MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 1996 

  Rettifica  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione di
origine controllata e garantita "Franciacorta".
(GU n.217 del 16-9-1996)

                            IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 64,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato il regolamento recante nuova
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  dirigenziale 1 settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1995, con il quale e'  stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata e garantita
della tipologia spumante della denominazione di  origine  controllata
dei  vini  "Franciacorta"  -  riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica 21 luglio  1967  e  successivamente  modificata  con
decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983 e con decreto
ministeriale  2  agosto  1993  -  ed  e'  stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il disposto  dell'art.  3,  comma  primo,  del  sopra  citato
disciplinare  di  produzione  dove,  invece  della  denominazione  di
origine controllata e garantita "Franciacorta",  e'  stata  riportata
erroneamente  la  denominazione  di  origine  controllata  "Terre  di
Franciacorta" riferentesi ad altri vini;
  Considerata  la  necessita'  di  dover  procedere   alla   parziale
rettifica  del disposto dell'art. 3, comma primo, del disciplinare di
produzione del vino di che trattasi;
                              Decreta:
  L'art.  3,  comma  primo,  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Franciacorta",
allegato al decreto dirigenziale 1 settemmbre 1995,  e'  parzialmente
rettificato nel testo appresso riportato:
  La  zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
spumante  a  denominazione  di  origine   controllata   e   garantita
"Franciacorta"  comprende  per  intero i territori amministrativi dei
seguenti comuni:
   (Omissis).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 settembre 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI