MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 1997 

  Proroga  del  termine  per  il  pagamento  dell'onere  per la pesca
speciale dei molluschi con draga idraulica.
(GU n.30 del 6-2-1997)

                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963,  concernente  la  disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
riguardante  il  Piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale  26  luglio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto il decreto ministeriale 2  agosto  1996,  recante  misure  in
materia  di pesca dei molluschi bivalvi dal quale si evince uno stato
di sofferenza della risorsa;
  Considerato  il  permanere  dello  stato  di  crisi  della  risorsa
molluschi   bivalvi   per  cui  si  rende  necessario  il  successivo
provvedimento di proroga in considerazione delle esigenze prospettate
dalle categorie produttive colpite dalla  situazione  contingibile  e
urgente di cui e' cenno sopra che impedisce il regolare proseguimento
dell'attivita' lavorativa con conseguente diminuzione della capacita'
di reddito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il  termine  previsto  dall'art.  30,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 26 luglio 1995, per il pagamento dell'onere per la pesca
speciale dei molluschi con draga idraulica, e' prorogato al 30 giugno
1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: PINTO