Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta.(GU n.28 del 4-2-1997)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1996, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996, concernente le modalita' di cessione delle suddette nella versione "ordinaria" ed in quella "proof"; Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110; Decreta: Il contigente in valore nominale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta e' stabilito in complessive L. 45.325.000 pari a n. 45.325 pezzi di cui: L. 37.890.000 pari a n. 37.890 pezzi, per le monete nella versione "ordinaria"; L. 7.435.000 pari a n. 7.435 pezzi, per le monete nella versione "proof". Il presente decreto sara' trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1997 Il Ministro: CIAMPI