REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1996, n. 45 

Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1989, n.
15 recante: Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi  e
servizi socio-assistenziali in favore dei minori.
(GU n.5 del 1-2-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         del 30 luglio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  19,  lettera a), della legge regionale 14 febbraio 1989, n.
15 e' sostituito dal seguente:
   a) una quota non inferiore al sessanta per cento dei fondi ad essi
assegnati dalla Regione, ai sensi della  legge  regionale  27  agosto
1982,  n. 69, per il finanziamento delle funzioni socio assistenziali
gia' di competenza regionale e di enti  di  assistenza  nazionale  ed
interregionali soppressi.
  La  spesa  relativa  per  il 1996 trova copertura finanziaria nello
stanziamento iscritto al capitolo 71521  dello  stato  di  previsione
della spesa per il medesimo esercizio finanziario.
  Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti
capitoli  dei pertinenti bilanci regionali i cui stanziamenti saranno
determinati dalle annuali leggi di bilancio  ai  sensi  dell'art.  10
della legge regionale n. 81/1977.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Abruzzo.
   Data a L'Aquila, addi' 29 giugno 1996
                              FALCONIO