N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1996

                                 N. 97
  Ordinanza emessa il  9  dicembre  1996  dal  pretore  di  Monza  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Biglia Itermatic System S.r.l.  e
 Comel S.p.a.
 Processo civile - Mancata comparizione  delle  parti  nel  corso  del
    processo  -  Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod.
    proc. civ., di fissazione di udienza  successiva  -  Cancellazione
    della  causa  dal  ruolo  soltanto in caso di mancata comparizione
    alla nuova udienza - Violazione del  principio  di  eguaglianza  -
    Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C.,  art.  309,  in  relazione all'art. 181, primo comma, stesso
    codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4,
    comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
(GU n.11 del 12-3-1997 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:
   I. - La presente controversia e' stata introdotta  con  ricorso  ex
 art.  615  c.p.c.  depositato  il  13  dicembre  1995.  A seguito del
 deposito del ricorso il decidente fisso' udienza  di  comparizione  e
 successivamente  ebbe  luogo  lo  svolgimento della cognizione piena,
 fino all'udienza del 20 novembre 1996, nella quale le parti avrebbero
 dovuto precisare le conclusioni. In detta udienza nessuna delle parti
 compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire  se  al
 processo  fosse  applicabile  la  norma  dell'art.  309  c.p.c. nella
 formulazione risultante dal rinvio all'art. 181  primo  comma  c.p.c.
 nel  testo  inopinatamente  novellato  (o  meglio,  come  si  vedra',
 rinovellato) dall'art. 4 comma 1-bis  del  decreto-legge  18  ottobre
 1995  n.  432,  come  modificato  (o  meglio  aggiunto) dall'allegato
 approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di  detto
 decreto, cioe' la legge 20 dicembre 1995 n. 534.
   Tale  nuovo  testo  dell'art.  181 secondo comma c.p.c., che non ha
 fatto altro  che  ripristinare  il  vecchio  testo  modificato  dalla
 sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, e' entrato in vigore a
 far  tempo  dal  21  dicembre  1995,  giusta la disposizione generale
 dell'art. 15 comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400.
   Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio tempus regit
 actum, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto)  sia  applicabile
 alla  presente  controversia,  di  modo  che,  di fronte alla mancata
 comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe,  in  forza  del
 primo  comma  dell'art.  181,  fissare  altra  udienza,  cui  appunto
 rinviare la causa.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 96/1997).
 97C0221