AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

COMUNICATO

Regolamento concernente la determinazione delle modalita' dei criteri
e dei tempi relativi  ai  procedimenti  amministrativi  collegati  ad
attivita' contrattuali dell'Automobile club d'Italia.
(GU n.29 del 5-2-1997)

   Con deliberazione adottata dal consiglio  generale  il  15  aprile
1996  ed  approvata  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministro del tesoro,  in
data  22  novembre  1996,  l'Automobile Club d'Italia ha approvato il
seguente regolamento emanato ai sensi dell'art. 9 del regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              TITOLO I
             PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
   1.    Il    presente   regolamento   disciplina   i   procedimenti
amministrativi collegati alle attivita' contrattuali  dell'Automobile
Club   d'ltalia   in  conformita'  ai  principi  di  una  corretta  e
trasparente gestione dell'attivita' negoziale.
                               Art. 2.
                Deliberazioni in materia contrattuale
   1. Alla scelta del contraente per l'acquisto di beni,  prestazioni
di  servizi,  forniture  e  per  ogni  altra  attivita'  negoziale si
provvede  con  lo  svolgimento  di  apposite  procedure  ad  evidenza
pubblica  da  espletarsi  secondo  le modalita' ed i termini previsti
dalle disposizioni in vigore.
   2. Schemi dei contratti tipo e modelli standard dei bandi di  gara
e  degli  avvisi  di  aggiudicazione sono predisposti dalla Direzione
centrale   servizi   ammininistrativi   -   Ufficio   patrimonio    e
approvvigionamenti, ed approvati da parte del competente organo.
   3.  Nell'ambito  degli  indirizzi  e  dei  programmi  definiti dai
competenti  organi  dell'ACI,  il  provvedimento  di  addivenire   al
contratto,  la  decisione  sulla procedura di scelta del contraente e
sulle modalita' essenziali del contratto sono  attribuiti  all'organo
competente per valore.
   4.  A  tal  fine,  sulla  base  delle  richieste  inoltrate  dalle
direzioni  e  dagli  uffici  interessati,  l'ufficio   patrimonio   e
approvvigionamenti  formula  una proposta motivata per l'adozione del
provvedimento finale da parte dell'organo  competente,  corredata  da
apposita prenotazione di spesa ove prevista, nonche' dallo schema del
bando di gara e dal progetto di contratto.
                               Art. 3.
                       Pubblicita' delle gare
   1.   Entro   quarantacinque   giorni   dall'inizio  dell'esercizio
finanziario, l'ACI, con uno o piu' bandi di  gara  indicativi,  rende
noto  il  totale  delle  forniture  di  beni  e  servizi  che intende
aggiudicare nel corso dei dodici  mesi  successivi,  differenziandole
per tipologie merceologiche e categorie di servizi.
   2.  La  pubblicita'  dei  bandi  indicativi viene garantita con la
pubblicazione sul bollettino speciale dell'ACI e, eventualmente anche
per notizia, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,
per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.
   3. Ove il valore delle forniture di beni e servizi sia superiore a
750.000  ECU,  i  bandi  indicativi  di  cui al comma 1, sono inviati
tempestivamente  all'ufficio  delle  pubblicazioni  ufficiali   delle
Comunita'  europee. Della data di spedizione a detto ufficio e' fatta
menzione in sede di pubblicazione dei bandi medesimi  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana  e,  per  estratto,  su  due
quotidiani a diffusione nazionale e su un  quotidiano  a  particolare
diffusione regionale.
   4.  Per  assicurare  la  pubblicita'  delle  singole  gare,  l'ACI
pubblica  i  relativi  bandi  di  gara  ed  i  successivi  avvisi  di
aggiudicazione  sul  bollettino  speciale.  Per  le  gare  aventi per
oggetto forniture di beni e servizi di importo  superiore  a  200.000
ECU,   al   relativo  bando  di  gara  ed  al  successivo  avviso  di
aggiudicazione e' data pubblicita' secondo le modalita'  indicate  al
comma 3.
