SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

DECRETO DIRETTORIALE 1 ottobre 1996 

  Approvazione del regolamento didattico e interno della Scuola.
(GU n.253 del 28-10-1996 - Suppl. Ordinario n. 180)

                            IL DIRETTORE
VISTO  lo  Statuto  della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.
      290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
      72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo  in  data  1  dicembre
      1995  con  cui  e'  stato  approvato il Regolamento didattico e
      interno della Scuola;
VISTI in particolare gli artt. 6, 9 e 59 dello Statuto;
ATTESO  che  il   testo   del   Regolamento   e'   stato   sottoposto
      all'approvazione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
      Scientifica  e Tecnologica ai sensi dell'art. 11 della legge n.
      341/1990 per l'approvazione come da  nota  di  trasmissione  n.
      prot.  2223  in  data  19  gennaio 1996 (racc.   n. 1000 del 23
      gennaio 1996, ricevuta dal Ministero in data 27 gennaio 1996);
ATTESO altresi' che, ai sensi del  citato  articolo,  il  Ministro  -
      sentito  il  CUN  - approva il Regolamento entro 180 giorni dal
      ricevimento, decorsi i quali, senza  che  il  Ministro  si  sia
      pronunciato, il Regolamento si intende approvato;
ACCERTATO  che  i termini di cui sopra sono decorsi senza che via sia
      stata la pronuncia del Ministro e che pertanto  il  Regolamento
      sopracitato deve intendersi approvato dallo stesso;
                               DECRETA
      E'  emanato  il  seguente  regolamento  denominato "Regolamento
didattico e interno della Scuola".
      Esso e' reso pubblico mediante  affissione  all'Albo  Ufficiale
della Scuola.
                   REGOLAMENTO DIDATTICO E INTERNO
                              TITOLO I
              Strutture didattiche - Personale docente
                               Art. 1
   La   Classe  di  lettere  e  filosofia  e  la  Classe  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali coordinano,  ai  sensi  dell'art.  11
dello Statuto, l'attivita' didattica dei professori e dei ricercatori
e  specificano gli obblighi didattici degli allievi; a tale fine esse
possono stabilire articolazioni interne per settori disciplinari.
                               Art. 2
   I professori assolvono agli obblighi previsti  dalla  legge.  Sono
altresi'   tenuti  a  seguire  le  ricerche  che  gli  studenti  e  i
perfezionandi conducono, soprattutto quelle per la  preparazione  dei
colloqui e delle tesi di perfezionamento.
                               Art. 3
   Il  professore  puo'  invitare ricercatori della Scuola e studiosi
esterni a tenere durante l'orario  ufficiale  del  corso,  o  in  ore
aggiunte  ad  esso,  lezioni su temi che egli ritenga pertinenti agli
argomenti che egli tratta. Qualora siano cicli di lezioni superiori a
dodici ore, essi dovranno essere comunicati al Consiglio  di  Classe;
fanno  parte  del  corso  anche le relazioni presentate da studenti e
perfezionandi; la discussione di esse avverra' sempre  alla  presenza
del professore ufficiale.
                               Art. 4
   I  ricercatori  svolgono i compiti didattici previsti dalla legge;
collaborano all'orientamento scientifico  degli  allievi,  e  possono
essere  relatori  ai  colloqui interni. Entro il 15 settembre di ogni
anno essi  potranno  essere  invitati  dal  Consiglio  di  Classe,  o
potranno proporre ad esso, di tenere, nel successivo anno accademico,
cicli  di  lezioni,  di  cui  dovra'  essere  precisato  l'argomento,
l'articolazione e la durata. Spetta al Consiglio di Classe deliberare
se  tali  cicli  di  lezioni  siano  integrativi  degli  insegnamenti
ufficiali  e  in quale misura possano essere computati negli obblighi
didattici degli allievi.
                              TITOLO II
           Allievi - corso ordinario e di perfezionamento
                               CAPO I
                             Ammissione
                               Art. 5
   L'ammissione alla Scuola implica l'impegno da  parte  dell'allievo
di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente regolamento.
                               Art. 6
   L'ammissione alla Scuola avviene per concorso pubblico per esami o
per  titoli  ed  esami  ovvero  per soli titoli, secondo le modalita'
previsto dallo Statuto della Scuola e dal presente regolamento.
