MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 30 gennaio 1997 

  Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina  di  San
Bernardino sita nel comune di Urbino.
(GU n.44 del 22-2-1997)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista la legge 29 giugno  1939  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio  decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977  n.
616, art. 82;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei  conti  il  18  giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il
quale sono state delegate all'on.  Sottosegretario  di  Stato  Willer
Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno
1939, n. 1497;
  Visto  il  provvedimento del 31 ottobre 1996, notificato al sindaco
del comune di Urbino in data 2 novembre 1996 con il quale  a  seguito
di  numerosi  esposti  ed  interrogazioni parlamentari e valutati gli
elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 8  della  citata  legge  n.
1497/1939  sono  stati  sospesi  i  lavori in atto nella localita' S.
Bernardino finalizzati all'ampliamento del cimitero di S.  Bernardino
poiche' compromissivi delle valenze ambientali dell'area interessata;
  Vista  la  nota  n.  16026  del  21  novembre  1996 con la quale la
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle Marche ha
formulato una proposta di ampliamento  di  vincolo  paesaggistico  ai
sensi  della  legge  n.  1497/1939  per la collina di San Bernardino,
ricadente nel comune di Urbino,  e  cosi'  delimitata:  "dall'innesto
della  strada comunale n. 40 del Caldese con la Strada vicinale degli
Zoccolanti sino all'intersezione con la strada  Comunale  n.  43  del
cimitero  di  San  Bernardino  seguendo il muro di cinta del cimitero
esistente sino a quota m 419,07 e seguendo  la  linea  di  quota  che
partendo dalla succitata quota arriva sino a quota m 432,74";
  Considerato  che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa
alla nota sopracitata  nel  trasmettere  tutti  gli  atti  idonei  ad
avviare  la  procedura  di  imposizione  del  vincolo  ha rilevato le
pregevoli valenze culturali e paesaggistiche della stessa zona;
  Considerato che il sito predetto costituisce  parte  integrante  di
uno  dei panorami piu' belli e piu' noti della citta', immediatamente
a ridosso dei boschi della Cesana, che rivestono notevolissimo valore
ambientale per la loro integrita' sotto il  profilo  naturalistico  e
panoramico;
  Considerato  che la parte sommitale della collina e' caratterizzata
dalla volumetria del  complesso  architettonico,  gia'  vincolato  ai
sensi  della  legge  n. 1089/1939, conosciuto anche come Mausoleo dei
Duchi,  costituito  dall'antica  chiesa  suburbana  di  San   Donato,
risalente  al  XIII  secolo,  e  dalla  chiesa  rinascimentale di San
Bernardino, con annesso convento; concepita come chiesa conventuale e
insieme sepolcrale o, proprio come mausoleo di Federico, la chiesa di
S. Bernardino, che accoglie la tomba del duca  Federico  e  del  duca
Guidobaldo  I, per le misurate proporzioni delle parti e la raffinata
ed essenziale decorazione, e' uno dei  monumenti  piu'  significativi
fra  quelli voluti dalla famiglia Montefeltro ed occupa una posizione
di  rilievo  tra  le  poche  opere  rimaste  dell'architetto   senese
Francesco di Giorgio Martini;
  Considerato  che nella zona piu' strettamente collegata al Convento
insiste gia'  un  vincolo  paesaggistico  ai  sensi  della  legge  n.
1497/39, imposto con decreto ministeriale 4 dicembre 1964;
  Considerato  che,  per  quanto sopra esposto, appare indispensabile
ampliare tale vincolo alla restante collina sia per la  sua  funzione
di  punto  di belvedere, che consente la visione del pregevole centro
storico  di  Urbino,  sia  per  il  valore  estetico  e  tradizionale
rappresentato   dal   complesso   di   San   Bernardino  in  rapporto
all'ambiente circostante, costituito  da  un  delicato  paesaggio  di
colline, campi coltivati, gruppi di alberi;
  Considerato  che dal sopralluogo effettuato da un ispettore tecnico
in data 6 dicembre 1996 e' emersa la pregevolezza ambientale del sito
sopradescritto e la sua  valenza  storica  rispetto  alla  citta'  di
Urbino;
  Rilevata  pertanto  la  necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento  di  tutela  che  garantisca
un'efficace   salvaguardia   delle  pregevoli  valenze  ambientali  e
architettoniche sopradescritte;
  Considerato che il comitato di settore per i beni archeologici e il
comitato di settore  per  i  beni  ambientali  e  architettonici  del
Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali e ambientali riuniti in
seduta congiunta in data  16  dicembre  1996  hanno  espresso  parere
favorevole   alla   proposta  di  vincolo  formulata  dalla  predetta
soprintendenza;
                              Decreta:
  La collina di San Bernardino sita nel comune di Urbino, cosi'  come
sopra  perimetrata  e'  dichiarata  di notevole interesse pubblico ai
sensi della legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  ed  in  applicazione
dell'art.  82  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616,  ed  e'  pertanto  soggetta  a  tutte  le  disposizioni
contenute  nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica.  La  soprintendenza  per  i  beni
ambientali  e  architettonici di Ancona provvedera' a che copia della
Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto  venga  affissa  ai
sensi  e  per  gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo
del comune interessato e che copia della Gazzetta  Ufficiale  stessa,
con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga  depositata presso i
competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                  Il Sottosegretario di Stato: BORDON
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 36