                               Art. 4.
                      Partecipazione alle gare
   1.  Le  domande  di  partecipazione alle gare possono effettuarsi,
oltre che per lettera, anche con telegramma, telefax o  telefono;  in
tali  ipotesi esse sono comunque confermate con lettera spedita prima
della scadenza del termine stabilito. In  caso  di  ritardo  postale,
qualora  le  procedure  di  selezione o di aggiudicazione siano state
avviate  nei  termini  preventivamente  comunicati,  la  domanda   di
partecipazione  non  potra'  essere  accolta.  Le  domande,  inoltre,
potranno  essere  consegnate  a  mano  direttamente  alla   Direzione
centrale    servizi    amministrativi    -   Ufficio   patrimonio   e
approvvigionamenti, che rilascera' apposita ricevuta.
   2.  L'ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti  esamina  in  via
preventiva le domande di partecipazione alle gare pervenute a seguito
della  pubblicazione  degli  appositi  bandi di gara, verificando che
siano state ricevute nei termini previsti e che siano corredate dalla
documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni nominative e  dai
bandi  di  gara.  In  caso  di tardiva presentazione della domanda di
partecipazione o di mancanza della documentazione richiesta l'ufficio
patrimonio e approvvigionamenti formula una  proposta  motivata  alla
competente  commissione scelta ditte per l'adozione dei provvedimenti
di esclusione delle ditte.
                               Art. 5.
                             Commissioni
   1. Con provvedimento del  Comitato  esecutivo  sono  istituite  le
seguenti commissioni:
    commissione scelta ditte;
    commissione di aggiudicazione;
    commissione di congruita';
    commissione tecnico - giuridica.
   2.  Ciascuna  commissione  e'  composta  da un presidente, quattro
membri titolari, cinque supplenti ed un segretario. Possono far parte
delle commissioni anche membri esterni all'ACI.
   3. I  componenti  delle  commissioni  restano  in  carica  per  un
quadriennio e possono essere riconfermati.
   4.  I  componenti  della  commissione scelta ditte non possono far
parte della commissione di aggiudicazione.
   5. La commissione scelta ditte e'  incaricata  di  procedere  alla
individuazione  delle  ditte  o  persone  da  invitare  alle  gare da
espletare mediante licitazione.
   6. La commissione scelta  ditte,  per  lo  svolgimento  delle  sue
funzioni,  si  avvale  di  appositi  elenchi predisposti dall'ufficio
patrimonio e approvvigionamenti contenenti:
    la  proposta motivata di procedere all'esclusione delle ditte nei
casi previsti dal comma 2 dell'art. 4;
    le ditte candidate a partecipare alla gara  con  le  informazioni
necessarie ad una valutazione di idoneita' delle ditte stesse;
    la documentazione prodotta dalle ditte.
   7. La commissione scelta ditte puo' altresi' avvalersi, allo scopo
di  assicurare  la  piu'  ampia  partecipazione  alle gare, dell'albo
fornitori  predisposto  ed  aggiornato  dall'ufficio   patrimonio   e
approvvigionamenti.
   8.  La  commissione  di  aggiudicazione,  nel  luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti  dall'avviso  d'asta  o  dalla  lettera  d'invito,
procede  all'apertura  degli  elenchi  contenenti  le offerte ed alla
conseguente aggiudicazione. Sono invitati ad assistere alla  riunione
i rappresentanti delle ditte concorrenti.
   9.  La commissione di congruita' e' incaricata di esprimere parere
sulla conguita' dei contratti di acquisto e di  permuta  di  immobili
nonche'  di  locazione  attiva  e  passiva  di  locali  di pertinenza
dell'ACI. Per la  formulazione  del  proprio  parere  la  commissione
procede secondo le modalita' previste nel Titolo II.
