MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1997 

Revoca    del   decreto   ministeriale   4   luglio   1996,   nonche'
assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa del  Comitato
Gennaio 85, in Milano, e nomina del commissario liquidatore
(GU n.75 del 1-4-1997)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita'
delle societa' fiduciarie e di revisione;
 Visto  il  decreto-legge  5  giugno  1986, n. 233, convertito con la
legge  1  agosto  1986,  n.  430,  recante   "Norme   urgenti   sulla
liquidazione  coatta  amministrativa  delle  societa' fiduciarie e di
revisione  e  disposizioni  transitorie  sugli   enti   di   gestione
fiduciaria";
 Visto  il  decreto-legge  16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la
legge 13 aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in  materia  di
enti di gestione fiduciaria";
 Visto  il  proprio  decreto  in  data 4 luglio 1996, con il quale il
Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi,  10,
costituito in Milano, in data 27 aprile 1985 con atto a rogito notaio
dott.  Massimo  Mezzanotte  repertorio  n.  28436, progr. n. 2768, e'
stato assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16  febbraio  1987,
n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148;
 Vista la lettera raccomandata a.r. protocollo n. 424982 del 18 marzo
1996,  ricevuta  in  data  25  marzo  1996,  con  la  quale  e' stato
contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del  decreto-legge  16  febbraio
1987,  n.  27,  convertito  con  la  legge 13 aprile 1987, n. 148, al
Comitato Gennaio 85, avente sede in Milano, via Lazzaro Palazzi,  10,
di avere svolto l'attivita' propria di societa' fiduciaria senza aver
preventivamente  ottenuto  l'autorizzazione  prevista  dalla legge 23
novembre 1939, n. 1966, in quanto:
  in forza di procure ottenute dagli associati  ex  fiducianti  della
I.F.  L. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha ricevuto dai
commissari liquidatori della liquidazione coatta  amministrativa,  in
nome  e  per  conto  di  tali  mandanti,  la  consegna di certificati
azionari intestati agli stessi;
  si e' attivato per ottenere dai commissari la intestazione di quote
di S.r.l. di proprieta',  al  pari  dei  certificati  azionari  sopra
menzionati,  dei  citati mandanti e rinvenienti dall'esecuzione delle
accolte rivendiche;
 tanto premesso, non ha provveduto alla consegna dei  certificati  di
che  trattasi agli aventi diritto esercitando al riguardo, cosi' come
riguardo alle quote di S.r.l.  reintestate  agli  ex  fiducianti,  un
mandato  gestorio  avente per oggetto l'esercizio dei diritti sociali
risultanti da dette azioni e da dette quote;
  nell'esercizio  di  tale  mandato,  ha  espresso  nelle  rispettive
assemblee  il  diritto  di  voto  in  nome  e per conto dei mandanti,
ottenendo la nomina, negli organi amministrativi di svariate societa'
cui le  partecipazioni  gestite  si  riferiscono,  di  esponenti  del
medesimo Comitato che hanno cosi' assunto la carica di amministratore
ovvero  di sindaco e in un caso anche di liquidatore delle richiamate
societa';
  si e' attivato alla fine del 1995 allo scopo di ottenere presso gli
associati  ulteriore  rilascio  di  procura  notarile,   organizzando
all'uopo  una rete di notai incaricati, allo scopo di veder conferire
speciali poteri ai signori Ilario Gatti, Alfiero Romualdi  e  Antonio
Varotto;
  i poteri contemplati in dette procure prevedono la facolta' di:
   acquisire  dalla  procedura  di liquidazione coatta amministrativa
dell'I.F.L.  somme  di  spettanza  dei    mandanti  quali   creditori
chirografari  e  cio'  con  riferimento  alle  seguenti  societa': S.