   Le commissioni di  concorso  di  cui  all'art.  27  dello  Statuto
possono  svolgere  una  parte  della  loro attivita' articolandosi in
sottocommissioni. Le ammissioni agli orali, e le graduatorie  finali,
sono comunque deliberate in seduta plenaria.
   Per  lo svolgimento delle prove scritte, il Direttore, con proprio
decreto,  puo'  ricorrere  alla  collaborazione   di   professori   e
ricercatori della Scuola e dell'Universita' di Pisa, da lui nominati,
anche se non sono membri della commissione.
                               Art. 7
   Nei  concorsi di cui all'art. 25 dello Statuto, per la valutazione
delle prove scritte e  orali,  ciascuna  commissione  dispone  di  un
punteggio da uno a dieci.
   Sono  ammessi  alle  prove  orali  i  candidati  che,  nelle prove
scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi.
   La prova orale si  intende  superata  dai  candidati  che  abbiano
conseguito un punteggio di almeno sette decimi.
                               Art. 8
   Nei  concorsi  di  cui  all'art.  26  dello Statuto il presidente,
qualora ne ravvisi l'opportunita', e sentita la  commissione,  potra'
invitare studiosi qualificati a esprimere il loro giudizio sui titoli
presentati  dai  candidati  al  concorso  di  perfezionamento; potra'
altresi' integrare le commissioni con esperti in lingue straniere.
   La valutazione dell'equipollenza del titolo di  studio  posseduto,
e'   attribuita,   ai   soli  fini  del  concorso,  alle  commissioni
giudicatrici di cui all'art. 27 dello Statuto.
                               CAPO II
                     Allievi del corso ordinario
                               Art. 9
   Gli allievi del corso  ordinario  sono  tenuti  a  sottoporre  per
approvazione  all'esame del Consiglio di Classe il piano di studi per
l'anno accademico corrente relativo ai corsi interni, specificando il
piano di studi universitario.
   Gli allievi,  quando  prescritto  dalla  programmazione  didattica
annuale  della Classe, sostengono il colloqui di cui all'art. 2 su un
argomento concordato con un  relatore,  anche  esterno  alla  Scuola:
essi  debbono presentare al Consiglio di Classe per l'approvazione il
titolo del  colloquio.  La  data  di  presentazione  e'  fissata  dal
Consiglio di Classe.
   Nel   colloquio   gli  allievi  devono  ottenere  un  giudizio  di
idoneita'.
   Non sostengono il colloquio gli allievi dell'ultimo anno di corso.
                               Art. 10
   Gli allievi del corso ordinario sono tenuti a seguire le  lezioni,
le  esercitazioni  e  i  laboratori  dei  corsi  interni  a  cui sono
iscritti, secondo il proprio  piano  di  studi  di  cui  all'articolo
precedente.
   L'accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell'ambito
dei  singoli  corsi  potra' avvenire con un esame finale, di fronte a
una commissione nominata dal Preside della Classe, ovvero durante  lo
svolgimento  del  corso,  sulla base di relazioni su temi concordati,
discusse collegialmente.  Nella  valutazione  complessiva  si  terra'
conto,  anche,  del  contributo  che  gli  iscritti avranno dato alla
discussione.
   All'inizio  di  ogni  anno  accademico  i   Consigli   di   Classe
stabiliscono le modalita' della valutazione.
   In  tutti  gli  esami  gli  allievi  del  corso ordinario, a norma
dell'art. 32, comma  quarto  dello  Statuto,  devono  raggiungere  la
votazione  di  almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30,
comprendendo nella media anche i voti, espressi  in  trentesimi,  dei
corsi interni.
   Gli  allievi  del  corso  ordinario  ammessi alla Scuola agli anni
successivi al primo devono sostenere l'esame di cui siano  in  debito
rispetto  al  piano  di  studi universitario entro la sessione estiva
dell'anno in corso cui sono iscritti.
   Gli esami arretrati o dati in piu' dagli allievi non entrano nella
media generale, ma in essi  non  potra'  essere  conseguito  un  voto
inferiore  a 24 su 30. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono
valutate per l'anno a cui si riferiscono.
                               Art. 11
   Gli allievi di entrambe le classi scelgono una lingua tra inglese,
francese e tedesco e una seconda lingua tra le predette o altre,  de-
terminate  annualmente  dal  Consiglio direttivo, il cui insegnamento
sia impartito nella Scuola o in istituzioni universitarie allo  scopo
convenzionate con la stessa.
