l'erogazione del contributo; Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1981 che prevedeva, in caso di gestione diretta degli impianti di metanizzazione da parte dei comuni o loro consorzi, la concessione del finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti e, nel caso di concessione a terzi, la contrazione di mutui con altri istituti di credito autorizzati; Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984 e 18 dicembre 1986 con le quali si obbligavano i comuni a partecipare ad un bacino di utenza a gestione unitaria per un periodo corrispondente alla durata di ammortamento dei mutui e comunque non inferiore a venti anni; Vista la propria delibera in data 11 febbraio 1988 che imponeva ai comuni previsti in bacini di utenza del programma di metanizzazione 1987-1989 di deliberare la costituzione del bacino e, per i bacini in gestione diretta, la costituzione del consorzio entro diciotto mesi dalla pubblicazione della delibera (avvenuta in data 30 marzo 1988); Vista la circolare del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno n. 5317 del 6 luglio 1988 che tra l'altro prescriveva ai comuni, nel caso di bacini di utenza a gestione diretta, di esplicitare nelle delibere di adesione al consorzio l'impegno a rendere operante il consorzio in tempo utile per garantire l'effettiva gestione unitaria degli impianti e comunque anteriormente alla presentazione all'amministrazione competente della documentazione finale di spesa; Vista la proposta del Ministro dell'industria in data 21 febbraio 1996 con la quale, nell'evidenziare che finora nessun bacino di utenza ha costituito il relativo consorzio o intende costituirlo in tempi brevi date le difficolta' legate all'inadeguatezza delle strutture tecnico-amministrative dei comuni, si richiede, sulla base delle disposizioni intervenute successivamente alla legge n. 784/1980, la modifica della richiamata delibera 11 febbraio 1988 per la parte che obbliga i comuni partecipanti ai bacini di utenza in gestione diretta alla costituzione di consorzi; Considerato che, come richiamato nella citata proposta del Ministero dell'industria, la legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede forme di associazione tra i comuni per lo svolgimento di determinati servizi diverse dal consorzio e consente a comuni e province di gestire in varie forme - compresa la concessione a terzi - i servizi pubblici; Tenuto conto che l'art. 10, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, prevede espressamente che le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono essere date in gestione o concessione a terzi; Ritenuto urgente consentire il collaudo finale di opere gia' interamente realizzate e suscettibili di immediata rendicontazione ai fini del tiraggio delle risorse comunitarie, altrimenti non piu' utilizzabili; Considerato che l'evoluzione legislativa, intervenuta successivamente all'emanazione della legge n. 784/1980, in materia di servizi pubblici locali e' improntata a privilegiare l'efficienza e l'economicita' della gestione piuttosto che l'assunzione diretta da parte degli enti locali di responsabilita' gestionali non adeguatamente correlate ad una capacita', anche in termini di strutture, di tipo imprenditoriale; Ritenuto opportuno procedere alle modifiche dei propri precedenti provvedimenti necessarie ad attivare celermente il servizio di distribuzione del gas metano in quei comuni che hanno gia' realizzato le opere; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'Industria; Delibera: I comuni costituiti in bacini di utenza in gestione diretta che non intendano rendere operativi i consorzi previsti dalle delibere Cipe richiamate in premessa, possono dalla data di pubblicazione della presente delibera provvedere alla revoca delle precedenti deliberazioni concernenti la costituzione del consorzio ed alla contestuale approvazione di nuove deliberazioni per la stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas metano ex art. 24 della legge n. 142/1990. Tali deliberazioni, unitamente al disciplinare contenente in dettaglio tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione unitaria per venti anni, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'industria che con proprie determinazioni apportera' le conseguenti necessarie modifiche alla circolare n. 5317 de1 6 luglio 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Roma, 13 marzo 1996 Il Presidente delegato: ARCELLI