N. 4 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 febbraio 1997

                                 N. 4
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 17 febbraio 1997 (della regione Emilia-Romagna)
 Finanza  regionale  -  Determinazione  del  segretario  generale  del
    Comitato  per l'edilizia residenziale (C.E.R.) presso il Ministero
    dei  lavori  pubblici  -  Rifiuto  di   accredito   alla   regione
    Emilia-Romagna   dei   fondi  risultanti  da  economie  nel  tempo
    realizzate nella gestione delle leggi  di  settore  (nn.  25/1980,
    94/1982,  ecc.),  rispetto  ai  limiti  di impegno consentiti alla
    regione, sino al 1995, destinati dalla regione, con  deliberazione
    della   giunta   18  aprile  1995,  n.  14448,  all'esecuzione  di
    interventi per  l'edilizia  agevolata  finanziati  con  contributi
    individuali  -  Negata  utilizzabilita',  inoltre, degli ulteriori
    fondi  risultanti  da   economie,   realizzate   e   di   prevista
    realizzazione,  rispettivamente,  per  gli  anni  1996  e  1997  -
    Contestata invasivita' di tale provvedimento in quanto  basato  su
    una  errata  interpretazione dell'art. 2 della legge sull'edilizia
    residenziale pubblica 17 febbraio 1992, n. 179, secondo  il  quale
    delle  suddette  giacenze  ed  economie  regionali non tutte, come
    ritenuto dal  segretario  del  C.E.R.,  ma  solo  quelle  che  non
    riuscissero a trovare diretta utilizzazione da parte della regione
    assegnataria,  sarebbero dovute confluire nel previsto circuito di
    nuova programmazione statale e regionale - Conseguente  violazione
    dei  precetti costituzionali che non consentono che la regione sia
    privata delle risorse previste dalla legge come necessarie per  lo
    svolgimento  delle  proprie  funzioni  in  materia - Richiamo alla
    sentenza n. 27/1996.
 (Determinazione del segretario generale del Comitato  per  l'edilizia
    residenziale  presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  del 28
    novembre 1996, n. 5111).
 (Cost., artt. 118 e 119; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 2).
(GU n.11 del 12-3-1997 )
   Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna,
 in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore  Antonio
 La  Forgia,  autorizzato  con deliberazione della Giunta regionale n.
 68 del 28 gennaio 1997 (doc. 1), rappresentata e  difesa  -  come  da
 procura  a  margine  del  presente atto - dagli avvocati Giandomenico
 Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in  Roma
 presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5;
   contro   il   presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  per  la
 dichiarazione che non spetta allo Stato  rifiutare  l'accredito  alla
 regione Emilia-Romagna dei fondi risultanti da economie sino al 1995,
 da  essa  destinati  all'esecuzione  degli  interventi per l'edilizia
 agevolata finanziati con contributi  individuali,  richiesto  con  la
 propria  nota del 27 settembre 1996, n. 25810 (doc. 2), necessari per
 l'esercizio  delle  proprie  funzioni  costituzionali,  e  di  negare
 l'utilizzabilita'  degli  ulteriori  fondi risultanti da economie per
 l'anno 1996 e 1997;
   nonche' per il conseguente annullamento  della  determinazione  del
 segretario  generale  del Comitato per l'edilizia residenziale presso
 il Ministero dei lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111  (doc.
 3), pervenuta alla ricorrente regione il 10 dicembre 1997;
   per   violazione   dell'art.   118,   comma   primo,  e  119  della
 Costituzione, anche in relazione ai disposti dell'art.  2,  comma  2,
 della  legge  7  febbraio  1992,  n.  179,  e  delle  altre leggi che
 disciplinano i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni per  gli
 interventi  nel  settore  dell'edilizia  residenziale pubblica, per i
 profili e nei modi di seguito illustrati.
                               F a t t o
   La presente controversia coinvolge interventi rientranti nell'ampio
 ambito dell'edilizia residenziale pubblica, ambito ricompreso -  come
 ha di recente confermato la sentenza n. 27 del 1996 di codesta ecc.ma
 Corte  costituzionale  -  nelle funzioni costituzionali delle regioni
 (ad eccezione,  come  rilevato  nella  citata  sentenza,  della  fase
 relativa  alle  assegnazioni  degli  alloggi,  comunque estranea alla
 questione qui proposta), e precisamente in parte nell'urbanistica, in
 parte nei lavori pubblici (mentre per taluni aspetti  potrebbe  farsi
 altresi' riferimento all'assistenza sociale).
