COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996 

  Direttive  per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe
degli acquedotti per l'anno 1997.
(GU n.28 del 4-2-1997)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo  1995,  n.  79,
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172;
  Visto   l'art.  9  del  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444,
convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici  1  agosto  1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, con
il quale e' stato approvato il metodo normalizzato previsto dall'art.
13 della legge n. 36/1994;
  Visto il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599,  che,  all'art.  2
comma 7, differisce al 28 febbraio 1997 il termine entro il quale gli
enti  locali  possono  deliberare  le  tariffe relativamente all'anno
1997;
  Vista la delibera in data 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995, con la quale questo Comitato  ha
formulato  direttive per la determinazione, in via transitoria, delle
tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;
  Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (in Gazzetta Ufficiale
n. 118 del  22  maggio  1996)  e  dell'8  maggio  1996  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996), concernenti - rispettivamente -
la  definizione  delle  linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'  e  l'istituzione  del  Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione di dette linee guida (NARS);
  Vista la delibera in data 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  176  del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato,
modificando  e  sostituendo  le  delibere  adottate  in   materia   -
rispettivamente  - il 21 ed il 29 dicembre 1995, ha dettato direttive
per la determinazione delle tariffe degli acquedotti e  di  fognatura
per  il  1996,  stabilendo al 1 settembre di detto anno la decorrenza
dei  relativi  aumenti  e  prevedendo  la   facolta'   di   procedere
all'esazione,  per  tali  eventuali  incrementi,  a  decorrere  dal 1
gennaio 1997;
  Vista la nota n. US/942 del  16  ottobre  1996,  con  la  quale  il
Ministero  dei lavori pubblici ha trasmesso una relazione sullo stato
di attuazione della citata legge n. 36/1994,  con  riferimento  tanto
agli  adempimenti  di  propria  competenza quanto agli adempimenti di
competenza regionale, rilevando come  la  complessiva  situazione  di
ritardo nella emanazione - da parte delle regioni - dei provvedimenti
di  delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e di definizione
delle forme giuridiche  di  cooperazione  tra  gli  enti  locali  per
l'organizzazione  delle  strutture  di  gestione non renda possibile,
nonostante la ricordata  approvazione  del  metodo  normalizzato,  il
passaggio  al regime tariffario previsto dagli articoli 13 e 14 della
legge di cui sopra alla data del 1 gennaio 1997 e  proponendo  quindi
di  prorogare  la  validita'  della disciplina transitoria rimessa al
CIPE;
  Viste le indicazioni in materia di  politica  tariffaria  contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1997;
  Tenuto  conto delle indicazioni formulate dal NARS nella seduta del
22 novembre 1996;
  Tenuto  conto  che,  con  nota  n.  490196 del 26 novembre 1996, il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   nel
condividere  la  bozza  di delibera predisposta dal citato Nucleo, ha
dichiarato di farla propria;
  Tenuto conto delle disposizioni in materia di finanza locale ed  in
particolare  delle disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Ritenuto che, nelle more della  piena  attuazione  della  legge  n.
36/1994   ed   in  considerazione  delle  determinazioni  in  materia
tariffaria gia' assunte per il 1996, non debba farsi luogo ad aumenti
tariffari ulteriori connessi alle attivita' di investimento e che non
debbano essere concesse, per il 1997, deroghe oltre  quelle  previste
da legge ed al punto 2.3 della presente delibera;
  Considerato  che  nella  citata  delibera del 26 giugno 1996 questo
Comitato si era riservato di prevedere  misure  nei  confronti  delle
regioni che non adottassero tempestivamente i provvedimenti attuativi
della legge n. 36/1994 sopra ricordati;
  Preso  atto  che  il  Ministro dei lavori pubblici, nel corso della
seduta tenuta dalla conferenza Stato-regioni il 7 novembre  1996,  ha
comunicato  di  aver  attivato la procedura per l'adozione dei poteri
sostitutivi, prevista dall'art. 19 della legge n. 36/1994;
  Udita la relazione svolta in seduta dal  Sottosegretario  di  Stato
all'industria, al commercio e all'artigianato;
  Acquisita   in   seduta  l'intesa  del  Sottosegretario  ai  lavori
pubblici;
                               Delibera:
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 31
dicembre 1997, gli enti interessati e le imprese  che  gestiscono  il
servizio,   nonche'   gli   uffici  provinciali  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato si attengono alle direttive di cui  alla
presente delibera.
1. Determinazione delle tariffe.
  Ai   fini   della   determinazione   della  tariffa  base,  nonche'
dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio  si
applicano  le  direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da
questo Comitato il 10 maggio 1995.
2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari.
  2.1. Per l'anno 1997 gli incrementi tariffari non debbono  superare
la  misura dell'1,4%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione
programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita'.
  2.2. I limiti di cui al punto precedente non valgono per  gli  enti
locali  dissestati  o  in situazioni strutturalmente deficitarie che,
con l'incremento  tariffario  cosi'  calcolato,  non  raggiungono  le
percentuali  di  copertura  obbligatoria  dei  costi  di gestione del
servizio.
  Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di  dimostrazione
del  tasso  di  copertura  definiti dal Ministero dell'interno con la
circolare del 20 dicembre  1994  n.  35,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale   n.   7  del  10  gennaio  1995,  e  successive  eventuali
modificazioni.
  2.3. Possono derogare ai limiti di cui al punto 2.1  gli  enti  che
gestiscano  anche  il  servizio  di  fognatura per le utenze civili e
siano abilitati a determinare le tariffe relative, purche'  i  limiti
di  cui  al  punto  medesimo  valgano  per  la  media ponderata degli
incrementi  tariffari  applicati  ai  servizi  acquedottistico  e  di
fognatura (utenze civili): a tali  fini  i  pesi  attribuiti  ai  due
citati  servizi sono pari, rispettivamente, all'82,4% (acquedotti) ed
al 17,6% (fognatura).
  2.4. Gli incrementi tariffari di cui al punto  1.1  sono  applicati
sulle  tariffe  vigenti,  purche'  le  stesse  non siano superiori ai
valori risultanti dall'attuazione delle direttive di cui all'allegato
1 della delibera del 26 giugno 1996 meglio specificata  in  premessa,
ovvero  sulle  tariffe rideterminate ai sensi del periodo successivo.
Qualora gli adeguamenti tariffari connessi  alla  revisione  relativa
all'anno  1996  non  siano stati effettuati entro i termini previsti,
gli stessi, purche' deliberati con distinto provvedimento nei termini
fissati per le determinazioni tariffarie 1997, avranno decorrenza dal
1 gennaio del 1997 stesso.
3. Remunerazione del capitale investito.
  La remunerazione del "capitale proprio" investito di cui  al  punto
1.4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995 e' calcolata secondo
le  prevalenti  condizioni  di  mercato  della  regione  in  cui sono
localizzati gli investimenti e comunque in misura non superiore al 7%
lordo.
4. Procedure.
  Si applicano le procedure precisate al  punto  4  della  richiamata
delibera del 10 maggio 1995.
                               Invita
il  Ministro dei lavori pubblici ad aggiornare, non appena possibile,
questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti regionali
previsti dalla legge n. 36/1994.
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 23 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18