MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 1997 

  Accertamento del periodo di irregolare  funzionamento  dell'ufficio
del pubblico registro automobilistico di Brescia.
(GU n.28 del 4-2-1997)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle
norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro
automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;
  Ritenuto che l'art. 1 della  citata  legge  assoggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi presso  il  pubblico  registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma,  della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto  il  decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato che per  le  imposte  di  cui  ai  sopracitati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692,  nonche'  dall'art.  1  della legge 9 luglio 1990, n. 187 in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti  rispettivamente  in sessanta giorni per gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto  del fatto che il mancato versamento delle imposte di
che trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro  automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in  materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito
con modificazioni nella legge 28  luglio  1961,  n.  770,  nel  testo
modificato  dalla  legge  2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla
legge 25 ottobre 1985, n. 592  contenente  norme  sulla  proroga  dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al  pubblico
registro automobilistico;
  Vista  la  nota  n.  3708/96  del  21 dicembre 1996 con la quale la
procura generale  della  Repubblica  presso  la  corte  d'appello  di
Brescia  ha  segnalato  l'irregolare  funzionamento  dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Brescia in data 20 dicembre 1996
(dalle ore 8,30 alle ore 10) per la partecipazione del  personale  ad
assemblea  sindacale  e,  conseguentemente,  il  mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione,  contabilizzazione
e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per  i  motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare
funzionamento del P.R.A. di Brescia in data 20 dicembre 1996.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 gennaio 1997
                                        Il direttore generale: ROMANO