N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 febbraio 1997
N. 4 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 17 febbraio 1997 (della regione Emilia-Romagna) Finanza regionale - Determinazione del segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) presso il Ministero dei lavori pubblici - Rifiuto di accredito alla regione Emilia-Romagna dei fondi risultanti da economie nel tempo realizzate nella gestione delle leggi di settore (nn. 25/1980, 94/1982, ecc.), rispetto ai limiti di impegno consentiti alla regione, sino al 1995, destinati dalla regione, con deliberazione della giunta 18 aprile 1995, n. 14448, all'esecuzione di interventi per l'edilizia agevolata finanziati con contributi individuali - Negata utilizzabilita', inoltre, degli ulteriori fondi risultanti da economie, realizzate e di prevista realizzazione, rispettivamente, per gli anni 1996 e 1997 - Contestata invasivita' di tale provvedimento in quanto basato su una errata interpretazione dell'art. 2 della legge sull'edilizia residenziale pubblica 17 febbraio 1992, n. 179, secondo il quale delle suddette giacenze ed economie regionali non tutte, come ritenuto dal segretario del C.E.R., ma solo quelle che non riuscissero a trovare diretta utilizzazione da parte della regione assegnataria, sarebbero dovute confluire nel previsto circuito di nuova programmazione statale e regionale - Conseguente violazione dei precetti costituzionali che non consentono che la regione sia privata delle risorse previste dalla legge come necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia - Richiamo alla sentenza n. 27/1996. (Determinazione del segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111). (Cost., artt. 118 e 119; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2).(GU n.11 del 12-3-1997 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore Antonio La Forgia, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 28 gennaio 1997 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5; contro il presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato rifiutare l'accredito alla regione Emilia-Romagna dei fondi risultanti da economie sino al 1995, da essa destinati all'esecuzione degli interventi per l'edilizia agevolata finanziati con contributi individuali, richiesto con la propria nota del 27 settembre 1996, n. 25810 (doc. 2), necessari per l'esercizio delle proprie funzioni costituzionali, e di negare l'utilizzabilita' degli ulteriori fondi risultanti da economie per l'anno 1996 e 1997; nonche' per il conseguente annullamento della determinazione del segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111 (doc. 3), pervenuta alla ricorrente regione il 10 dicembre 1997; per violazione dell'art. 118, comma primo, e 119 della Costituzione, anche in relazione ai disposti dell'art. 2, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 179, e delle altre leggi che disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o La presente controversia coinvolge interventi rientranti nell'ampio ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ambito ricompreso - come ha di recente confermato la sentenza n. 27 del 1996 di codesta ecc.ma Corte costituzionale - nelle funzioni costituzionali delle regioni (ad eccezione, come rilevato nella citata sentenza, della fase relativa alle assegnazioni degli alloggi, comunque estranea alla questione qui proposta), e precisamente in parte nell'urbanistica, in parte nei lavori pubblici (mentre per taluni aspetti potrebbe farsi altresi' riferimento all'assistenza sociale). Nello svolgimento delle proprie funzioni, ed a termini di quanto previsto dalla specifica legislazione del settore, la regione Emilia-Romagna ha tra l'altro assunto la deliberazione della Giunta regionale del 18 aprile 1995, n. 1448 (doc. 4), con la quale essa destinava le disponibilita' derivanti dalle economie realizzate via via nella gestione delle leggi di settore, rispetto ai limiti di impegno consentiti alla regione. Tali economie risultavano accertate fino a tutto il 31 dicembre 1994 in oltre lire 25 miliardi (v. p. 21 delibera Giunta regionale n. 1448/1995), mentre risultavano soltanto previste (in oltre 16 miliardi) per quanto riguarda gli anni 1995, 1996 e 1997. La facolta' di utilizzare tali somme deriva, in particolare, dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che al secondo comma consente alle regioni di utilizzare le somme occorrenti "per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore" della predetta legge. Conviene sottolineare che la formulazione ora citata era stata introdotta nel testo normativo dal d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398, in accoglimento di una richiesta formulata dalle regioni stesse, e che con essa viene data priorita' agli interventi direttamente fatti dalle regioni con i fondi gia' disponibili rispetto al reinserimento degli stessi fondi in un circuito di nuova programmazione regionale e nazionale. Precisamente, infatti, il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 179/1992 dispone si' che "i fondi a valere sull'art. 4-bis del d.