N. 427 ORDINANZA 12 - 27 dicembre 1996

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati in genere - Violenza o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale  -
 Previsione  della  pena  minima  edittale di sei mesi di reclusione -
 Inconferente  richiamo  alla  sentenza  della  Corte  n.  341/1994  -
 Identica questione gia' dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza
 n. 314/1995) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P., art. 336, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.2 del 8-1-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente:, dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 336 primo comma
 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal
 pretore di Nocera Inferiore  nel  procedimento  penale  a  carico  di
 Cicalese  Gaetano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze
 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre  1996  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto  che  il  pretore  di  Nocera  Inferiore  ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 336, primo comma,
 del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo  edittale  di
 sei mesi di reclusione;
     che   il   giudice   a   quo,  nel  richiamare  integralmente  le
 considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994,
 ha ritenuto la  previsione  oggetto  di  impugnativa  frutto  di  una
 matrice  ideologica  e di una concezione autoritaria dei rapporti tra
 pubblici ufficiali e cittadini ormai superata alla  luce  dei  valori
 sanciti  dalla  Carta  costituzionale,  evocando,  a  conferma  della
 dedotta   irragionevolezza,   il   ben   piu'   blando    trattamento
 sanzionatorio  minimo  previsto  per  il  reato  di  violenza privata
 aggravato a norma dell'art. 61 numero 10 del codice penale;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
   Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato  non  fondata
 l'identica questione (v. sentenza n. 314 del 1995),  osservando  come
 nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341
 del  1994  possa  ritenersi  pertinente  alla  fattispecie oggetto di
 censura, dal  momento  che  il  trattamento  sanzionatorio  previsto,
 quanto  al  minimo  edittale,  per  il  reato di cui all'art. 336 del
 codice penale, lungi  dal  rappresentare  un  "unicum,  generato  dal
 codice  penale  del  1930",  come nel caso del reato di oltraggio, si
 pone in linea con la  stessa  tradizione  codicistica,  doverosamente
 attenta  a  rimarcare  la  maggior lesivita' che presenta una sia pur
 minima violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto  ad  una
 parimenti minima offesa al suo onore o prestigio;
     che  nella  medesima  occasione  questa  Corte  non ha mancato di
 sottolineare come l'art. 336 del codice penale presenti  un  elemento
 teleologico  di  consistente  gravita' che risulta, invece, del tutto
 estraneo alla fattispecie delineata dall'art.  610  cod.pen.  evocata
 quale   termine   di   comparazione,  e  che,  quindi,  adeguatamente
 giustifica il differente trattamento sanzionatorio;
     che, pertanto,  non  essendo  stati  addotti  argomenti  nuovi  o
 diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere
 dichiarata manifestamente infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.  336,  primo  comma,  del  codice  penale,
 sollevata, in riferimento agli artt.  3  e  27,  terzo  comma,  della
 Costituzione,  dal  pretore  di  Nocera  Inferiore con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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