N. 427 ORDINANZA 12 - 27 dicembre 1996
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati in genere - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Previsione della pena minima edittale di sei mesi di reclusione - Inconferente richiamo alla sentenza della Corte n. 341/1994 - Identica questione gia' dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza n. 314/1995) - Manifesta infondatezza. (C.P., art. 336, primo comma). (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).(GU n.2 del 8-1-1997 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 336 primo comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Cicalese Gaetano ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il pretore di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede un minimo edittale di sei mesi di reclusione; che il giudice a quo, nel richiamare integralmente le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994, ha ritenuto la previsione oggetto di impugnativa frutto di una matrice ideologica e di una concezione autoritaria dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini ormai superata alla luce dei valori sanciti dalla Carta costituzionale, evocando, a conferma della dedotta irragionevolezza, il ben piu' blando trattamento sanzionatorio minimo previsto per il reato di violenza privata aggravato a norma dell'art. 61 numero 10 del codice penale; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato non fondata l'identica questione (v. sentenza n. 314 del 1995), osservando come nessuna delle considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 341 del 1994 possa ritenersi pertinente alla fattispecie oggetto di censura, dal momento che il trattamento sanzionatorio previsto, quanto al minimo edittale, per il reato di cui all'art. 336 del codice penale, lungi dal rappresentare un "unicum, generato dal codice penale del 1930", come nel caso del reato di oltraggio, si pone in linea con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesivita' che presenta una sia pur minima violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti minima offesa al suo onore o prestigio; che nella medesima occasione questa Corte non ha mancato di sottolineare come l'art. 336 del codice penale presenti un elemento teleologico di consistente gravita' che risulta, invece, del tutto estraneo alla fattispecie delineata dall'art. 610 cod.pen. evocata quale termine di comparazione, e che, quindi, adeguatamente giustifica il differente trattamento sanzionatorio; che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 336, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C1900