Giuliano immobiliare S.p.a., Curno immobiliare  S.p.a.,  Italimmobili
81  S.p.a.,  Tau Palace immobiliare S.p.a., Blue Palace S.p.a., Grand
Hotel di Rimini S.p.a., Hotel villaggio S. Teresa S.r.l.;
   rappresentare i mandanti nell'esercizio di tutti  i  loro  diritti
sociali;   ricercare   acquirenti   e   vendere   i  titoli  azionari
obbligazionari e le quote di societa' al miglior offerente;
   attivare le iniziative necessarie  per  la  liquidazione  relativa
alle azioni e obbligazioni e quote sopra dette;
   cedere  alla  S.r.l.  Gennaio  90  il credito residuo che restera'
insoluto all'esito del riparto della procedura di liquidazione coatta
amministrativa dell'I.F.L.;
   rinunciare a ogni  pretesa  o  rivendicazione  nei  confronti  del
Cottolengo di Torino;
   ottenere  dalla  S.r.l.  Gennaio  90,  se  spettante,  l'impegno a
ricercare acquirenti delle partecipazioni e titoli sopra  elencati  e
di  altri  eventuali  derivanti dalla definizione dei rapporti con il
Cottolengo e a vendere detti titoli anche in  connessione  con  altri
identici  mandati  rilasciati  da  altri sottoscrittori ex fiducianti
dell'I.F.L.  al miglior offerente;
   nell'ambito di tale procura si prevede  altresi'  che  i  mandanti
dichiarino  di  accettare espressamente di essere rimborsati dei loro
eventuali crediti ceduti alla Gennaio 90 nei modi sopra ricordati con
rinuncia a ogni pretesa o richiesta nei  confronti  della  richiamata
Gennaio 90 S.r.l. e dei suoi procuratori e con ulteriore conferimento
di   mandato   agli   amministratori   della   S.r.l.  Gennaio  90  a
rappresentare  i  mandanti   nell'esercizio   dei   diritti   sociali
rinvenienti dai titoli detenuti dalla predetta societa' con ogni piu'
ampio potere di rappresentanza anche sostanziale;
   il  mandato, sempre nel corpo della richiamata procura, conferisce
la potesta' di incassare e rimettere  le  somme  dovute  ai  mandanti
previo  defalco di spese compensi e contributi non meglio specificati
asseritamente dovuti alla S.r.l. Gennaio 90 e al Comitato Gennaio 85;
 Vista la memoria datata 9 aprile 1996,  con  la  quale  il  Comitato
Gennaio 85 ha fatto presente:
  di  essersi  costituito  per  perseguire,  senza  fini di lucro, la
tutela degli interessi dei sottoscrittori dei prodotti I.F.L. in ogni
possibile sede;
  che non esiste agli atti del Comitato e non esiste in  alcun  luogo
un  atto  o un qualunque impegno che comporti l'obbligo giuridico per
il Comitato di amministrare le partecipazioni eventualmente avute  da
terzi debitori;
  che il Ministero non e' legittimato a valutare se il Comitato abbia
o  non  abbia  provveduto  alla  consegna  dei  titoli ritirati dalla
procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'I.F.L. a seguito
dell'accoglimento delle istanze di rivendicazione;
  che l'attivita' svolta dal Comitato esula dalla sfera di competenza
del Ministero;
  che  il  farsi rilasciare procure non e' materia che possa afferire
alla sfera  di  competenza  dell'attivita'  di  societa'  fiduciaria,
mentre rientra nei poteri di comitati ed associazioni;
 Constatato, invece, che:
  lo  stesso Comitato Gennaio 85, nelle comunicazioni annuali inviate
ai propri associati ha sempre evidenziato  la  propria  attivita'  di
amministrazione delle partecipazioni per conto di detti associati;
  lo  stesso Comitato Gennaio 85, con proprie circolari, pervenute in
copia al Ministero, ha sollecitato agli aderenti il  conferimento  di
deleghe in occasione dello svolgimento delle assemblee;
  da  parte  di alcuni associati e' stato evidenziato che talvolta le
deleghe venivano conferite "in bianco", sia per  quanto  riguarda  il
nominativo  del  delegato,  sia  per  quanto  concerne l'ambito della
delega  e  che  tale  fatto  e'  stato  gia'  portato  a   conoscenza
dell'autorita' giudiziaria a cura di taluno dei risparmiatori;
 Ritenuto:
  che l'attivita' di fatto svolta dal Comitato Gennaio 85 consiste:
   nella sollecitazione di procure notarili con le quali i conferenti
impartiscono  istruzioni  per  l'amministrazione di azioni e quote di
societa' di capitali;
   nell'esercizio, tramite i rappresentanti del Comitato, dei diritti
sociali rinvenienti dalle predette partecipazioni nonche' dei diritti
dispositivi delle ragioni di credito dei mandanti verso la  procedura
della   liquidazione  coatta  amministrativa  dell'I.F.L.  S.p.a.  in
liquidazione coatta amministrativa;
   che le anzidette procure sono state ottenute con  la  clausola  di
irrevocabilita';
  che i titoli e le partecipazioni oggetto di tali procure sono stati
tenuti  nella  disponibilita'  del  Comitato, nonostante la contraria
volonta' sia di associati  al  predetto  Comitato  che  di  non  piu'
iscritti;
 Cosiderato:
  che  la ratio della riserva di legge a favore di soggetti abilitati
per  l'esercizio  dell'attivita'  propria  di   societa'   fidudiaria
consiste  nella tutela della fede pubblica in ordine all'attivita' di
amministrazione di beni appartenenti a terze persone, svolta in  modo
organizzato, in base a mandato ad amministrare;
  che  ai  fini  della  disciplina  di  tutela  non rileva in se' che
l'intestazione formale dei  titoli  permanga  in  capo  ai  mandanti,