   Nello  svolgimento  delle  proprie funzioni, ed a termini di quanto
 previsto  dalla  specifica  legislazione  del  settore,  la   regione
 Emilia-Romagna  ha  tra l'altro assunto la deliberazione della Giunta
 regionale del 18 aprile 1995, n. 1448 (doc. 4),  con  la  quale  essa
 destinava  le  disponibilita' derivanti dalle economie realizzate via
 via nella gestione delle leggi di  settore,  rispetto  ai  limiti  di
 impegno  consentiti alla regione. Tali economie risultavano accertate
 fino a tutto il 31 dicembre 1994 in oltre lire 25 miliardi (v. p.  21
 delibera  Giunta regionale n. 1448/1995), mentre risultavano soltanto
 previste (in oltre 16 miliardi) per quanto riguarda  gli  anni  1995,
 1996 e 1997.
   La  facolta'  di  utilizzare  tali  somme  deriva,  in particolare,
 dall'art.  2 della legge 17 febbraio 1992, n.  179,  che  al  secondo
 comma  consente  alle  regioni di utilizzare le somme occorrenti "per
 far fronte  agli  oneri  derivanti  dai  provvedimenti  regionali  di
 programmazione  di  interventi  di  edilizia agevolata adottati anche
 successivamente alla data di entrata in vigore" della predetta legge.
   Conviene sottolineare che la  formulazione  ora  citata  era  stata
 introdotta  nel  testo normativo dal d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398, in
 accoglimento di una richiesta formulata dalle regioni stesse,  e  che
 con  essa  viene  data  priorita'  agli interventi direttamente fatti
 dalle regioni con i fondi gia' disponibili rispetto al  reinserimento
 degli stessi fondi in un circuito di nuova programmazione regionale e
 nazionale.
   Precisamente,  infatti, il secondo comma dell'art. 2 della legge n.
 179/1992 dispone si' che "i fondi a valere sull'art. 4-bis del  d.-l.
 12  settembre  1983,  n.  462, (cioe' le quote di finanziamento delle
 leggi  di  settore  non  ancora  utilizzate  dalle  regioni)...  sono
 destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi
 edilizi,  secondo  gli  indirizzi  fissati  dal  CIPE  o  dal CER" ma
 soltanto dopo aver da tali fondi sottratto le  somme  occorrenti  per
 far  fronte  a  talune  voci  di spesa specificamente indicate, ed in
 particolare dopo  avervi  sottratto,  come  sopra  detto,  "le  somme
 globalmente  occorrenti  per  far  fronte  agli  oneri  derivanti dai
 provvedimenti regionali di programmazione di interventi  di  edilizia
 agevolata  adottati  anche  successivamente  alla  data di entrata in
 vigore della presente legge".
   Assunta la deliberazione n. 1448/1995,  la  regione  Emilia-Romagna
 provvedeva  con nota del 27 settembre 1996 a richiedere al segretario
 generale del CER l'accredito dei fondi  necessari  mediante  utilizzo
 delle   economie   fino  al  1995,  riservandosi  di  richiedere  con
 successive note l'accredito dei fondi relativi al 1996 ed al 1997.
   A tale richiesta il segretario generale del CER rispondeva  con  la
 propria  determinazione del 28 novembre 1996, n. 5111, con la quale -
 sulla base di una oscura  ed  a  giudizio  della  ricorrente  regione
 Emilia-Romagna del tutto infondata interpretazione dei disposti della
 legge  n.  179/1992  -  rifiutava  definitivamente  l'accredito delle
 economie maturate dopo il 31 dicembre 1991, e sottoponeva ad un onere
 di "rimodulazione"  della  stessa  delibera  regionale  n.  1448/1995
 l'accredito delle economie maturate sino al 31 dicembre 1991.
   Senonche',   tale   atteggiamento,   contrastante   con  la  legge,
 compromette l'esercizio delle funzioni costituzionali della  regione,
 ledendone arbitrariamente l'autonomia, per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione  dell'art. 118, primo comma, e 119 della Costituzione in
 connessione con la legislazione ordinaria del settore.
   Come detto in narrativa, la determinazione del 28 novembre 1996, n.
 5111, del segretario generale del CER  rifiuta  definitivamente  alla
 regione Emilia-Romagna l'accredito delle economie maturate dopo il 31
 dicembre  1991,  e  sottopone  ad  un  onere di "rimodulazione" della
 stessa delibera regionale n.  1448/1995  l'accredito  delle  economie
 maturate sino al 31 dicembre 1991.
    Cio'  la contestata determinazione opera sulla base di una propria
 del tutto soggettiva interpretazione del disposto dell'art.  2  della
 legge  n.  179/1992,  interpretazione  che ha come filo conduttore la
 tesi che tale disposto abbia riportato tutte le giacenze ed  economie
 regionali  al circuito di nuova programmazione statale e regionale, e
 che comporta la completa  vanificazione  del  meccanismo  in  realta'
 previsto  da  tale  legge,  che  voleva  riassegnati  a tale circuito
 soltanto i fondi che non riuscissero a trovare diretta  utilizzazione
 da parte della regione gia' assegnataria.