   10.  La  commissione  tecnico-giuridica ha il compito di procedere
alla revisione periodica  del  prezzo  dei  contratti  ad  esecuzione
periodica  o  continuata.  Tale revisione viene operata sulla base di
una istruttoria che tenga conto dei prezzi di riferimento  aggiornati
trimestralmente  secondo  quanto  previsto all'art. 44 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.
   11. Quando si procede con la  forma  dell'appalto-concorso  o  del
concorso   di   progettazione,   l'organo   che   delibera  autorizza
l'esperimento delle citate procedure e, ove  lo  ritenga  necessario,
provvede  alla  nomina  di una commissione composta da un presidente,
quattro membri ed un segretario. Il  presidente  e'  nominato  tra  i
dipendenti dell'ACI, membri della commissione possono essere nominati
soggetti  non  appartenenti  all'ACI  che,  per  la loro preparazione
scientifica o per l'attivita' professionale svolta, siano in grado di
valutare con competenza particolare le offerte presentate.
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
   1. In attesa dell'attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, cosi' come modificato dall'art. 44 della legge
23  dicembre  1994,  n. 724, la commissione tecnico-giuridica procede
all'istruttoria per la revisione dei prezzi anche  con  l'ausilio  di
esperti esterni.
                               Art. 7.
                        Stipula del contratto
   1.  I  contratti  sono  stipulati,  in  forma  pubblica o privata,
secondo le  disposizioni  di  legge  ed  anche  mediante  scambio  di
corrispondenza secondo l'uso del commercio.
   2.  I  contratti per i quali viene prescelta la fornitura pubblica
amministrativa, sono redatti da un funzionario dell'ACI, nominato dal
presidente dell'ente, che svolge la funzione di ufficiale rogante.
   3. L'ufficio patrimonio e approvvigionanienti cura la  tenuta  del
repertorio  e  gli  adempimenti  di  legge  concernenti  i  contratti
stipulati.
   4.  Il  dirigente  della Direzione centrale servizi amministrativi
sulla  base  dell'autorizzazione  ricevuta  dai   competenti   organi
dell'ente,  sottoscrive i contratti oggetto del presente regolamento.
Lo stesso dirigente puo'  rilasciare  apposita  delega  al  dirigente
l'ufficio  patrimomo  e  approvvigionamenti  per la sottoscrizione di
contratti determinati per importo ed oggetto.
                               Art. 8.
                              Cauzione
   1. Ai fini della partecipazione alle gare, l'ACI  puo'  richiedere
la  costituzione  di  un  deposito  cauzionale o il rilascio di altra
idonea  garanzia  da  parte  delle  ditte  concorrenti.  La  cauzione
prestata  e'  restituita alle ditte entro trenta giorni dalla data di
aggiudicazione  della  gara;  la  cauzione  rilasciata  dalla   ditta
aggiudicataria  puo'  essere  trattenuta  a  garanzia  degli obblighi
contrattuali sino alla  completa  esecuzione  del  contratto  stesso.
Parimenti,  l'amministrazione  procede  richiedendo  la  proroga o il
rinnovo, sino alla scadenza del termine contrattuale, della  garanzia
diversa   dalla   cauzione   eventualmente   prestata   dalla   ditta
aggiudicataria all'atto della partecipazione.
   2. Nel caso in cui non sia richiesta all'atto della partecipazione
alla gara, l'ACI richiede alla ditta aggiudicataria  la  costituzione
di un deposito cauzionale; o il rilascio di altra idonea garanzia.
                               Art. 9.
Lavori, provviste e servizi in economia. Interventi per la sicurezza
     e la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro
   1.  Possono  essere  eseguiti  in economia, nei limiti fissati per
ciascun oggetto rispettivamente per gli uffici periferici  e  per  la
sede  centrale, i lavori, provviste o servizi in economia deliberati,
con apposito provvedimento, dal Consiglio generale dell'ACI.
