Modalita' per il censimento degli autoveicoli delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.(GU n.25 del 31-1-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 2, comma 117, della citata legge n. 662/1996, in cui e' previsto che le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici provvedono a censire gli autoveicoli in dotazione; Decreta: Articolo unico Le amministrazioni civili dello Stato e gli enti pubblici non economici, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo 1997, dovranno comunicare al Provveditorato generale dello Stato la effettiva composizione del proprio parco autoveicoli secondo i criteri di classificazione (da art. 52 a art. 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada), con l'indicazione di tutti i dati di identificazione relativi a ciascun autoveicolo. In particolare, dovranno essere specificati: classe del veicolo; marchio di fabbrica e modello; targa di immatricolazione; cilindrata del motore in c.c.; anno di prima immatricolazione; chilometri percorsi; condizioni generali del veicolo; ufficio assegnatario. Le comunicazioni, corredate dei relativi elenchi, saranno trasmesse esclusivamente a cura delle competenti amministrazioni centrali, anche per quanto concerne gli autoveicoli assegnati agli uffici periferici. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo da parte dei competenti organi e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 1997 Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Ministro dei trasporti e della navigazione BURLANDO