    La  determinazione  del CER si apre con la perentoria affermazione
 secondo la quale l'art. 2 della legge n. 179/1992 avrebbe  "destinato
 alla   programmazione   1992/1995  tutte  le  giacenze  dell'edilizia
 agevolata provenienti da stanziamenti in annualita'", nell'ambito  di
 un nuovo circuito programmatorio CER-regioni.
   Tale  perentoria  affermazione  non tiene il minimo conto del fatto
 che, in realta', la disposizione in questione imprime la destinazione
 indicata a quanto resti dopo avervi  sottratto  alcune  voci,  ed  in
 particolare,   come   detto   in  narrativa,  "le  somme  globalmente
 occorrenti per far fronte  agli  oneri  derivanti  dai  provvedimenti
 regionali  di  programmazione  di  interventi  di  edilizia agevolata
 adottati anche successivamente alla data di entrata in  vigore  della
 presente legge".
   In   pratica,   la  legge  prevede  un  meccanismo  alternativo  di
 utilizzazione di dette somme: in  primo  luogo  esse  possono  essere
 utilizzate   per  i  provvedimenti  regionali  di  programmazione  di
 interventi di  edilizia  agevolata,  e  cio',  si  badi  bene,  anche
 successivamente  alla  data di entrata in vigore della legge del 1992
 (e del decreto-legge correttivo del 1993, che ha precisato come detto
 la disposizione); in secondo luogo, ed  in  quanto  non  siano  state
 utilizzate  per  talo  scopo  ne' per gli altri previsti dalla stessa
 legge, esse  confluiscono  nel  fondo  per  le  nuove  programmazioni
 secondo il circuito generale CER-regioni.
   Del tutto infondata risulta percio', in questo contesto, la tesi di
 seguito  enunciata dalla determinazione del CER n. 5111/1995, secondo
 cui "in conseguenza, con l'entrata in vigore di dette norme, non puo'
 piu' trovare applicazione quanto disposto dall'art. 5-bis della legge
 n. 118/1985, per i finanziamenti in annualita' previsti dall'art.   9
 della  legge  n.  25/1980  e  dall'art.  2,  comma 12, della legge n.
 94/1982, ne' puo' essere consentita, ai sensi dell'art.  4-bis  della
 legge  n. 637/1983, l'utilizzazione delle economie realizzate secondo
 le modalita' dello stesso articolo". Con tale tesi,  in  pratica,  il
 CER  considera  non  piu'  operativi  i meccanismi di utilizzazione e
 destinazione della spesa previsti dalle leggi di settore  in  vigore.
 Ma  tale  tesi  manca  di  qualunque  base testuale (ed anzi, essa e'
 contraddetta dal terzo comma dello  stesso  art.  2  della  legge  n.
 179/1992,   che  espressamente  dispone  che  "per  l'utilizzo  delle
 disponibilita' di cui al  secondo  comma  si  applicano  altresi'  le
 disposizioni  di cui all'art. 5-bis del d.-l. 7 febbraio 1985, n. 12,
 convertito... dalla legge 5 aprile 1985, n. 118"),    e  l'unico  suo
 significato  sta  nel  tentativo  di paralizzare l'operativita' della
 disposizione che consente alle regioni di utilizzare in via diretta i
 fondi ad esse assegnati, con  priorita'  rispetto  alla  reimmissione
 degli stessi fondi in un nuovo circuito di programmazione nazionale.
   Avendo    eliminato    il    canale   dell'utilizzo   diretto,   ed
 arbitrariamente portato  tutte  le  economie  al  circuito  di  nuova
 programmazione    Stato-regioni,   coerentemente   (ma   cionondimeno
 erroneamente) il  CER  afferma  che  "le  economie  accertate  al  31
 dicembre  1991...  costituiscono...  disponibilita' da destinare alla
 programmazione 1992/1995,  in  conformita'  agli  indirizzi  generali
 fissati dal CIPE con la delibera in data 16 marzo 1994".
   Come  si  vede, il CER non nega che tali economie siano disponibili
 per le regioni, ma le riporta nel circuito della nuova programmazione
 del CIPE, gia' realizzatasi con la delibera del 1994 ora citata.
   Sin qui, comunque, anche la determinazione del CER non nega che  le
 economie realizzate al 1991 possano essere sin d'ora utilizzate dalla
 regione  Emilia-Romagna,  sia  pure  richiedendo  una "rimodulazione"
 della deliberazione n. 1448/1995.