   2. I dirigenti gli uffici periferici sono delegati,  con  apposito
provvedimento del presidente dell'ACI, a provvedere per i lavori e le
provviste  che  si rendono necessari ai sensi della vigente normativa
che disciplina la sicurezza e la tutela della salute  dei  lavoratori
sul posto di lavoro.
                              Art. 10.
          Condizioni per l'adozione dei contratti di leasing
   1.  Il  ricorso  al  contratto  di  leasing  e' consentito, previa
delibera dell'organo competente ai sensi dell'art.  2,  nei  seguenti
casi:
    1.1.  quando  si  dimostri la convenienza economica rispetto alle
tradizionali tipologie di contratto;
    1.2. quando sussista la necessita' e  l'urgenza,  in  carenza  di
disponibilita'  finanziarie  in  conto  capitale, di disporre di beni
strumentali   indispensabili   per   il   conseguimento   dei    fini
istituzionali.
   2.  Tali  circostanze  debbono risultare da apposita relazione del
dirigente la Direzione centrale servizi amministrativi  d'intesa  con
le direzioni eventualmente interessate.
   3.  I  canoni  di  leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di
parte corrente del bilancio finanziario e l'importo del riscatto  del
bene  oggetto  del  contratto, e' a carico del competente capitolo di
spesa in conto capitale.
   4.  La  programmazione  e  le risultanze dell'attivita' di leasing
sono evidenziate nella relazione illustrativa  e  negli  allegati  al
bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
                              Art. 11.
                              Comodato
   1.  Il contratto di comodato e' consentito per un tempo definito e
solo nel caso in cui l'oggetto sia un bene materiale  ritenuto  utile
per  il conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI, fermo restando
l'accertamento  della  convenienza  economica.  La  circostanza  deve
risultare   da  relazione  sottoscritta  dal  dirigente  responsabile
dell'unita' interessata.
   2. I beni ricevuti  in  comodato  sono  rilevati  in  una  sezione
speciale  dei conti d'ordine dello stato patrimoniale e sono iscritti
al prezzo di mercato.
                              Art. 12.
                        Verifiche periodiche
   1. Il presidente dell'ACI nomina  un'apposita  commissione  ovvero
attribuisce   l'incarico   ad  un  ufficio  esistente  di  verificare
annualmente la funzionalita', la  trasparenza  e  la  speditezza  dei
procedimenti  disciplinati nel presente regolamento. Tale commissione
od ufficio propone ai competenti organi  dell'ente  l'adozione  delle
eventuali  misure  finalizzate  all'adeguamento  delle  procedure  ai
principi ed alle disposizioni di legge.
   2. I risultati delle verifiche di cui al  comma  precedente  e  le
eventuali  misure  adottate  in  esito  ad  esse  sono  illustrate in
un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
                              TITOLO II
                        CONTRATTI IMMOBILIARI
                              Art. 13.
                          Principi generali
   1. L'ACI, per la stipula dei contratti immobiliari e per  la  loro
successiva  gestione,  si avvale dei propri uffici. Per le necessarie
consulenze  tecniche  ed  attivita'  finalizzate  alla  manutenzione,
adattamento  e migliore conservazione del patrimonio immobiliare, gli
uffici si avvalgono di ACI-SOGEA S.p.a. sulla base della  convenzione
vigente che regolamenta i rapporti con l'ACI.
                              Art. 14.
           Locazioni passive ed acquisti. Fase istruttoria
   1.  Le  Direzioni  e/o  gli uffici dell'ACI inviano alla Direzione
centrale   servizi   amministrativi   -    Ufficio    patrimonio    e
approvvigionamenti,  le  richieste di locazione passiva e di acquisto
di immobili, motivando e documentando le specifiche necessita'.
   2.  Dopo  aver  verificato  l'esigenza  locativa  o  di   acquisto
l'ufficio  patrimonio  e approvvigionamenti incarica ACI-SOGEA S.p.a.
per le  necessarie  ricerche  immobiliari.  Le  competenti  direzioni
centrali  formulano,  su  richiesta  della Direzione centrale servizi
amministrativi - Ufficio patrimonio  e  approvvigionamenti,  il  loro
parere  in  merito  alla  idoneita'  e  funzionalita' della soluzione
immobiliare in tal modo individuata.
