N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1996
N. 6 Ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte nel procedimento penale a carico di Viglino Erminia ed altro Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive - Inapplicabilita' per i reati in materia di edilizia e urbanistica - Ingiustificata disparita' rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe o piu' gravi ipotesi di reato. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.5 del 29-1-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento penale n. 9088/93 r.g.n.r. e 63/96 r.g.dib. a carico di Viglino Erminia e Domeniconi Guido. Letti gli atti del procedimento, osserva: con decreto di citazione emesso dal p.m. presso la pretura circondariale di Savona Viglino Erminia e Domeniconi Guido erano tratti a giudizio davanti a questo pretore per rispondere (oltre che di due reati per i quali venivano ammessi all'oblazione) del reato di cui all'art. 20, lett. b), legge n. 47 del 1985 per avere realizzato, quali committenti, un capannone in metallo ondulato, un manufatto in cemento e muratura sul lato est dell'immobile, in Cairo Montenotte. La difesa della Viglino chiedeva l'applicazione della pena di giorni cinque di arresto e L. 5.000.000 di ammenda, con la sostituzione della pena detentiva in L. 375.000 di pena pecuniaria ed eccependo la illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma terzo, legge n. 689 del 1981 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione dove non consente la sostituzione delle pene detentive per i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia. In materia di sostituzione delle pene detentive, gia' in due occasioni la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare il principio per cui e' incostituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, che tra fattispecie che tutelano lo stesso bene la sostituzione sia consentita solo per alcune, e magari proprio per quelle che prevedono la condotta piu' grave, e non per le altre, quelle che prevedono la condotta meno grave (Corte cost. n. 249 del 1993 e n. 254 del 1994). Ora, non pare potersi dubitare del fatto che il bene tutelato dalle norme edilizie e urbanistiche e', almeno in senso lato, il patrimonio ambientale. Per la quasi totalita' dei reati in materia ambientale le pene sono sostituibili, anche in seguito ad un intervento specifico della Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 1994. Si pensi, per esempio, alla normativa in tema di inquinamento idrico o in tema di rifiuti. Se e' vero allora che la sostituzione e' ammessa per questi reati, non si vede perche' la stessa, in base al principio affermato nelle sentenze nn. 249 del 1993 e 254 del 1994, non debba essere ammessa anche per i reati in materia urbanistica ed edilizia che, sostanzialmente, tutelano lo stesso bene giuridico, semplicemente sotto un altro aspetto. Ne' pare potersi fondatamente sostenere che i reati in materia edilizia e urbanistica siano piu' gravi degli altri reati ambientali perche', indipendentemente dalle pene edittali, in concreto realizzare un capannone o costruire un muretto senza concessione produce sull'ambiente effetti certamente meno pregiudizievoli di quanto non possa fare la realizzazione di una discarica abusiva. Sussistono, quindi, tutti i presupposti perche', in applicazione del principio gia' affermato dalla Corte, venga dichiarata la incostituzionalita' della norma denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ma l'irrazionalita' della attuale disciplina emerge anche spingendo l'analisi al di fuori delle norme che tutelano lo stesso bene giuridico. Non si puo' non rilevare, infatti, come oggi la sostituzione sia consentita per reati che ledono beni giuridici che possono senz'altro considerarsi di maggior rilievo dell'ambiente, ad incominciare proprio dalla vita umana, e quindi per reati piu' gravi. La sostituzione e', per esempio, consentita per il reato di omicidio colposo, dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 7 del c.p.p. e l'abrogazione dell'art. 54 della legge n. 689, e per il reato di lesioni colpose per violazione delle norme antiinfortunistiche, proprio in seguito ad un intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 249 del 1993. In base alle suddette considerazioni, la questione di legittimita' costituzionale appare pertanto non manifestamente infondata. La rilevanza della questione emerge se si considera che la Viglino ha chiesto l'applicazione della pena, con sostituzione della pena detentiva e quindi l'accoglimento dell'eccezione avrebbe effetti notevoli sulla sua situazione processuale concreta.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 5 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 dove non consente la applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia edilizia e urbanistica, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dichiara sospeso il procedimento penale in corso; Ordina la presente ordinanza, letta alla pubblica udienza del 14 novembre 1996, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cairo Montenotte, addi' 14 novembre 1996 Il pretore: Venegoni 97C0052