   E'  obbligatorio  che  sia  raggiunto  un  livello  di  conoscenza
equivalente allo studio biennale di tali lingue  entro  la  fine  del
terzo  anno di corso; per coloro che entrino negli anni successivi al
primo tale termine e' spostato alla fine del corso degli studi.
                               Art. 12
   Gli allievi del corso ordinario devono, anno per anno, ottenere il
giudizio di idoneita' nei colloqui  e  superare  gli  esami  interni,
superando  inoltre  negli  appelli  ordinari  della sessione estiva e
autunnale gli esami universitari a cui sono obbligati dai  rispettivi
piani  di studio. Tutti gli esami prescritti dall'Universita' possono
essere  sostenuti  anche  negli  appelli  ordinari   della   sessione
autunnale  entro e non oltre il 10 novembre, termine perentorio entro
il quale gli allievi devono presentare alla Segreteria studenti della
Scuola la documentazione relativa all'esito degli esami universitari.
   Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi  sopraddetti,
non   conseguono   la   conferma  del  posto  per  l'anno  accademico
successivo.
                               Art. 13
   Gli  allievi  dei  corsi  ordinari   sostengono,   ai   fini   del
conseguimento  del  diploma, l'esame di licenza dopo il conseguimento
della laurea presso l'Universita'.
   L'esame di laurea e l'esame di licenza devono in ogni caso  essere
sostenuti  entro il 30 novembre dell'anno successivo alla conclusione
del corso ordinario. Eventuali proroghe, sotto la responsabilita' del
Preside della Classe, sono consentite qualora la sessione  di  laurea
si svolga tra il 30 novembre e il 31 dicembre.
   L'esame  di  licenza consiste nella discussione pubblica di fronte
ad una commissione di un tema di interesse scientifico  proposto  dal
candidato e preventivamente approvato dal Consiglio di Classe.
   La  commissione  e'  nominata  dal  Direttore ed e' composta da un
numero di membri  non  inferiore  a  tre,  scelti  tra  professori  e
ricercatori della Scuola.
                              CAPO III
                Allievi del corso di perfezionamento
                               Art. 14
   I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici.
   All'inizio   di   ogni   anno   l'allievo  perfezionando  presenta
all'approvazione del Consiglio di Classe un programma di studio.  Per
gli  allievi  del  primo   anno   tale   programma   deve   contenere
l'indicazione di tre corsi che egli si impegna a seguire. Il profitto
conseguito  in  tali  corsi  sara' verificato entro la fine dell'anno
accademico.
   Gli  obblighi  didattici  degli  allievi  del secondo e terzo anno
saranno determinati dai rispettivi Consigli di Classe.
   La partecipazione alle attivita' seminariali secondo le  modalita'
stabilite  dal Consiglio di Classe, fa parte integrante del programma
di studio. Al termine di ciascuno dei primi due anni di corso  vi  e'
un  colloquio  finale  sulle  attivita' di studio e di ricerca svolte
durante l'anno di fronte a una commissione composta  di  tre  membri.
L'ammissione  all'anno  successivo  e' condizionata al superamento di
tale colloquio.
                               Art. 15
   Alla scadenza del triennio l'allievo deposita presso la Segreteria
studenti, il titolo della dissertazione,  accompagnato  da  un  breve
compendio  di  essa che dovra' essere controfirmato dal Preside della
Classe. La tesi di perfezionamento, quando sara'  presentata,  dovra'
essere  esaminata da tre studiosi designati dal Preside della Classe,
che ne accerteranno  l'originalita'  del  contenuto  e  la  chiarezza
dell'esposizione.
   Se  il  giudizio sara' favorevole, l'allievo perfezionando, previo
parere del Consiglio di  Classe  e  su  deliberazione  del  Consiglio
direttivo,  verra'  ammesso all'esame finale per il conseguimento del
diploma di perfezionamento.
   L'esame  per  il  diploma  di   perfezionamento   consiste   nella
discussione  pubblica  della  tesi di perfezionamento di fronte a una
commissione nominata dal Direttore e composta di almeno sette  membri
anche stranieri.
   Una  copia  anche  non  stampata  della  dissertazione deve essere
depositata a cura della  Segreteria  studenti  presso  la  Biblioteca
della Scuola, che ne deve assicurare la pubblica consultabilita'.
