MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine  controllata  "Candia  dei  Colli
Apuani" e proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.29 del 5-2-1997)

   Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Candia dei Colli Apuani", ha espresso parere  favorevole
al  suo  accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, la modifica del disciplinare di produzione  nel
testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica ed al disciplinare di  produzione  dovranno  essere  inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  entro  sessanta  giorni   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
  a denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani"
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani"
e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed  ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Candia dei Colli Apuani" amabile;
    "Candia dei Colli Apuani" secco;
    "Candia dei Colli Apuani" Vin Santo.
                               Art. 2.
   La  denominazione di origine controllata "Candia dei Colli Apuani"
riservata ai vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    "Candia dei Colli Apuani";
    Vermentino bianco: dal 70% all'80%;
    Albarola: dal 10% al 20%.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da soli o
congiuntamente, le uve dei vitigni Trebbiano toscano e Malvasia  fino
ad  un massimo del 20%, purche' la Malvasia Biancalunga non superi il
5%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve comprende la parte  di  territorio
del  Colli  Apuani idoneo alla produzione del vino dl cui all'art.1 e
precisamente  le  zone  viticole  dei  comuni  di  Carrara,  Massa  e
Montignoso, in provincia di Massa-Carrara.
   Tale  zona  e'  cosi  delimitata:  partendo  dal km. 378 sulla via
Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta  la
citta' di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane
che  costeggiano ad oriente il centro abitato, pervenuto in localita'
Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est
la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido  alla  confluenza
del  fosso  Colombera;  segue  poi verso sud la strada cha alla q. 46
piega  verso  nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellaro
q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada  per  falce  fino  ad
incrociare  Can.le della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione
prima lungo questi ed in localita' Romagnano a q. 33  per  la  strada
che  si  immette  al  q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue
verso tale localita' fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso
nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove, prosegue
verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di  Raglia
raggiunge  la  q.  35  dove  piega  verso  nord-ovest  per Raglia, la
lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia
la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso  nord-ovest  la
strada  che  passa  a  sud  dei  rilievi  del M. Castellaro e Barbuto
passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine  di
provincia,  lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del
Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q.
336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i
vertici su: Fontia (q. 353), il Grattarolo (q. 153), q. 359 e q.  300
(a  sud  di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente
del Can.le Gragnana ed all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro
abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q.  99  sulla
strada  per  Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver
attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge la
q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta  fino  a  S.
Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il
confine  comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e
sud, toccando le q. 305, 380, e 413 da dove segue una retta verso est
fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per
raggiungere  il  Can.le  della  Foce,  ridiscende  lungo  questi   e,
all'altezza  della  q. 125, allorche' il canale riceve come affluente
il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai  rilievi  a
nord  (q.  569-535),  il  limite segue una retta in direzione est-sud
fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il
sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge
l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul  F.
Frigido  (q.  54).  Da  q.  54 segue una retta in direzione sud-est e
raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa
verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa  direzione  una
retta  spezzata  che  passa  per  le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94
l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da  q.  94  segue  il
sentiero  che  in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e
raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta
che attraversa le q. 367, 213, e 381 per raggiungere  infine  sul  T.
Tascio  la  q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a
q. 723 sul confine di provincia  per  ridiscendere  verso  sud  lungo
questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest
fino  ad  incrociare  la  strada  statale  Aurelia  all'altezza della
stazione ferroviaria, al km 374,800 circa,  segue  quindi  la  strada
statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la
strada  per  Capanne ed a q. 44 quella che in direzione nord-ovest si
immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e  quindi  su  tale  via
verso  nord-ovest  raggiunge  il  km  378  da  dove  e'  iniziata  la
delimitazione.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  "Candia
dei  Colli  Apuani"  devono  essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed a vini derivati le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
in terreni collinari  calcareo-argillosi  o  argillosi-silicei  e  di
favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque  quelli
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E'  esclusa ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di  soccorso  per  non   piu'   di   due   interventi   annui   prima
dell'invaiatura.
   I  nuovi  impianti  ed  i  reimpianti  debbono prevedere un numero
minimo di 6.000 ceppi per ettaro ed una produzione media  di  kg  1,5
per ceppo.