allorche',  in  forza  del  citato mandato irrevocabile, l'effetto di
spossessamento giuridico nei confronti del titolare effettivo sia  il
medesimo;
  che,  infatti,  le  procure  in  questione  prevedono le ipotesi di
vendita dei titoli in questione "al miglior  offerente"  con  impegno
dei mandanti a rimanere "vincolati alla vendita" e con impegno a "non
revocare  la presente procura sino alla conclusione di tutti gli atti
relativi alla cessione di titoli" salvo esplicita  manifestazione  di
dissenso   non   gia'   del  singolo  avente  diritto,  bensi'  della
maggioranza degli aventi diritto;
  che in tale forma di attivita' di amministrazione  con  sostanziale
traslazione   dei   diritti   dei  singoli  mandanti  in  favore  dei
rappresentanti del Comitato, effettivi mandatari, deve  reputarsi  di
fatto  posta  in  essere  attivita' propria di societa' fiduciaria ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;
  che  tale  attivita'  e' stata posta in atto anche nei confronti di
persone non piu'  associate  al  Comitato  Gennaio  85  e  che  hanno
richiesto  senza  ottenerla  la restituzione dei titoli rivendicati e
consegnati  dai  commissari   liquidatori   dell'I.F.L.   S.p.a.   in
liquidazione  coatta  amministrativa  ai  rappresentanti del predetto
Comitato per la restituzione a ciascun avente diritto;
  e che, pertanto, le ragioni addotte dal Comitato Gennaio  85  nella
memoria  del  9  aprile  1996  non appaiono idonee a far ritenere non
applicabile nella specie  il  citato  disposto  dell'art.  3-bis  del
decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27;
  che,   quindi,   devono   confermarsi  le  circostanze  oggetto  di
contestazione nella ministeriale protocollo n. 424982  del  18  marzo
1996;
 Constatato  che  nel  decreto ministeriale 4 luglio 1996 si e' fatto
ripetutamente riferimento all'attivita' di gestione di titoli  e  che
tale  richiamo  ha  ingenerato  equivoco,  tanto  che  l'attivita' di
gestione di partecipazioni societarie e' stata di fatto  erroneamente
identificata  con  l'attivita'  di  gestione  di  patrimoni  mediante
operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari di  cui  alla  legge  2
gennaio  1991,  n.    1,  oggi  sostituita dal decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415;
 Considerato che, con il ricorso presentato dal Comitato  Gennaio  85
avanti  il  tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio, mediante
notifica  in  data  29  luglio  1996,  avverso  il  predetto  decreto
ministeriale 4 luglio 1996, e' stato, tra l'altro, fatto presente che
"e'   destituita   di   ogni   fondamento   di  fatto  e  di  diritto
l'affermazione che  la  procura  agli  atti  costituisce  ''forma  di
attivita' gestoria''...";
 Vista  l'ordinanza  emanata in data 17 gennaio 1997 dal Consiglio di
Stato con la quale e'  stato  accolto  l'appello  per  l'annullamento
dell'ordinanza  del  tribunale  aministrativo regionale Lazio - Roma:
Sezione  III   Ter   n.   700/1996,   concernente   il   decreto   di
assoggettamento  alla liquidazione coatta amministiativa del Comitato
Gennaio 85;
 Ritenuto, pertanto, di revocare il predetto decreto  ministeriale  4
luglio  1996  e di formulare il presente provvedimento con le novita'
contenute nel quartultimo comma delle premesse,  al  fine  di  tenere
conto  delle  anzidette  precisazioni  e scongiurare fraintendimenti;
Decreta:
 1. Per i motivi  indicati  in  premessa,  dalla  data  del  presente
provvedimento, e' revocato il decreto ministeriale 4 luglio 1996.
 2.  Il  Comitato  Gennaio  85,  avente  sede  in Milano, via Lazzaro
Palazzi, 10, costiuito in Milano in data 27 aprile 1985  con  atto  a
rogito notaio dott. Massimo Mezzanotte repertorio n. 28436, progr. n.
2768,  e' posto in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16  febbraio  1987,  n.
27,  convertito  con  la  legge 13 aprile 1987, n. 148, in quanto, in
carenza di autorizzazione ed in forma di impresa, cosi' come indicato
nei fatti richiamati nelle premesse:
  ha svolto  attivita'  di  sollecitazione  al  rilascio  di  procure
notarili,  per  l'affidamento,  con clausola di irrevocabilita', agli
esponenti del Comitato stesso, dell'amministrazione di  azioni  e  di
quote  di  societa'  a  responsabilita' limitata, di proprieta' degli
associati;
  ha   esercitato   diritti   societari  rinvenienti  dalle  predette
partecipazioni, nonche' diritti dispositivi delle ragioni di  credito
dei mandanti verso la procedura di liquidazione coatta amministrativa
dell'I.F.L.  S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
  ha  tenuto  nella  propria  disponibilita', nonostante la contraria
volonta' sia di associati che di non piu'  iscritti  i  titoli  e  le
partecipazioni oggetto di tali procure.
 E' nominato commissario liquidatore l'avvocato Fabio Franchini,
 nato a Gavirate (Varese) il 24 ottobre 1944.
 Il  presente decreto sara' comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio
del registro delle imprese, presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Milano.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Roma, 27 marzo 1997
                                                 Il Ministro: Bersani