    Senonche', sulla base dell'interpretazione esposta, e gia' di  per
 se'  inaccettabile,  il  CER  procede  poi  ad una ulteriore opera di
 restrizione  dei  fondi  utilizzabili   da   parte   delle   regioni,
 distinguendo  le  economie realizzatesi fino a tutto il 1991, a certe
 condizioni  utilizzabili  attualmente  dalla   regione,   da   quelle
 realizzate  nel 1992, ed entrambe da quelle realizzatesi per gli anni
 successivi.  Le economie realizzate sulla annualita'  1992,  infatti,
 costituirebbero  "oggetto  di  risorse  da  destinare, a legislazione
 vigente, alle future programmazioni CER-CIPE": negando cosi' sia  che
 esse  possano  essere  direttamente utilizzate dalle regioni, sia che
 esse  possano  essere  utilizzate  dalle  regioni  nell'ambito  della
 programmazione CER-CIPE 1992/1995.
    Senonche',  entrambi  i dinieghi sono infondati ed illegittimi, ed
 il primo contrasta in particolare con la diretta  facolta'  di  spesa
 regionale  prevista  dall'art.  2,  comma 2, della legge n. 179/1992,
 mentre il  secondo  e'  del  tutto  privo  di  agganci  normativi,  e
 contrasta  con il tenore chiaro della disposizione, che non fa alcuna
 distinzione di annualita'.
   Non  meno  gravi,  illegittime  e  lesive  sono  le  considerazioni
 destinate  dal segretario del CER alle economie realizzate negli anni
 successivi.  Secondo la determinazione qui contestata, infatti,  tali
 economie  "slittate dalle rispettive leggi finanziarie e di bilancio,
 alla scadenza di ciascun limite di impegno, non  possono,  anch'esse,
 essere  utilizzate  per la quantificazione delle risorse da destinare
 alle future programmazioni, in quanto l'iscrizione in bilancio  sara'
 disposta per l'ammontare effettivamente erogato".
   Tale  specifica determinazione, anzi, e' ancor piu' grave di quelle
 relative alle economie  realizzatesi  per  gli  anni  precedenti.  Se
 infatti  per  quelle  fino al 1991 il CER vincolava essenzialmente il
 modo di  utilizzo  (richiedendolo  nell'ambito  della  programmazione
 CER-CIPE  1992/1995),  e  per quelle relative al 1992 anche il quando
 dell'utilizzo (legandolo  alle  future  programmazioni),  per  quelle
 relative   agli  anni  successivi  si  nega  addirittura  l'esistenza
 finanziaria - e quindi l'utilizzabilita' in assoluto - delle economie
 stesse.
   Ora,  a  parte  le  oscurita'  -  quale  quella  relativa  ad   una
 "iscrizione   in   bilancio"  concepita  come  futura  di  somme  che
 parrebbero aver gia' dovuto essere iscritte nei  bilanci  relativi  a
 ciascun anno - e' evidente qui come l'art. 2, comma 2, della legge n.
 179  risulti  violato  in  blocco:  non  solo  nella facolta' in esso
 contenuta per le  regioni  di  disporre  direttamente  delle  proprie
 economie,  ma persino nella destinazione generale di tali economie al
 settore dell'edilizia agevolata, destinazione la  cui  fissazione  e'
 l'oggetto principale della disposizione.
   Cosi'  facendo,  ad  avviso  della  ricorrente regione, la nota del
 segretario CER viola la legge n. 179 del 1992 e viola altresi' -  non
 consentendo  l'utilizzo  delle  risorse  previste  dalla  legge  come
 necessarie per lo svolgimento delle  funzioni  costituzionali  -  gli
 artt. 118, primo comma, e 119 della Costituzione.
   Tutto  cio'  premesso,  la  ricorrente regione Emilia-Romagna, come
 sopra rappresentata e difesa chiede voglia   l'eccellentissima  Corte
 costituzionale  dichiarare    che  non  spetta  allo  Stato rifiutare
 l'accredito alla  regione  Emilia-Romagna  dei  fondi  risultanti  da
 economie  sino  al  1995,  da  essa  destinati  all'esecuzione  degli
 interventi  per  l'edilizia  agevolata  finanziati   con   contributi
 individuali,  richiesto con la propria nota del 27 settembre 1996, n.
 25810,   necessari   per   l'esercizio   delle    proprie    funzioni
 costituzionali,  e  di negare l'utilizzabilita' degli ulteriori fondi
 risultanti  da   economie   per   l'anno   1996   e   1997;   nonche'
 conseguentemente  annullare la determinazione del segretario generale
 del Comitato per l'edilizia  residenziale  presso  il  Ministero  dei
 lavori  pubblici  del 28 novembre 1996, n. 5111, per violazione delle
 regole costituzionali e di legislazione ordinaria attuativa  indicate
 in premessa.
  Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
     Padova-Roma, addi' 4 febbraio 1997
 97C0181