Modifiche all'art. 7 della L.R. 6 novembre 1981, n. 49 (Commercio)(GU n.16 del 19-4-1997)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 20 dicembre 1996 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e' sostituito dal seguente: "Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, fissata ad almeno un'ora dalla prima, le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. In entrambe le convocazioni, in caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. L'Aquila, 5 dicembre 1996 Verticelli