                               Art. 16
   Le  commissioni  previste dal secondo e terzo capo per valutare il
rendimento didattico  e  scientifico  degli  allievi  sono  nominate,
qualora  non  diversamente  previsto  dallo  Statuto  e  dal presente
regolamento, dal Preside della Classe; i loro membri, in  numero  non
inferiore  a  tre,  saranno scelti tra i professori della Scuola e di
altre universita' e tra i ricercatori confermati della Scuola.
                               CAPO IV
              Attivita' di studio e ricerca fuori sede
                               Art. 17
   Il Consiglio di Classe puo' autorizzare  la  partecipazione  degli
allievi  ad  attivita'  di studio e di ricerca fuori dalla sede della
Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate da  una  commissione
nominata  annualmente  dal  Consiglio  di  Classe.  Tale  commissione
propone l'attribuzione di eventuali contributi e rimborsi per vitto e
alloggio  non  usufruiti  compatibilmente   con   le   disponibilita'
finanziarie.
                               CAPO V
    Sospensione dell'attivita' didattica e della vita comunitaria
                               Art. 18
   Per   gravi  motivi,  il  Consiglio  di  Classe  puo'  autorizzare
l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attivita'  didattica  per
non piu' di una volta e fino a un anno.
   E'  disposta  d'ufficio,  su  comunicazione  dell'interessato,  il
differimento o la sospensione dell'attivita' didattica  per  obblighi
di leva.
   Che  si  trovi  nello  stato  previsto  dai  precedenti commi, non
usufruisce dei diritti di  cui  all'art.  36  dello  Statuto  nonche'
dell'elettorato attivo e passivo.
                               CAPO VI
                          Incompatibilita'
                               Art. 19
   Gli  allievi  del corso ordinario e di perfezionamento non possono
accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri.  Valgono
per i corsi della Scuola anche le incompatibilita'  previste  per  la
frequenza dei dottorati di ricerca.
                              CAPO VII
                             Disciplina
                               Art. 20
   Nei  rapporti  degli allievi tra di loro e tra essi e il personale
della Scuola  non  puo'  in  nessun  caso  venir  meno  il  reciproco
rispetto.
   Le  mancanze  commesse dagli allievi, sono sanzionate, sentiti gli
interessati e il Preside della Classe;
a) con l'ammonizione pronunciata dal Direttore;
b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo;
c) con l'allontanamento dalla Scuola per tempo determinato;
d) con l'espulsione dalla Scuola.
   Le sanzioni di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  sono  inflitte  dal
Direttore  su  deliberazione  del  Consiglio  direttivo.  In  caso di
particolare gravita' ed urgenza il Direttore puo' di  sua  autorita',
allontanare  dalla  Scuola  un allievo per un periodo non superiore a
quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio direttivo.
   In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di  giovani
minorenni,  la  direzione  ne  informa  la famiglia o chi ne abbia la
responsabilita' legale.
                             TITOLO III
                       Disciplina dei collegi
                               Art. 21
   L'allievo s'impegna a collaborare all'ordinato  funzionamento  dei
collegi della Scuola e a rispettare le norme che lo regolano.
                               Art. 22
   Ogni  allievo entrando alla Scuola riceve in consegna dall'Economo
la  camera  personale  completamente  arredata,  che  gli  e'   stata
destinata  dalla  direzione, e che si obbliga a lasciare nella stessa
condizione, salvo il naturale deperimento.
   Al termine dell'anno accademico  dell'Economo  nel  riprendere  in
consegna  la camera, nel caso riscontri danni di cui sia responsabile
l'allievo, ne addebita allo stesso l'importo.
                               Art. 23
   Ogni allievo e' tenuto a fare prontamente  denuncia  di  qualsiasi
danno  arrecato  al  materiale esistente nella camera a lui assegnata
all'Economo che provvede ad accertarne l'entita'.
   Nel caso in cui si tratti  di  danni  fatti  ad  ambienti  di  uso
comune, dovranno esserne individuati i responsabili.
   L'ammontare   del   risarcimento  dei  danni,  se  dovuto,  verra'
determinato dal Direttore.
   Il risarcimento dei danni non esclude gli eventuali  provvedimenti
disciplinari.
                               Art. 24
   La  Scuola  assicura  un  servizio  di  lavanderia  e stireria nei
termini fissati dal Consiglio direttivo.
                               Art. 25
   Il regime alimentare e' uguale per tutti, salvo il caso in cui  un
allievo  abbia  bisogno di seguire per riconosciuti motivi di salute,
un regime dietetico speciale.
