N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1996

                                 N. 6
  Ordinanza  emessa il 14 novembre 1996 dal pretore di Savona, sezione
 distaccata di Cairo Montenotte nel procedimento penale  a  carico  di
 Viglino Erminia ed altro
 Reato  in  genere  -  Sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive -
    Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e  urbanistica
    -  Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento sanzionatorio
    previsto per analoghe o piu' gravi ipotesi di reato.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.5 del 29-1-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel  procedimento  penale  n.
 9088/93  r.g.n.r.  e  63/96  r.g.dib.  a  carico di Viglino Erminia e
 Domeniconi Guido.
   Letti gli atti del procedimento, osserva: con decreto di  citazione
 emesso  dal  p.m.  presso  la pretura circondariale di Savona Viglino
 Erminia e Domeniconi Guido erano tratti a giudizio davanti  a  questo
 pretore  per  rispondere (oltre che di due reati per i quali venivano
 ammessi all'oblazione) del reato di cui all'art. 20, lett. b),  legge
 n.  47 del 1985 per avere realizzato, quali committenti, un capannone
 in metallo ondulato, un manufatto in cemento e muratura sul lato  est
 dell'immobile,  in Cairo Montenotte. La difesa della Viglino chiedeva
 l'applicazione della pena di giorni cinque di arresto e L.  5.000.000
 di ammenda, con la sostituzione della pena detentiva in L. 375.000 di
 pena   pecuniaria   ed  eccependo  la  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 60, comma terzo, legge n. 689 del 1981  per  contrasto  con
 gli  artt.  3,  24  e  27  della  Costituzione  dove  non consente la
 sostituzione delle pene detentive per i reati previsti dalle leggi in
 materia urbanistica ed edilizia.
   In materia di  sostituzione  delle  pene  detentive,  gia'  in  due
 occasioni  la  Corte  costituzionale  ha  avuto  modo di affermare il
 principio per cui e' incostituzionale, per violazione  del  principio
 di  eguaglianza,  che  tra fattispecie che tutelano lo stesso bene la
 sostituzione sia consentita solo per alcune,  e  magari  proprio  per
 quelle  che  prevedono  la  condotta  piu' grave, e non per le altre,
 quelle che prevedono la condotta meno grave (Corte cost. n.  249  del
 1993 e n. 254 del 1994).
   Ora, non pare potersi dubitare del fatto che il bene tutelato dalle
 norme edilizie e urbanistiche e', almeno in senso lato, il patrimonio
 ambientale.
   Per la quasi totalita' dei reati in materia ambientale le pene sono
 sostituibili, anche in seguito ad un intervento specifico della Corte
 costituzionale  con  la  sentenza  n.  254  del  1994.  Si pensi, per
 esempio, alla normativa in tema di inquinamento idrico o in  tema  di
 rifiuti.  Se e' vero allora che la sostituzione e' ammessa per questi
 reati, non si vede perche' la stessa, in base al principio  affermato
 nelle  sentenze  nn.  249  del  1993 e 254 del 1994, non debba essere
 ammessa anche per i reati in materia  urbanistica  ed  edilizia  che,
 sostanzialmente,  tutelano  lo  stesso  bene giuridico, semplicemente
 sotto un altro aspetto. Ne' pare potersi fondatamente sostenere che i
 reati in materia edilizia e urbanistica siano piu' gravi degli  altri
 reati  ambientali  perche', indipendentemente dalle pene edittali, in
 concreto  realizzare  un  capannone  o  costruire  un  muretto  senza
 concessione    produce    sull'ambiente   effetti   certamente   meno
 pregiudizievoli di quanto non possa  fare  la  realizzazione  di  una
 discarica abusiva.
   Sussistono,  quindi,  tutti  i presupposti perche', in applicazione
 del  principio  gia'  affermato  dalla  Corte,  venga  dichiarata  la
 incostituzionalita' della norma denunciata per contrasto con l'art. 3
 della Costituzione.
   Ma l'irrazionalita' della attuale disciplina emerge anche spingendo
 l'analisi  al  di  fuori  delle  norme  che  tutelano  lo stesso bene
 giuridico.    Non  si  puo'  non  rilevare,  infatti,  come  oggi  la
 sostituzione  sia  consentita per reati che ledono beni giuridici che
 possono senz'altro considerarsi di maggior rilievo dell'ambiente,  ad
 incominciare proprio dalla vita umana, e quindi per reati piu' gravi.
   La  sostituzione  e',  per  esempio,  consentita  per  il  reato di
 omicidio colposo, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo  dell'art.
 7  del  c.p.p. e l'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689, e per
 il  reato   di   lesioni   colpose   per   violazione   delle   norme
 antiinfortunistiche,  proprio in seguito ad un intervento della Corte
 costituzionale con la sentenza n. 249 del 1993.
   In base alle suddette considerazioni, la questione di  legittimita'
 costituzionale appare pertanto non manifestamente infondata.
   La  rilevanza della questione emerge se si considera che la Viglino
 ha chiesto l'applicazione della pena,  con  sostituzione  della  pena
 detentiva  e  quindi  l'accoglimento  dell'eccezione  avrebbe effetti
 notevoli sulla sua situazione processuale concreta.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 5 febbraio 1948, n.  1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della  questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma terzo, della legge
 24 novembre 1981, n. 689 dove non consente la applicazione delle pene
 sostitutive  ai  reati  previsti  dalle  leggi  in materia edilizia e
 urbanistica, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale;
   Dichiara sospeso il procedimento penale in corso;
   Ordina  la  presente  ordinanza, letta alla pubblica udienza del 14
 novembre 1996, venga  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Cairo Montenotte, addi' 14 novembre 1996
                         Il pretore: Venegoni
 97C0052