   3. ACI-SOGEA S.p.a. provvede alla compilazione  di  una  relazione
illustrativa   contenente   la   descrizione   delle  caratteristiche
teorico-funzionali  dell'immobile   individuato,   l'indicazione   di
eventuali  lavori  di adattamento da realizzare nonche' l'indicazione
dell'ammontare  del  canone  o  del  prezzo di acquisto, della durata
della locazione e delle eventuali spese condominiali. Alla  relazione
sara'  allegata apposita scheda tecnica. La scheda tecnica, compilata
e  sottoscritta  dal  proprietario  e  controfirmata  dal   dirigente
dell'ufficio   patrimonio   e   approvvigionamenti  e,  per  le  sedi
periferiche, dal dirigente dell'ufficio provinciale, dovra' contenere
tutte le specifiche tecniche relative all'immobile ed in particolare,
la conformita' dell'immobile alle prescrizioni di legge in materia di
prevenzione   incendi,   destinazione   d'uso   e   sicurezza.   Tale
documentazione,   corredata  da  copia  dei  pareri  delle  direzioni
centrali,  viene  trasmessa  al  presidente  della   commissione   di
congruita'  per  la  formulazione del prescritto parere. La relazione
verra' richiesta  dall'ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti  ad
ACI-SOGEA S.p.a. solo dopo aver acquisito i pareri di cui al comma 2.
                              Art. 15.
         Locazioni passive ed acquiste. Parere di congruita'
   1. La commissione formula il giudizio di congruita' tenendo conto,
in particolare, dei seguenti elementi:
    caratteristiche tecniche dell'immobile;
    zona urbanistica;
    costo  dell'immobile  rapportato  ai valori correnti di mercato e
valore locativo;
    eventuali lavori di adattamento da eseguire;
    destinazione cui dovra' essere adibito l'immobile.
   2. A seguito del parere di congruita' espresso dalla  commissione,
l'ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti,  previa approvazione da
parte dell'organo competente, invia  al  proprietario,  eventualmente
anche   per   il   tramite  del  dirigente  dell'ufficio  provinciale
interessato, lo schema di contratto per la successiva stipulazione.
   3. Nel caso in cui la commissione non pervenga  ad  un  parere  di
congruita' l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti, ove necessario,
puo'  procedere  ad  una nuova fase istruttoria che tenga conto delle
indicazioni suggerite dalla commissione stessa.
                              Art. 16.
                 Locazioni attive. Fase istruttoria
   1. In relazione ad immobili di proprieta' dell'ACI non utilmente e
direttamente utilizzabili, l'ufficio patrimonio e  approvvigionamenti
da'  incarico  ad  ACI-SOGEA S.p.a., di formulare una proposta per la
locazione attiva degli stessi a terzi, provvedendo in particolare:
    alla proposta di determinazione del  canone  di  locazione  annuo
sulla  base  dei  valori  di  mercato,  tenuto conto anche del valore
dell'immobile e della sua redditivita';
    alla compilazione di un'apposita scheda  tecnica,  contenente  la
descrizione   delle   caratteristiche   e   dei   requisiti   tecnici
dell'immobile oggetto della proposta di locazione attiva.
   2. Per la ricerca del conduttore  la  Direzione  centrale  servizi
amministrativi   -  Ufficio  patrimonio  e  approvvigionamenti,  puo'
avvalersi  di  ACI-SOGEA  S.p.a.  del  dirigente  dell'ufficio  della
provincia   o   del   responsabile   degli   uffici   di   assistenza
automobilistici alla frontiera in cui e' localizzato  l'immobile.  In
questo   caso   trasmette   apposita   delega  formale  al  dirigente
dell'ufficio  della  provincia  o  al  responsabile  dell'ufficio  di
assistenza   automobilistico   alla  frontiera  per  la  ricerca  del
conduttore,   con  l'incarico  di  verificare  l'affidabilita'  e  la
solvibilita' del conduttore  stesso  attraverso  la  richiesta  della
necessaria documentazione.
