N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1996
N. 97 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Biglia Itermatic System S.r.l. e Comel S.p.a. Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534). (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).(GU n.11 del 12-3-1997 )
IL PRETORE Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato il 13 dicembre 1995. A seguito del deposito del ricorso il decidente fisso' udienza di comparizione e successivamente ebbe luogo lo svolgimento della cognizione piena, fino all'udienza del 20 novembre 1996, nella quale le parti avrebbero dovuto precisare le conclusioni. In detta udienza nessuna delle parti compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedra', rinovellato) dall'art. 4 comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534. Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, e' entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15 comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400. Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit actum, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 96/1997). 97C0221