   La  resa  massima  di  uva ad ettaro ammessa per la produzione dei
vini "Candia dei Colli Apuani" non deve essere superiore a 9  ton  in
coltura specializzata.
   Fermo  restando  il  limite  massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere
calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Candia  dei  Colli  Apuani" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, fermi restando i  limiti  resa  uva-vino  per  i
quantitativi  di  cui  trattasi,  purche'  la  produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
   La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere  superiore
al 70%.
   Qualora  superi  questo  limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
   Oltre il 75% decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
dei   vini   "Candia  dei  Colli  Apuani"  devono  essere  effettuate
all'interno  dell'intero  territorio  amministrativo  dei  comuni  di
Carrara, Massa e Montignoso.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Candia dei Colli Apuani" un titolo alcolometrico minimo naturale  di
10.5 gradi.
   Non   e'   consentita  l'aggiunta  di  anidride  carbonica.  Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche  leali  e
costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.
   I  vini  "Candia  dei  Colli  Apuani"  tipologia "amabile" possono
essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.
   E' consentito l'arricchimento nella misura  massima  di  un  grado
alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a d.o.c.
"Candia dei Colli Apuani" per le tipologie secco e amabile, con mosto
concentrato  ottenuto  da  uve  Vermentino  e  Albarola  prodotte nel
comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.
   Le  uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Candia dei Colli Apuani" possono essere  destinate  alla
produzione  della tipologia Vin Santo e debbono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,0%.
   Le operazioni di vinificazione del vino "Candia dei Colli  Apuani"
Vin  Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare,
prevede che le uve, dopo  aver  subito  un'accurata  cernita,  deveno
essere  sottoposte  ad  appassimento  naturale  in  locali  idonei, e
ammostate non prima del 1 dicembre dell'anno di raccolto e non  oltre
il   31   marzo   dell'anno   successivo;  e'  ammessa  una  parziale
disidratazione con aria ventilata e  deve  raggiungere  un  contenuto
zuccherino non inferiore al 27,0%.
   La  resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere
superiore al 35%.
   La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata "Candia dei Colli Apuani" Vin
Santo  debbono  avvenire  in  recipienti  di  legno  (caratelli)   di
capacita'  non  superiore  ai  5  ettolitri;  solo  al  momento della
campionatura puo' essere contenuto in altri recipieni.
   L'immissione al consumo del "Vin Santo" non  puo'  avvenire  prima
del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
                               Art. 6.
   I  vini  "Candia  dei  Colli  Apuani"  all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Candia dei Colli Apuani" amabile o abboccato:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore:  profumo  gradevole,  delicato,   leggermente   aromatico,
caratteristico;
    sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5,0 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Candia dei Colli Apuani" secco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;
    sapore:  asciutto,  talvolta  morbido, fruttato, pieno, armonico,
con retrogusto amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5,0 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro.
   E' prevista la tipologia frizzante.
   "Candia dei Colli Apuani" Vin Santo:
    colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
    odore: etereo, intenso, aromatico;
    sapore: dal secco all'amabile, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 (di cui  almeno
14,0 svolti e un minimo di 2,0 da svolgere);
    acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro;
    estratto secco netto minimo: 25 grammi per litro.
   E'  in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Sulle   bottiglie   e'  obbligatorio  riportare  in  etichetta  il
riferimento alla  tipologia  secco  o  asciutto.  E'  facoltativo  il
riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato puo'
essere   comunicato   che   il   prodotto   puo'  essere  soggetto  a
rifermentazione in bottiglia.
                               Art. 7.
   Nella designazione e presentazione del  vino  a  denominazione  di
origine  controllata  "Candia  dei  Colli Apuani" e' vietato l'uso di
qualificazioni aggiuntive diverse da  quelle  previste  dal  presente
disciplinare  di  produzione,  ivi compresi gli aggettivi "superiore,
riserva, extra, fine, scelto, selezionato" e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'
amministrative frazioni, aree, zone, localita', fattorie dalle  quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata nel precedente
art. 3, nel rispetto della normativa vigente.
   Sui recipienti  contenenti  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Candia  dei  Colli  Apuani" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.