MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 19 novembre 1996, n. 154 

  Ulteriori  indicazioni  in  ordine  all'applicazione  del   decreto
legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  recante attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE  e  90/679/CEE  riguardanti  il  miglioramento
della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro,
come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242.
(GU n.284 del 4-12-1996)
 
 Vigente al: 4-12-1996  
 

                                   Agli    ispettori    regionali   e
                                  provinciali del lavoro
                                  Alle  regioni  -  assessorati  alla
                                  sanita'
                                  Alle OO.SS. dei datori di lavoro
                                  Alle OO. SS. dei lavoratori
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Ministero della sanita'
                                  Al Ministero dell'industria
                                  Al Ministero dell'interno
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica e affari regionali
                                  Al Ministero della difesa
                                  Al Ministero dei trasporti
PREMESSA.
  Con riferimento  ai  numerosi  quesiti  pervenuti  in  ordine  alla
applicazione   del  decreto  legislativo  n.  626/1994  e  successive
modifiche, si danno seguito le piu' urgenti indicazioni operative  al
fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.
  1.  Applicazione  del  decreto legislativo n. 626/1994 e successive
modifiche ai collaboratori familiari  di  cui  all'art.  230-bis  del
codice civile.
  Il  campo  di  applicazione  relativo ai soggetti beneficiari della
tutela antinfortunistica e di igiene, viene individuato  direttamente
dall'art.   1   e   dall'art.   2,   lettera  a),  i  quali  indicano
espressamente: 1) la tipologia  generale  dei  lavoratori  a  cui  si
devono  applicare  le misure di tutela ("i lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato anche  speciale"  -  art.  2,  lettera  a),  primo
periodo);  2) i soggetti da equiparare a questi ultimi anche se privi
di un rapporto subordinato ("soci  lavoratori  di  cooperative  o  di
societa',  anche  di  fatto, che prestino la loro attivita' per conto
delle societa' e degli enti stessi,  e  gli  utenti  dei  servizi  di
orientamento    o   di   formazione   scolastica,   universitaria   e
professionale avviati presso datori di lavoro  per  agevolare  o  per
perfezionare  le  loro scelte professionali. Sono altresi' equiparati
gli  allievi  degli  istituti  di  istruzione  ed  universitari  e  i
partecipanti  a corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro  in
genere,  agenti  chimici,  fisici  e biologici". - art. 2, lettera a)
secondo periodo); 3)  i  lavoratori  subordinati  che  devono  essere
esclusi  (gli  addetti  ai  servizi  domestici  e familiari - art. 2,
lettera a), primo periodo); 4) i lavoratori subordinati per  i  quali
le  disposizioni si applicano parzialmente ("i lavoratori di cui alla
legge 18 dicembre 1973, n.  877, nonche' i  lavoratori  con  rapporto
contrattuale privato di portierato").
  Come  si vede, il descritto campo di applicazione non ricomprende i
collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230-bis  del
codice   civile,   poiche'  questi  ultimi  non  vi  sono  richiamati
espressamente neanche tra gli equiparati, ne' sono inquadrabili nella
categoria dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
  Infatti,  i collaboratori familiari (il coniuge, i parenti entro il
3 grado, gli affini entro il 2 grado), sono rilevanti come  tali  per
il  nostro ordinamento giuridico proprio quando non sia configurabile
un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, un rapporto diverso da
quello basato sull'interesse familiare.
  Ne', d'altra parte, l'inclusione dei collaboratori familiari tra  i
soggetti   beneficiari  della  tutela  puo'  essere  desunta  in  via
interpretativa dall'inclusione dei datori  di  lavoro  delle  aziende
familiari  tra  i soggetti destinatari di alcuni obblighi, poiche' il
datore di lavoro delle  aziende  familiari  si  caratterizza  per  la
possibilita'  di  organizzare  nella  sua  impresa  sia il lavoro dei
collaboratori familiari sia il lavoro  di  terzi  salariati,  essendo
ininfluente la dimensione dell'impresa stessa. Quindi, gli obblighi a
carico  degli  imprenditori  familiari sorgono soltanto in presenza e
nei riguardi dei suoi  eventuali  lavoratori  o  subordinati,  o  dei
soggetti equiparati rientranti nelle definizioni di cui agli articoli
1 e 2, comma 1.
  Del  resto, gia' la Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 3
maggio  1993  ha   confermato   il   principio   che   la   normativa
antinfortunistica   e   di   igiene  non  puo'  trovare  applicazione
all'impresa familiare poiche' questa e' permeata di legami affettivi,
onde sarebbe "problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati
attraverso ipotesi di reato procedibili d'ufficio".
  Concludendo, le argomentazioni suesposte conducono ad una  risposta
negativa  al  quesito posto, nel senso che le disposizioni di cui ai,
decreti  legislativi  n.  626/1994  e   n.   242/1996   non   trovano
applicazione   nei  confronti  dei  collaboratori  familiari  di  cui
all'art. 230-bis del codice civile.
  Coerentemente,  i  collaboratori  familiari   non   devono   essere
computati  ai  fini  dell'applicazione dei diversi istituti normativi
condizionati da una determinata consistenza numerica.
  2. Natura dell'esonero (se temporaneo o permanente) dall'obbligo di
frequenza del corso di cui all'art. 10, comma 2,  per  il  datore  di
lavoro  che  intenda  svolgere direttamente i compiti del servizio di
prevenzione e protezione.
  In relazione alla formulazione dell'art. 24  sono  stati  richiesti
chiarimenti  in  ordine alla portata dell'esonero dalla frequenza del
corso di formazione in materia di sicurezza e salute per il datore di
lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di  prevenzione  e
protezione dai rischi e lo notifichi entro il 31 dicembre 1996.
  Al  riguardo,  una  lettura  coordinata  degli articoli 10, secondo
comma, e 95 induce a  ritenere  che  la  natura  dell'esonero  e'  di
carattere permanente.
  L'art.  95,  come  si  evince  dalla sua rubricazione (disposizioni
transitorie e finali) ha la finalita' di  riconoscere  ai  datori  di
lavoro  -  in  sede  di prima applicazione del decreto - le capacita'
necessarie allo svolgimento dei compiti  prevenzionistici  in  virtu'
dell'esperienza  maturata  sul  campo  e, conseguentemente, l'esonero
della frequenza del corso di formazione contestualmente previsto, non
puo' che essere permanente. A maggior  conforto  di  questa  tesi  va
considerato  che  gli  obblighi  fondamentali del datore di lavoro in
funzione dei quali e' stato introdotto l'obbligo  di  una  formazione
specifica  vanno  assolti  entro  la  stessa data del 1 gennaio 1997,
entro la quale e' possibile fruire dell'esonero.
  3. Criteri di computo dei dipendenti ai fini dell'applicazione  dei
diversi  istituti  normativi  del  decreto  legislativo n. 626/1994 e
successive modifiche, condizionati  da  una  determinata  consistenza
numerica dei dipendenti.
 L'art. 2, comma 1, lettera a), terzo e quarto periodo, ai fini della
determinazione  del  numero  di  dipendenti  dal quale il decreto fa'
discendere particolari obblighi, esclude dal  computo,  per  espressa
disposizione,   gli   allievi   degli   istituti   di  istruzione  ed
universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei
quali  si  faccia  uso  di  laboratori,   macchine,   apparecchi   ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
  Inoltre,  devono  considerarsi  esclusi  in quanto non rientranti o
ricompresi parzialmente  nell'ambito  di  applicazione  del  decreto,
anche  gli  addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori di
cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 e i lavoratori  con  rapporto
contrattuale privato di portierato (articolo 1, comma 3 e 2, comma 1,
lettera a)).
  Infine,  devono considerarsi esclusi in via interpretativa, facendo
ricorso ai principali orientamenti della giurisprudenza in materia di
dimensione delle imprese, i lavoratori  in  prova,  i  sostituti  dei
lavoratori  assenti  con  diritto  a  conservazione  del  posto  e  i
volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
  Infine, i dipendenti assunti a termine (stagionali) vanno computati
solo  qualora  il  loro  inserimento  sia   indispensabile   per   la
realizzazione  del  ciclo  produttivo  e, con particolare riferimento
alle aziende agricole, gli stagionali vanno computati solo se inclusi
nell'organigramma dell'azienda (o dell'unita' produttiva)  necessario
ad  assicurarne  la  normale attivita' per l'intera annata agraria o,
quantomeno per un rilevante periodo di essa. Sempre  con  riferimento
alle  aziende  agricole,  fa'  eccezione  a  detto  principio il caso
previsto dall'art. 10 del decreto in esame, per la  cui  applicazione
si  stabilisce  espressamente il computo dei dipendenti va effettuato
con  riferimento  ai  soli  addetti  assunti  a  tempo  indeterminato
(allegato I, nota n. 2).
  Al  contrario,  devono  considerarsi  computabili  i dipendenti con
rapporto di lavoro subordinato anche speciale, i soci  lavoratori  di
cooperative  di  societa'  anche  di fatto, gli utenti dei servizi di
orientamento   o   di   formazione   scolastica,   universitaria    e
professionale,  avviati  presso  datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Inoltre,  dovranno  essere
altresi'  ritenuti computabili, anche i giovani assunti con contratto
di formazione lavoro, gli apprendisti,  i  titolari  di  rapporto  di
lavoro  subordinato  sportivo,  i lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, i lavoratori  in  trasferta,  e  i
lavoratori a tempo parziale in misura corrispondente al numero di ore
contrattualmente previste.
                                                    Il Ministro: TREU