Approvazione del regolamento didattico e interno della Scuola.(GU n.253 del 28-10-1996 - Suppl. Ordinario n. 180)
IL DIRETTORE VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n. 290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11 VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo in data 1 dicembre 1995 con cui e' stato approvato il Regolamento didattico e interno della Scuola; VISTI in particolare gli artt. 6, 9 e 59 dello Statuto; ATTESO che il testo del Regolamento e' stato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990 per l'approvazione come da nota di trasmissione n. prot. 2223 in data 19 gennaio 1996 (racc. n. 1000 del 23 gennaio 1996, ricevuta dal Ministero in data 27 gennaio 1996); ATTESO altresi' che, ai sensi del citato articolo, il Ministro - sentito il CUN - approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato; ACCERTATO che i termini di cui sopra sono decorsi senza che via sia stata la pronuncia del Ministro e che pertanto il Regolamento sopracitato deve intendersi approvato dallo stesso; DECRETA E' emanato il seguente regolamento denominato "Regolamento didattico e interno della Scuola". Esso e' reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale della Scuola. REGOLAMENTO DIDATTICO E INTERNO TITOLO I Strutture didattiche - Personale docente Art. 1 La Classe di lettere e filosofia e la Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali coordinano, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'attivita' didattica dei professori e dei ricercatori e specificano gli obblighi didattici degli allievi; a tale fine esse possono stabilire articolazioni interne per settori disciplinari. Art. 2 I professori assolvono agli obblighi previsti dalla legge. Sono altresi' tenuti a seguire le ricerche che gli studenti e i perfezionandi conducono, soprattutto quelle per la preparazione dei colloqui e delle tesi di perfezionamento. Art. 3 Il professore puo' invitare ricercatori della Scuola e studiosi esterni a tenere durante l'orario ufficiale del corso, o in ore aggiunte ad esso, lezioni su temi che egli ritenga pertinenti agli argomenti che egli tratta. Qualora siano cicli di lezioni superiori a dodici ore, essi dovranno essere comunicati al Consiglio di Classe; fanno parte del corso anche le relazioni presentate da studenti e perfezionandi; la discussione di esse avverra' sempre alla presenza del professore ufficiale. Art. 4 I ricercatori svolgono i compiti didattici previsti dalla legge; collaborano all'orientamento scientifico degli allievi, e possono essere relatori ai colloqui interni. Entro il 15 settembre di ogni anno essi potranno essere invitati dal Consiglio di Classe, o potranno proporre ad esso, di tenere, nel successivo anno accademico, cicli di lezioni, di cui dovra' essere precisato l'argomento, l'articolazione e la durata. Spetta al Consiglio di Classe deliberare se tali cicli di lezioni siano integrativi degli insegnamenti ufficiali e in quale misura possano essere computati negli obblighi didattici degli allievi. TITOLO II Allievi - corso ordinario e di perfezionamento CAPO I Ammissione Art. 5 L'ammissione alla Scuola implica l'impegno da parte dell'allievo di osservare tutte le norme dello Statuto e del presente regolamento. Art. 6 L'ammissione alla Scuola avviene per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami ovvero per soli titoli, secondo le modalita' previsto dallo Statuto della Scuola e dal presente regolamento. Le commissioni di concorso di cui all'art. 27 dello Statuto possono svolgere una parte della loro attivita' articolandosi in sottocommissioni. Le ammissioni agli orali, e le graduatorie finali, sono comunque deliberate in seduta plenaria. Per lo svolgimento delle prove scritte, il Direttore, con proprio decreto, puo' ricorrere alla collaborazione di professori e ricercatori della Scuola e dell'Universita' di Pisa, da lui nominati, anche se non sono membri della commissione. Art. 7 Nei concorsi di cui all'art. 25 dello Statuto, per la valutazione delle prove scritte e orali, ciascuna commissione dispone di un punteggio da uno a dieci. Sono ammessi alle prove orali i candidati che, nelle prove scritte, abbiano conseguito una media di almeno sette decimi. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio di almeno sette decimi. Art. 8 Nei concorsi di cui all'art. 26 dello Statuto il presidente, qualora ne ravvisi l'opportunita', e sentita la commissione, potra' invitare studiosi qualificati a esprimere il loro giudizio sui titoli presentati dai candidati al concorso di perfezionamento; potra' altresi' integrare le commissioni con esperti in lingue straniere. La valutazione dell'equipollenza del titolo di studio posseduto, e' attribuita, ai soli fini del concorso, alle commissioni giudicatrici di cui all'art. 27 dello Statuto. CAPO II Allievi del corso ordinario Art. 9 Gli allievi del corso ordinario sono tenuti a sottoporre per approvazione all'esame del Consiglio di Classe il piano di studi per l'anno accademico corrente relativo ai corsi interni, specificando il piano di studi universitario. Gli allievi, quando prescritto dalla programmazione didattica annuale della Classe, sostengono il colloqui di cui all'art. 2 su un argomento concordato con un relatore, anche esterno alla Scuola: essi debbono presentare al Consiglio di Classe per l'approvazione il titolo del colloquio. La data di presentazione e' fissata dal Consiglio di Classe. Nel colloquio gli allievi devono ottenere un giudizio di idoneita'. Non sostengono il colloquio gli allievi dell'ultimo anno di corso. Art. 10 Gli allievi del corso ordinario sono tenuti a seguire le lezioni, le esercitazioni e i laboratori dei corsi interni a cui sono iscritti, secondo il proprio piano di studi di cui all'articolo precedente. L'accertamento dei risultati conseguiti dagli studenti nell'ambito dei singoli corsi potra' avvenire con un esame finale, di fronte a una commissione nominata dal Preside della Classe, ovvero durante lo svolgimento del corso, sulla base di relazioni su temi concordati, discusse collegialmente. Nella valutazione complessiva si terra' conto, anche, del contributo che gli iscritti avranno dato alla discussione. All'inizio di ogni anno accademico i Consigli di Classe stabiliscono le modalita' della valutazione. In tutti gli esami gli allievi del corso ordinario, a norma dell'art. 32, comma quarto dello Statuto, devono raggiungere la votazione di almeno 24 su 30 e nel complesso una media di 27 su 30, comprendendo nella media anche i voti, espressi in trentesimi, dei corsi interni. Gli allievi del corso ordinario ammessi alla Scuola agli anni successivi al primo devono sostenere l'esame di cui siano in debito rispetto al piano di studi universitario entro la sessione estiva dell'anno in corso cui sono iscritti. Gli esami arretrati o dati in piu' dagli allievi non entrano nella media generale, ma in essi non potra' essere conseguito un voto inferiore a 24 su 30. Per gli esami anticipati, le votazioni vengono valutate per l'anno a cui si riferiscono. Art. 11 Gli allievi di entrambe le classi scelgono una lingua tra inglese, francese e tedesco e una seconda lingua tra le predette o altre, de- terminate annualmente dal Consiglio direttivo, il cui insegnamento sia impartito nella Scuola o in istituzioni universitarie allo scopo convenzionate con la stessa. E' obbligatorio che sia raggiunto un livello di conoscenza equivalente allo studio biennale di tali lingue entro la fine del terzo anno di corso; per coloro che entrino negli anni successivi al primo tale termine e' spostato alla fine del corso degli studi. Art. 12 Gli allievi del corso ordinario devono, anno per anno, ottenere il giudizio di idoneita' nei colloqui e superare gli esami interni, superando inoltre negli appelli ordinari della sessione estiva e autunnale gli esami universitari a cui sono obbligati dai rispettivi piani di studio. Tutti gli esami prescritti dall'Universita' possono essere sostenuti anche negli appelli ordinari della sessione autunnale entro e non oltre il 10 novembre, termine perentorio entro il quale gli allievi devono presentare alla Segreteria studenti della Scuola la documentazione relativa all'esito degli esami universitari. Nel caso che gli allievi non adempiano agli obblighi sopraddetti, non conseguono la conferma del posto per l'anno accademico successivo. Art. 13 Gli allievi dei corsi ordinari sostengono, ai fini del conseguimento del diploma, l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea presso l'Universita'. L'esame di laurea e l'esame di licenza devono in ogni caso essere sostenuti entro il 30 novembre dell'anno successivo alla conclusione del corso ordinario. Eventuali proroghe, sotto la responsabilita' del Preside della Classe, sono consentite qualora la sessione di laurea si svolga tra il 30 novembre e il 31 dicembre. L'esame di licenza consiste nella discussione pubblica di fronte ad una commissione di un tema di interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Consiglio di Classe. La commissione e' nominata dal Direttore ed e' composta da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori della Scuola. CAPO III Allievi del corso di perfezionamento Art. 14 I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici. All'inizio di ogni anno l'allievo perfezionando presenta all'approvazione del Consiglio di Classe un programma di studio. Per gli allievi del primo anno tale programma deve contenere l'indicazione di tre corsi che egli si impegna a seguire. Il profitto conseguito in tali corsi