-l. 12 settembre 1983, n. 462, (cioe' le quote di finanziamento delle leggi di settore non ancora utilizzate dalle regioni)... sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER" ma soltanto dopo aver da tali fondi sottratto le somme occorrenti per far fronte a talune voci di spesa specificamente indicate, ed in particolare dopo avervi sottratto, come sopra detto, "le somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". Assunta la deliberazione n. 1448/1995, la regione Emilia-Romagna provvedeva con nota del 27 settembre 1996 a richiedere al segretario generale del CER l'accredito dei fondi necessari mediante utilizzo delle economie fino al 1995, riservandosi di richiedere con successive note l'accredito dei fondi relativi al 1996 ed al 1997. A tale richiesta il segretario generale del CER rispondeva con la propria determinazione del 28 novembre 1996, n. 5111, con la quale - sulla base di una oscura ed a giudizio della ricorrente regione Emilia-Romagna del tutto infondata interpretazione dei disposti della legge n. 179/1992 - rifiutava definitivamente l'accredito delle economie maturate dopo il 31 dicembre 1991, e sottoponeva ad un onere di "rimodulazione" della stessa delibera regionale n. 1448/1995 l'accredito delle economie maturate sino al 31 dicembre 1991. Senonche', tale atteggiamento, contrastante con la legge, compromette l'esercizio delle funzioni costituzionali della regione, ledendone arbitrariamente l'autonomia, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'art. 118, primo comma, e 119 della Costituzione in connessione con la legislazione ordinaria del settore. Come detto in narrativa, la determinazione del 28 novembre 1996, n. 5111, del segretario generale del CER rifiuta definitivamente alla regione Emilia-Romagna l'accredito delle economie maturate dopo il 31 dicembre 1991, e sottopone ad un onere di "rimodulazione" della stessa delibera regionale n. 1448/1995 l'accredito delle economie maturate sino al 31 dicembre 1991. Cio' la contestata determinazione opera sulla base di una propria del tutto soggettiva interpretazione del disposto dell'art. 2 della legge n. 179/1992, interpretazione che ha come filo conduttore la tesi che tale disposto abbia riportato tutte le giacenze ed economie regionali al circuito di nuova programmazione statale e regionale, e che comporta la completa vanificazione del meccanismo in realta' previsto da tale legge, che voleva riassegnati a tale circuito soltanto i fondi che non riuscissero a trovare diretta utilizzazione da parte della regione gia' assegnataria. La determinazione del CER si apre con la perentoria affermazione secondo la quale l'art. 2 della legge n. 179/1992 avrebbe "destinato alla programmazione 1992/1995 tutte le giacenze dell'edilizia agevolata provenienti da stanziamenti in annualita'", nell'ambito di un nuovo circuito programmatorio CER-regioni. Tale perentoria affermazione non tiene il minimo conto del fatto che, in realta', la disposizione in questione imprime la destinazione indicata a quanto resti dopo avervi sottratto alcune voci, ed in particolare, come detto in narrativa, "le somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". In pratica, la legge prevede un meccanismo alternativo di utilizzazione di dette somme: in primo luogo esse possono essere utilizzate per i provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata, e cio', si badi bene, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge del 1992 (e del decreto-legge correttivo del 1993, che ha precisato come detto la disposizione); in secondo luogo, ed in quanto non siano state utilizzate per talo scopo ne' per gli altri previsti dalla stessa legge, esse confluiscono nel fondo per le nuove programmazioni secondo il circuito generale CER-regioni. Del tutto infondata risulta percio', in questo contesto, la tesi di seguito enunciata dalla determinazione del CER n. 5111/1995, secondo cui "in conseguenza, con l'entrata in vigore di dette norme, non puo' piu' trovare applicazione quanto disposto dall'art. 5-bis della legge n. 118/1985, per i finanziamenti in annualita' previsti dall'art. 9 della legge n. 25/1980 e dall'art. 2, comma 12, della legge n. 94/1982, ne' puo' essere consentita, ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 637/1983, l'utilizzazione delle economie realizzate secondo le modalita' dello stesso articolo". Con tale tesi, in pratica, il CER considera non piu' operativi i meccanismi di utilizzazione e destinazione della spesa previsti dalle leggi di settore in vigore. Ma tale tesi manca di qualunque base testuale (ed anzi, essa e' contraddetta dal terzo comma dello stesso art. 2 della legge n. 179/1992, che espressamente dispone che "per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al secondo comma si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5-bis del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito... dalla legge 5 aprile 1985, n. 118"), e l'unico suo