REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1996, n. 68 

Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 1991, n. 16  "Norme  per
l'utilizzo  e  la  fruizione  del  Parco  naturale  del Gran Bosco di
Salbertrand"
(GU n.6 del 8-2-1997)

 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della regione Piemonte n. 37
                       dell'11 settembre 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  22  della  legge regionale 22 aprile 1991, n. 16 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 22. (Esercizio della pesca). -  1.  L'esercizio  della  pesca
nelle acque del Parco e' vietato.
  2.  E'  fatta  eccezione  per  gli allevamenti ittici e gli specchi
d'acqua destinati alla pesca sportiva, individuati con  deliberazione
dell'Ente  di  gestione.  La gestione di questi bacini e' regolata da
apposite convenzioni da  stipularsi  tra  l'Ente  di  gestione  ed  i
proprietari degli stessi.
  3.  Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano
la sanzione amministrativa da lire  30  mila  a  lire  300  mila;  la
sanzione  di cui al presente comma, nel caso di esercizio della pesca
al di fuori delle limitazioni poste dalle convenzioni di cui al comma
2, e' applicabile ai singoli individui esercitanti  la  pesca  ed  e'
maggiorata di dieci volte per i gestori dei bacini, che ne rispondono
in solido.".
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 4 settembre 1996
                                GHIGO