sara' verificato entro la fine dell'anno accademico. Gli obblighi didattici degli allievi del secondo e terzo anno saranno determinati dai rispettivi Consigli di Classe. La partecipazione alle attivita' seminariali secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di Classe, fa parte integrante del programma di studio. Al termine di ciascuno dei primi due anni di corso vi e' un colloquio finale sulle attivita' di studio e di ricerca svolte durante l'anno di fronte a una commissione composta di tre membri. L'ammissione all'anno successivo e' condizionata al superamento di tale colloquio. Art. 15 Alla scadenza del triennio l'allievo deposita presso la Segreteria studenti, il titolo della dissertazione, accompagnato da un breve compendio di essa che dovra' essere controfirmato dal Preside della Classe. La tesi di perfezionamento, quando sara' presentata, dovra' essere esaminata da tre studiosi designati dal Preside della Classe, che ne accerteranno l'originalita' del contenuto e la chiarezza dell'esposizione. Se il giudizio sara' favorevole, l'allievo perfezionando, previo parere del Consiglio di Classe e su deliberazione del Consiglio direttivo, verra' ammesso all'esame finale per il conseguimento del diploma di perfezionamento. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione pubblica della tesi di perfezionamento di fronte a una commissione nominata dal Direttore e composta di almeno sette membri anche stranieri. Una copia anche non stampata della dissertazione deve essere depositata a cura della Segreteria studenti presso la Biblioteca della Scuola, che ne deve assicurare la pubblica consultabilita'. Art. 16 Le commissioni previste dal secondo e terzo capo per valutare il rendimento didattico e scientifico degli allievi sono nominate, qualora non diversamente previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, dal Preside della Classe; i loro membri, in numero non inferiore a tre, saranno scelti tra i professori della Scuola e di altre universita' e tra i ricercatori confermati della Scuola. CAPO IV Attivita' di studio e ricerca fuori sede Art. 17 Il Consiglio di Classe puo' autorizzare la partecipazione degli allievi ad attivita' di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate da una commissione nominata annualmente dal Consiglio di Classe. Tale commissione propone l'attribuzione di eventuali contributi e rimborsi per vitto e alloggio non usufruiti compatibilmente con le disponibilita' finanziarie. CAPO V Sospensione dell'attivita' didattica e della vita comunitaria Art. 18 Per gravi motivi, il Consiglio di Classe puo' autorizzare l'allievo a differimenti o sospensioni dell'attivita' didattica per non piu' di una volta e fino a un anno. E' disposta d'ufficio, su comunicazione dell'interessato, il differimento o la sospensione dell'attivita' didattica per obblighi di leva. Che si trovi nello stato previsto dai precedenti commi, non usufruisce dei diritti di cui all'art. 36 dello Statuto nonche' dell'elettorato attivo e passivo. CAPO VI Incompatibilita' Art. 19 Gli allievi del corso ordinario e di perfezionamento non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri. Valgono per i corsi della Scuola anche le incompatibilita' previste per la frequenza dei dottorati di ricerca. CAPO VII Disciplina Art. 20 Nei rapporti degli allievi tra di loro e tra essi e il personale della Scuola non puo' in nessun caso venir meno il reciproco rispetto. Le mancanze commesse dagli allievi, sono sanzionate, sentiti gli interessati e il Preside della Classe; a) con l'ammonizione pronunciata dal Direttore; b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo; c) con l'allontanamento dalla Scuola per tempo determinato; d) con l'espulsione dalla Scuola. Le sanzioni di cui alle lettere c) e d) sono inflitte dal Direttore su deliberazione del Consiglio direttivo. In caso di particolare gravita' ed urgenza il Direttore puo' di sua autorita', allontanare dalla Scuola un allievo per un periodo non superiore a quindici giorni, in attesa del giudizio del Consiglio direttivo. In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di giovani minorenni, la direzione ne informa la famiglia o chi ne abbia la responsabilita' legale. TITOLO III Disciplina dei collegi Art. 21 L'allievo s'impegna a collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola e a rispettare le norme che lo regolano. Art. 22 Ogni allievo entrando alla Scuola riceve in consegna dall'Economo la camera personale completamente arredata, che gli e' stata destinata dalla direzione, e che si obbliga a lasciare nella stessa condizione, salvo il naturale deperimento. Al termine dell'anno accademico dell'Economo nel riprendere in consegna la camera, nel caso riscontri danni di cui sia responsabile l'allievo, ne