significato sta nel tentativo di paralizzare l'operativita' della disposizione che consente alle regioni di utilizzare in via diretta i fondi ad esse assegnati, con priorita' rispetto alla reimmissione degli stessi fondi in un nuovo circuito di programmazione nazionale. Avendo eliminato il canale dell'utilizzo diretto, ed arbitrariamente portato tutte le economie al circuito di nuova programmazione Stato-regioni, coerentemente (ma cionondimeno erroneamente) il CER afferma che "le economie accertate al 31 dicembre 1991... costituiscono... disponibilita' da destinare alla programmazione 1992/1995, in conformita' agli indirizzi generali fissati dal CIPE con la delibera in data 16 marzo 1994". Come si vede, il CER non nega che tali economie siano disponibili per le regioni, ma le riporta nel circuito della nuova programmazione del CIPE, gia' realizzatasi con la delibera del 1994 ora citata. Sin qui, comunque, anche la determinazione del CER non nega che le economie realizzate al 1991 possano essere sin d'ora utilizzate dalla regione Emilia-Romagna, sia pure richiedendo una "rimodulazione" della deliberazione n. 1448/1995. Senonche', sulla base dell'interpretazione esposta, e gia' di per se' inaccettabile, il CER procede poi ad una ulteriore opera di restrizione dei fondi utilizzabili da parte delle regioni, distinguendo le economie realizzatesi fino a tutto il 1991, a certe condizioni utilizzabili attualmente dalla regione, da quelle realizzate nel 1992, ed entrambe da quelle realizzatesi per gli anni successivi. Le economie realizzate sulla annualita' 1992, infatti, costituirebbero "oggetto di risorse da destinare, a legislazione vigente, alle future programmazioni CER-CIPE": negando cosi' sia che esse possano essere direttamente utilizzate dalle regioni, sia che esse possano essere utilizzate dalle regioni nell'ambito della programmazione CER-CIPE 1992/1995. Senonche', entrambi i dinieghi sono infondati ed illegittimi, ed il primo contrasta in particolare con la diretta facolta' di spesa regionale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 179/1992, mentre il secondo e' del tutto privo di agganci normativi, e contrasta con il tenore chiaro della disposizione, che non fa alcuna distinzione di annualita'. Non meno gravi, illegittime e lesive sono le considerazioni destinate dal segretario del CER alle economie realizzate negli anni successivi. Secondo la determinazione qui contestata, infatti, tali economie "slittate dalle rispettive leggi finanziarie e di bilancio, alla scadenza di ciascun limite di impegno, non possono, anch'esse, essere utilizzate per la quantificazione delle risorse da destinare alle future programmazioni, in quanto l'iscrizione in bilancio sara' disposta per l'ammontare effettivamente erogato". Tale specifica determinazione, anzi, e' ancor piu' grave di quelle relative alle economie realizzatesi per gli anni precedenti. Se infatti per quelle fino al 1991 il CER vincolava essenzialmente il modo di utilizzo (richiedendolo nell'ambito della programmazione CER-CIPE 1992/1995), e per quelle relative al 1992 anche il quando dell'utilizzo (legandolo alle future programmazioni), per quelle relative agli anni successivi si nega addirittura l'esistenza finanziaria - e quindi l'utilizzabilita' in assoluto - delle economie stesse. Ora, a parte le oscurita' - quale quella relativa ad una "iscrizione in bilancio" concepita come futura di somme che parrebbero aver gia' dovuto essere iscritte nei bilanci relativi a ciascun anno - e' evidente qui come l'art. 2, comma 2, della legge n. 179 risulti violato in blocco: non solo nella facolta' in esso contenuta per le regioni di disporre direttamente delle proprie economie, ma persino nella destinazione generale di tali economie al settore dell'edilizia agevolata, destinazione la cui fissazione e' l'oggetto principale della disposizione. Cosi' facendo, ad avviso della ricorrente regione, la nota del segretario CER viola la legge n. 179 del 1992 e viola altresi' - non consentendo l'utilizzo delle risorse previste dalla legge come necessarie per lo svolgimento delle funzioni costituzionali - gli artt. 118, primo comma, e 119 della Costituzione.
Tutto cio' premesso, la ricorrente regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato rifiutare l'accredito alla regione Emilia-Romagna dei fondi risultanti da economie sino al 1995, da essa destinati all'esecuzione degli interventi per l'edilizia agevolata finanziati con contributi individuali, richiesto con la propria nota del 27 settembre 1996, n. 25810, necessari per l'esercizio delle proprie funzioni costituzionali, e di negare l'utilizzabilita' degli ulteriori fondi risultanti da economie per l'anno 1996 e 1997; nonche' conseguentemente annullare la determinazione del segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111, per violazione delle regole costituzionali e di legislazione ordinaria attuativa indicate in premessa. Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi Padova-Roma, addi' 4 febbraio 1997 97C0181