   3.   La   Direzione  centrale  servizi  amministrativi  -  Ufficio
patrimonio  e  approvvigionamenti,  trasmette  al  presidente   della
commissione di congruita', per la formulazione del prescritto parere,
i seguenti documenti:
    relazione illustrativa;
    scheda tecnica di cui all'art. 14.
                              Art. 17.
               Locazioni attive. Parere di congruita'
   1. La commissione formula il giudizio di congruita' tenendo conto,
in particolare, dei seguenti elementi:
    caratteristiche tecniche dell'immobile;
    zona urbanistica di locazione;
    costo  dell'immobile  rapportato  ai valori correnti di mercato e
valore locativo;
    eventuali lavori di adattamento da eseguire;
    destinazione cui dovra' essere adibito l'immobile da locare.
   2. A seguito del parere di congruita' espresso dalla  commissione,
l'ufficio  patrimonio  e  approvvigionanienti, previa approvazione da
parte dell'organo competente,  invia  al  conduttore,  anche  per  il
tramite  del  dirigente  di  cui  all'art.  15, comma 2, lo schema di
contratto per la successiva stipulazione.
   3. Nel caso in cui la commissione non pervenga  ad  un  parere  di
congruita' l'ufficio patrimonio e approvvigionamenti, ove necessario,
puo'  procedere  ad  una nuova fase istruttoria che tenga conto delle
indicazioni suggerite dalla commissione stessa.
                              Art. 18.
                         Delibera e stipula
   Per la deliberazione e la successiva  stipulazione  del  contratto
avente  per  oggetto  l'acquisto, la locazione attiva o passiva di un
immobile si applicano gli articoli 2 e 7 del presente regolamento.
                              Art. 19.
                Sublocazione e cessione del contratto
   1.  I  contratti  di   locazione   attiva   sono   stipulati   con
l'apposizione  della  clausola  di divieto di sublocazione e cessione
del contratto.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  prevedere  la
sublocazione  dell'immobile  e  della  cessione  del contratto previa
espressa autorizzazione da rilasciarsi caso per caso.
   2. I contratti di locazione passiva possono prevedere la  clausola
di sublocazione.
                             TITOLO III
                         CONTRATTI DI UTENZA
                              Art. 20.
                  Contratti in regime di monopolio
   1.  Alla stipulazione dei contratti relativi alle utenze di acqua,
luce, gas e telefono riferiti all'immobile presso  cui  l'ufficio  e'
insediato, puo' essere delegato il dirigente dell'ufficio stesso.
   Procedimento:  asta  pubblica;  riferimenti  normativi:  D.P.R. n.
696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato  al  procedimento:
ufficio  patrimonio;  durata  giorni:  100; decorrenza: dalla data di
autorizzazione  del  procedimento;  responsabile  del   procedimento:
dirigente D.C.S.A.
   Procedimento:  licitazione  privata; riferimenti normativi: D.P.R.
n.  696/1979  -  D.P.R.   n.   573/1994;   ufficio   interessato   al
procedimento:  ufficio  patrimonio;  durata  giorni: 120; decorrenza:
dalla data  di  autorizzazione  del  procedimento;  responsabile  del
procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento:  appalto  concorso; riferimenti normativi: D.P.R. n.
696/1979 - D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato  al  procedimento:
ufficio  patrimonio;  durata  giorni:  150; decorrenza: dalla data di
autorizzazione  del  procedimento;  responsabile  del   procedimento:
dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: trattativa privata; riferimenti normativi: D.P.R. n.
