Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.44 del 22-2-1997)
Con decreto ministeriale n. 22068 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo Componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo Ene, con sede in Genova e unita' di Legnano (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22069 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, con sede in Varese e unita' di Varese, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 giugno 1994 al 1 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1994 al 1 giugno 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22070 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo Componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo Ene, con sede in Genova e unita' di Genova e Milano, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22071 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prosidea, con sede in Torino e unita' di Favria (Torino), per un massimo di 7 dipendenti e Novi Ligure (Alessandria), per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 12 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22072 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industrial Technologies Italia, con sede in Castellalto (Teramo) e unita' di Castellalto (Teramo), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 ottobre 1996 al 3 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 aprile 1997 al 3 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22073 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.S.E. - Officine Meccaniche Sant'Emilio, con sede in Teramo e unita' di Teramo, zona industriale S. Atto, per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22074 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piacenza veicoli industriali, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruzione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22075 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fages, con sede in Milano e unita' di Bertinoro (Forli'), per un massimo di 16 dipendenti, deposito di Gaggiano (Milano), per un massimo di 3 dipendenti e Forlimpopoli (Forli'), per un massimo di 4 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1996 al 28 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 aprile 1997 al 28 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22076 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cos.Met., con sede in Caselle Torinese (Torino) e unita' di Caselle Torinese (Torino), per un massimo di 13 dipendenti e Monticchio Bagni fraz. di Rionero in V. (Potenza), per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1996 al 1 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 gennaio 1997 al 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22077 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica di Leini', con sede in Torino e unita' di Rivoli (Torino), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1996 al 4 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22078 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.C.F., con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Beinasco (Torino), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 febbraio 1997 al 7 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22079 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Bertellino, con sede in Mathi Canavese (Torino) e unita' di Mathi Canavese (Torino), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22080 del 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MBM Meregaglia, con sede in Milano e unita' di Trezzano (Milano), per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22081 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano (Avellino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Prometal Italia, con sede in Napoli e unita' di Luogosano (Avellino), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22082 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1996 al 1 settembre 1996, della ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ind., con sede in Manoppello (Pescara) e unita' di Manoppello (Pescara) e Pontecorvo (Frosinone), per il periodo dal 2 marzo 1996 al 1 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 2 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22083 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e unita' di Cantieri di Napoli (Napoli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bacini napoletani, con sede in Napoli e unita' di Cantieri di Napoli (Napoli), per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22084 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri del Mediterraneo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22085 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Seletecnica, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 15 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22086 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcotex, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1996 con decorrenza 1 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 1 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22087 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Micromax-Simac, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unita' di Beregazzo con Figliaro (Como) e Gessate (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22088 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. ABB Sace, con sede in Bergamo e unita' di S. Martino in Strada (Lodi). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Sace, con sede in Bergamo e unita' di S. Martino in Strada (Lodi), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22089 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22090 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Aster associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aster associate termoimpianti, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), e unita' di Cinisello Balsamo (Milano), Milano e S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22091 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 febbraio 1995 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Barilla alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unita' di Cagliari. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unita' di Cagliari, per il periodo dal 16 febbraio 1995 al 15 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1994 con decorrenza 16 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 agosto 1995 al 15 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1995 con decorrenza 16 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 febbraio 1996 al 15 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 16 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1996 con decorrenza 16 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22092 del 3 febbraio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Same, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 26 giugno 1996 al 25 dicembre 1996. Con decreto ministeriale n. 22093 del 3 febbraio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edi.Me. Edizioni Meridionali, con sede in Napoli e unita' di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Roma e Salerno, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 27 gennaio 1997. Con decreto ministeriale n. 22094 del 3 febbraio 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Nuova editoriale tipografica, con sede in Bolzano e unita' di Bolzano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova editoriale tipografica, con sede in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 15 febbraio 1996 al 14 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 agosto 1996 al 14 febbraio 1997.