addebita allo stesso l'importo. Art. 23 Ogni allievo e' tenuto a fare prontamente denuncia di qualsiasi danno arrecato al materiale esistente nella camera a lui assegnata all'Economo che provvede ad accertarne l'entita'. Nel caso in cui si tratti di danni fatti ad ambienti di uso comune, dovranno esserne individuati i responsabili. L'ammontare del risarcimento dei danni, se dovuto, verra' determinato dal Direttore. Il risarcimento dei danni non esclude gli eventuali provvedimenti disciplinari. Art. 24 La Scuola assicura un servizio di lavanderia e stireria nei termini fissati dal Consiglio direttivo. Art. 25 Il regime alimentare e' uguale per tutti, salvo il caso in cui un allievo abbia bisogno di seguire per riconosciuti motivi di salute, un regime dietetico speciale. Art. 26 Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario stabilito dal Consiglio direttivo, gli allievi sono tenuti a partecipare alla vita comunitaria e all'attivita' di studio e di ricerca all'interno delle strutture della Scuola. Durante l'anno accademico, salvo i periodi di vacanza previsti dal calendario stabilito dal Consiglio direttivo, gli allievi risiedono nella Scuola e frequentano la mensa. Agli allievi puo' essere concesso, per motivate ragioni, con deliberazione del Consiglio direttivo, di risiedere fuori dalla Scuola. Agli allievi puo' essere concesso, con provvedimento del Direttore, qualora non ostino motivi di natura finanziaria e organizzativa, di soggiornare nei collegi della Scuola durante i periodi di vacanza accademica. Per quanto riguarda il pernottamento fuori della Scuola e per ogni assenza che sia di 24 ore o piu', lo studente deve avvisare la portineria. I limiti di tempo di queste assenze devono essere compatibili con gli obblighi didattici previsti nel presente regolamento. Art. 27 L'orario giornaliero dei pasti e quello del funzionamento dei collegi sono determinati, su indicazione del Consiglio direttivo, dal Direttore amministrativo della Scuola. Art. 28 E' vietato tenere con se' o nella camera materiale che possa costituire pericolo, portare nocumento alle persone, o recar danni ai locali, agli impianti e agli arredi della Scuola. Art. 29 Nei locali della Scuola la condotta di ogni allievo deve essere tale da non creare disturbo o disagio. Dopo le ore 23,00 non deve essere fatto alcun rumore che possa disturbare il riposo e lo studio degli altri. Art. 30 Gli allievi possono ricevere persone estranee alla Scuola nelle sale comuni dei collegi e nella propria camera soltanto durante l'orario di apertura dei collegi. TITOLO IV Disposizioni transitorie, varie e finali Art. 31 L'art. 13 del presente regolamento si applica agli allievi in corso alla data di entrata in vigore dello stesso come determinata al successivo art. 34. Gli allievi in corso alla data di entrata in vigore dello Statuto e che abbiano ultimato il corso di studi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammessi a domanda a sostenere l'esame di cui al precedente art. 13 comma terzo, purche' agli stessi non sia stato ancora conferito il diploma di licenza secondo la precedente disciplina. In tal caso, l'esame potra' essere sostenuto successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 32 Relativamente ai corsi e alle attivita' post-dottorali, nonche' ai corsi di perfezionamento organizzati dalla Scuola normale superiore sulla base di accordi con enti e privati, il presente regolamento trova applicazione limitatamente a quanto non diversamente disposto dalla legge, dai regolamenti o dagli accordi medesimi, che saranno comunque sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo. Il comma precedente si applica anche alle attivita' didattiche e formative previste dallo Statuto della Scuola. Art. 33 Gli allievi del corso di perfezionamento, che abbiano ultimato il corso di studi successivamente all'11 aprile 1985 e che alla data di entrata in vigore dello Statuto non abbiano conseguito il diploma di perfezionamento, sono ammessi, a domanda, a sostenere l'esame relativo secondo le modalita' fissate dagli artt. 14 e 33 dello Statuto stesso. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con le modalita' previste dall'art. 15 del regolamento medesimo. Art. 34 Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l'affissione all'Albo ufficiale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia il regolamento interno nonche' altre norme regolamentari con lo stesso incompatibili. Art. 35 Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio direttivo della Scuola e approvate secondo le modalita' di cui al precedente art. 34. Le modifiche entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse, fatte salve di- verse disposizioni deliberate dal Consiglio direttivo. Pisa, 1 ottobre 1996 Il direttore