696/1979  -  D.P.R. n. 573/1994; ufficio interessato al procedimento:
ufficio patrimonio; durata giorni:  90;  decorrenza:  dalla  data  di
autorizzazione   del  procedimento;  responsabile  del  procedimento:
dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: servizi in economia; riferimenti  normativi:  D.P.R.
n.   696/1979   -   D.P.R.   n.   573/1994;  ufficio  interessato  al
procedimento: ufficio  patrimonio;  durata  giorni:  50;  decorrenza:
dalla  data  di  autorizzazione  del  procedimento;  responsabile del
procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: procedure aperte; riferimenti normativi:  D.Lgs.  n.
358/1992  -  D.Lgs. n. 157/1995; ufficio interessato al procedimento:
ufficio patrimonio; durata giorni: 150;  decorrenza:  dalla  data  di
autorizzazione   del  procedimento;  responsabile  del  procedimento:
dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: procedure ristrette; riferimenti  normativi:  D.Lgs.
n.   358/1992   -   D.Lgs.   n.   157/1995;  ufficio  interessato  al
procedimento: ufficio patrimonio;  durata  giorni:  210;  decorrenza:
dalla  data  di  autorizzazione  del  procedimento;  responsabile del
procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: concorso di  progettazione;  riferimenti  normativi:
D.Lgs.  n.  358/1992  -  D.Lgs.  n.  157/1995; ufficio interessato al
procedimento: ufficio patrimonio;  durata  giorni:  250;  decorrenza:
dalla  data  di  autorizzazione  del  procedimento;  responsabile del
procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento:   procedure   ristrette   accelerate;    riferimenti
normativi:   D.Lgs.   n.  358/1992  -  D.Lgs.  n.  157/1995;  ufficio
interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni:  160;
decorrenza:   dalla   data   di   autorizzazione   del  procedimento;
responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: procedure negoziate; riferimenti  normativi:  D.Lgs.
n.   358/1992   -   D.Lgs.   n.   157/1995;  ufficio  interessato  al
procedimento: ufficio patrimonio;  durata  giorni:  210;  decorrenza:
dalla  data  di  autorizzazione  del  procedimento;  responsabile del
procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento:   procedure   negoziate   accelerate;    riferimenti
normativi:   D.Lgs.   n.  358/1992  -  D.Lgs.  n.  157/1995;  ufficio
interessato al procedimento: ufficio patrimonio; durata giorni:  160;
decorrenza:   dalla   data   di   autorizzazione   del  procedimento;
responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.
  Procedimento:  comunicazione  motivi  di  esclusione   o   di   non
aggiudicazione; riferimenti normativi: D.Lgs. n. 358/1992 - D.Lgs. n.
157/1995;  ufficio  interessato  al procedimento: ufficio patrimonio;
durata giorni: 15; decorrenza: dalla data della richiesta  di  parte;
responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento: contratti immobiliari; riferimenti normativi: codice
civile  -  legge  n.  392/1978  - legge n. 154/1989 - L. n. 118/1985;
ufficio  interessato  al  procedimento:  ufficio  patrimonio;  durata
giorni:   180;   decorrenza:   dalla   data   di  autorizzazione  del
procedimento; responsabile del procedimento: dirigente D.C.S.A.
   Procedimento:   restituzione   del   deposito    cauzionale    per
partecipazione  alle  gare;  riferimenti  normativi: regolamento ACI;
uffici  interessati  al  procedimento:  ufficio  ragioneria,  ufficio
patrimonio;    durata    giorni:    30;    decorrenza:   dalla   data
dell'aggiudicazione;   responsabile   del   procedimento:   dirigente
D.C.S.A.
   Procedimento:  restituzione  del  deposito  cauzionale  ex art. 64
D.P.R. 696/79; riferimenti normativi: D.P.R. n. 696 del 1979;  uffici
interessati  al procedimento: ufficio ragioneria, ufficio patrimonio;
durata giorni: 30; decorrenza:  dalla  data  del  termine  finale  di
esecuzione  del  contratto;  responsabile del procedimento: dirigente
D.C.S.A.