                               Art. 26
   Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal
calendario stabilito dal Consiglio direttivo, gli allievi sono tenuti
a partecipare alla vita comunitaria e all'attivita' di  studio  e  di
ricerca all'interno delle strutture della Scuola.
   Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal
calendario  stabilito  dal Consiglio direttivo, gli allievi risiedono
nella Scuola e frequentano la mensa.
   Agli allievi puo'  essere  concesso,  per  motivate  ragioni,  con
deliberazione  del  Consiglio  direttivo,  di  risiedere  fuori dalla
Scuola.
   Agli  allievi  puo'  essere  concesso,   con   provvedimento   del
Direttore,   qualora  non  ostino  motivi  di  natura  finanziaria  e
organizzativa, di soggiornare nei  collegi  della  Scuola  durante  i
periodi di vacanza accademica.
   Per quanto riguarda il pernottamento fuori della Scuola e per ogni
assenza  che  sia  di  24  ore  o  piu', lo studente deve avvisare la
portineria.
   I limiti di tempo di queste assenze devono essere compatibili  con
gli obblighi didattici previsti nel presente regolamento.
                               Art. 27
   L'orario  giornaliero  dei  pasti  e  quello del funzionamento dei
collegi sono determinati, su indicazione del Consiglio direttivo, dal
Direttore amministrativo della Scuola.
                               Art. 28
   E' vietato tenere con se'  o  nella  camera  materiale  che  possa
costituire pericolo, portare nocumento alle persone, o recar danni ai
locali, agli impianti e agli arredi della Scuola.
                               Art. 29
   Nei  locali  della  Scuola la condotta di ogni allievo deve essere
tale da non creare disturbo o disagio.
   Dopo le ore 23,00 non deve essere fatto  alcun  rumore  che  possa
disturbare il riposo e lo studio degli altri.
                               Art. 30
   Gli  allievi  possono  ricevere persone estranee alla Scuola nelle
sale comuni dei collegi  e  nella  propria  camera  soltanto  durante
l'orario di apertura dei collegi.
                              TITOLO IV
              Disposizioni transitorie, varie e finali
                               Art. 31
   L'art.  13  del  presente  regolamento  si applica agli allievi in
corso alla data di entrata in vigore dello stesso come determinata al
successivo art. 34.
   Gli  allievi in corso alla data di entrata in vigore dello Statuto
e che abbiano ultimato il corso di studi prima della data di  entrata
in  vigore  del  presente  regolamento,  sono  ammessi  a  domanda  a
sostenere l'esame di cui al precedente art. 13 comma  terzo,  purche'
agli  stessi  non  sia  stato  ancora conferito il diploma di licenza
secondo la precedente disciplina.
   In tal  caso,  l'esame  potra'  essere  sostenuto  successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 32
   Relativamente ai corsi e alle attivita' post-dottorali, nonche' ai
corsi  di  perfezionamento organizzati dalla Scuola normale superiore
sulla base di accordi con enti e  privati,  il  presente  regolamento
trova  applicazione  limitatamente a quanto non diversamente disposto
dalla legge, dai regolamenti o dagli accordi  medesimi,  che  saranno
comunque sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo.
   Il  comma  precedente si applica anche alle attivita' didattiche e
formative previste dallo Statuto della Scuola.
                               Art. 33
   Gli allievi del corso di perfezionamento, che abbiano ultimato  il
corso  di studi successivamente all'11 aprile 1985 e che alla data di
entrata in vigore dello Statuto non abbiano conseguito il diploma  di
perfezionamento,   sono  ammessi,  a  domanda,  a  sostenere  l'esame
relativo secondo le modalita' fissate  dagli  artt.  14  e  33  dello
Statuto stesso.
   La  domanda  deve  essere  presentata entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento con le modalita'  previste
dall'art. 15 del regolamento medesimo.
                               Art. 34
   Il  presente  regolamento  entra  in  vigore  trenta  giorni  dopo
l'affissione all'Albo ufficiale.
   Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di  avere
efficacia  il  regolamento  interno nonche' altre norme regolamentari
con lo stesso incompatibili.
                               Art. 35
   Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio
direttivo della Scuola e approvate secondo le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 34.
   Le  modifiche  entrano  in  vigore all'inizio dell'anno accademico
successivo alla data di pubblicazione delle stesse, fatte  salve  di-
verse disposizioni deliberate dal Consiglio direttivo.
   Pisa, 1 ottobre 1996
                                                         Il direttore