N. 1372 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno - 30 dicembre 1996

                                N. 1372
  Ordinanza   emessa   il   29   giugno  1996  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 30  dicembre  1996)  dal  pretore  di  Vallo  della
 Lucania,  sezione  distaccata di Pisciotta, nel procedimento penale a
 carico di Tomei Biagio
 Edilizia e urbanistica  -  Condono  edilizio  -  Costruzioni  abusive
    ultimate  entro  il  31  dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo
    l'avvenuto   pagamento   dell'oblazione   -   Omessa    previsione
    dell'applicabilita' del beneficio in caso di demolizione spontanea
    dell'opera    abusiva    -   Irrazionale   deteriore   trattamento
    sanzionatorio di condotta meno grave.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, modificato dalla  legge  23  dicembre
    1994, n. 724).
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 22-1-1997 )
                              IL PRETORE
   Rilevato  che  l'imputato  ha provveduto alla riduzione in pristino
 dello stato di luoghi immediatamente, come risulta dalla stessa  nota
 informativa dei Carabinieri di Pisciotta prot. 245/1 del 30 settembre
 1993 ed evidenziato dalla difesa;
   Rilevato,  altresi',  che mediante detta attivita' di ripristino il
 Tomei Biagio eliminando totalmente l'opera abusiva  condonabile,  non
 ha  avuto  la  possibilita'  di  attivare la procedura prevista dalla
 legge n. 47/1985, come modificata dalla legge 23  dicembre  1994,  n.
 724,  capo  IV,  stante  la mancata previsione nella citata normativa
 della possibilita' di estinguere  tramite  oblazione  anche  i  reati
 afferenti   opere   non   piu'   esistenti,   perche'  gia'  demolite
 anteriormente dallo stesso esecutore;
   Considerato che il Tomei Biagio ha tenuto una  condotta  certamente
 piua' rispettosa di coloro che non hanno tempestivamente ripristinato
 i luoghi, magari inottemperanti ad un'ordinanza sindacale;
   Considerato  che  la  normativa prevista dal capo IV della legge n.
 47/1985, modificata dalla legge n. 724/1994, appare viziata da  grave
 irragionevolezza,  in  quanto, non avendo previsto la possibilita' di
 accedere all'oblazione anche per chi, come l'imputato, non aveva piu'
 alcun manufatto da condonare, riserva un trattamento piu'  favorevole
 a   coloro   i  quali  non  hanno  ottemperato  ad  un  provvedimento
 amministrativo di demolizione, in tal guisa  ponendo  in  essere  una
 ulteriore  condotta  illecita  rispetto a coloro i quali hanno invece
 ottemperato.
                               P. Q. M.
   Ritenuto che detta irragionevolezza   comporta  la  violazione  del
 dettato dell'art. 3 della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del giudizio e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale perche' esamini la sollevata  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della norma contenuta nel capo IV della
 legge n. 47/1985, come modificata  dalla  legge  n.  724/1994,  nella
 parte  in  cui  non  e'  stata  preveduta la possibilita' di accedere
 all'oblazione anche  a  chi  aveva  demolito  le  opere  abusivamente
 realizzate;
   Ordina  alla  cancelleria    di notificare la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al  Presidente
 del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Pisciotta, addi' 13 aprile 1996
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 97C0029