MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 14 aprile 1997, n. 1572 

Circolare  esplicativa  per l'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n.  459,  ai  montacarichi  ed  alle
piattaforme elevatrici per disabili.
(GU n.94 del 23-4-1997)
 
 Vigente al: 23-4-1997  
 

 Come e' noto, nel campo di applicazione della direttiva CEE  89/392,
attuata  con  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, sono compresi gli elevatori per sole cose, con le  esclusioni
di  cui  all'art.  1, comma 5, mentre talune tipologie di piattaforme
elevatrici, ad esempio per disabili, non ne sono univocamente escluse
non  essendo  immediatamente  inquadrabili   nella   definizione   di
ascensore.
 La  materia,  gia'  trattata dalle leggi 24 ottobre 1942, n. 1415, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.  1497,
per quanto concerne gli elevatori per sole cose ed anche dalla  legge
9  gennaio  1989,  n.  13, per le piattaforme elevatrici per disabili
viene ora ad essere inserita - per taluni aspetti - anche  nel  campo
di applicazione della direttiva CEE 89/392.
 Al    fine,    quindi,   di   riordinare   le   varie   disposizioni
omogeneizzandole anche, per analogia, con le norme  di  sicurezza  di
impiego  valevoli  per  gli  impianti  di  ascensore, si forniscono i
seguenti chiarimenti:
A. Montacarichi.
 Ai fini della presente circolare per "montacarichi" si intendono gli
elevatori per sole cose con le caratteristiche seguenti:
  aventi un abitacolo per contenere il carico (cabina o piattaforma o
altro contenitore per il carico), non accessibile alle persone;
  che servono piani definiti;
  aventi corsa maggiore o eguale a 2 m.;
  traslanti su guide  rigide  o,  pur  non  spostandosi  lungo  guide
rigide,  traslanti  lungo  un  percorso  perfettamente definito nello
spazio (per esempio i montacarichi a pantografo);
  aventi portata non inferiore a 25 kg oppure idonei a  sollevare  un
carico maggiore di 50 kg;
  installati stabilmente.
 1.  Dal 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459/1996, gli elevatori  destinati  al
trasporto  di  sole  cose,  oggetto  della  presente  circolare, sono
installati  e  messi  in  servizio  in  conformita'  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 459/1996. Le licenze di impianto e di
esercizio di cui ai successivi punti 4 e 5, rilasciate  dai  sindaci,
non sono condizionate all'esame tecnico favorevole.
 Gli  elevatori  destinati  al  trasporto di sole cose, oggetto della
presente  circolare,  sono  soggetti  a   verifiche   periodiche   da
effettuarsi,  su  incarico  del  proprietario  dello  stabile  ove e'
installato il montacarichi, ogni due anni, da parte di  un  organismo
italiano  di  certificazione,  autorizzato  ai  sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  459/1996,  oppure  gia'
autorizzato  in via provvisoria per le certificazioni di cui al punto
16 dell'allegato IV del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
459/1996,  ai sensi della circolare del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258.
 2. Per la  manutenzione  dei  montacarichi  oggetto  della  presente
circolare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge
n.  1415/1942,  agli  articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  1767/1951,  e  all'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1497/1963.
 3.  La  licenza  di  impianto si intende automaticamente rilasciata,
previa comunicazione al sindaco,  da  parte  del  proprietario  dello
stabile  ove  deve  essere  installato  il montacarichi, in cui siano
riportati i seguenti dati:
  indirizzo dello stabile ove si intende installare il montacarichi;
  portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
  ragione sociale della ditta individuata dal proprietario o  da  chi
per esso per l'installazione del montacarichi.
 Gli uffici comunali assegnano al montacarichi un numero di matricola
e lo comunicano al proprietario.
 4.  La  licenza  di esercizio si intende automaticamente rilasciata,
dopo la marcatura CE  del  montacarichi  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto    del   Presidente   della   Repubblica   459/1996,   previa
comunicazione al sindaco da parte del proprietario  dello  stabile  o
della  costruzione  ove  e'  installato il montacarichi, in cui siano
riportati i seguenti dati:
  indirizzo dello stabile ove e' installato il montacarichi;
  portata, corsa e numero delle fermate del montacarichi;
  dichiarazione di conformita'  della  ditta  costruttrice  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;
  indicazione   della  ditta,  abilitata  ai  sensi  della  legge  n.
1415/1942, cui  il  proprietario  ha  affidato  la  manutenzione  del
montacarichi;
  accettazione  dell'incarico  ad  effettuare le verifiche periodiche
sul montacarichi da parte di un organismo italiano di  certificazione
di cui al primo comma del precedente punto 1.
 5. La licenza di esercizio si intende automaticamente rinnovata ogni
due  anni,  mediante effettuazione della verifica periodica con esito
positivo  da  parte  dell'Organismo   italiano   di   certificazione,
designato dal proprietario.
 L'Organismo di certificazione e' tenuto a rilasciare al proprietario
il  verbale di verifica periodica e ad inoltrare al sindaco i verbali
di verifica periodica con esito negativo.
 In caso di verifica periodica negativa il sindaco  attua  le  misure
del  caso,  ivi  compreso  il fermo dell'impianto fino alla rimozione
delle cause che lo hanno determinato.
 Le operazioni di ispezione periodica, dirette ad  accertare  che  le
parti  dalle quali dipende la sicurezza di esercizio del montacarichi
sono in condizioni di efficienza e che  i  dispositivi  di  sicurezza
funzionano   regolarmente   o   sono   in  condizione  di  funzionare
regolarmente e che si e' ottemperato alle prescrizioni  eventualmente
impartite   in  precedenti  ispezioni,  devono  essere  eseguite  dal
manutentore, secondo quanto indicato dall'Organismo di certificazione
incaricato dell'ispezione.
 Il proprietario, o chi per esso, e' tenuto a fornire i mezzi  e  gli
aiuti  indispensabili  perche' siano eseguite le ispezioni periodiche
del montacarichi.
 L'esito delle ispezioni  periodiche  e'  annotato  (o  allegato)  in
apposito  libretto  o  fascicolo  nel  quale e' contenuta anche copia
della  dichiarazione  di  conformita'   del   montacarichi   di   cui
all'allegato  II  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
459/1996 e copia delle comunicazioni del proprietario, o di  chi  per
esso, al sindaco per il rilascio automatico delle licenze di impianto
e  di  esercizio,  nonche'  copia  delle comunicazioni del sindaco al
proprietario   relative   al   numero   di   matricola  assegnato  al
montacarichi ed all'avvenuta ricezione  della  comunicazione  per  il
rilascio automatico della licenza di esercizio.
 In   ogni   abitacolo   di   montacarichi  e'  apposto  a  cura  del
proprietario, o di chi per esso, una targa in cui sono  riportate  le
seguenti indicazioni:
  a)   organismo   di  certificazione  incaricato  di  effettuare  le
verifiche periodiche;
  b) ditta installatrice e numero di fabbricazione del montacarichi;
  c) comune e numero di matricola assegnato;
  d) portata complessiva in chilogrammi.
 6. Per "modifiche costruttive" di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 459/1996 si intendono, in
particolare, quei lavori che comportino anche uno solo  dei  seguenti
casi:
  cambiamento della velocita' del montacarichi;
  cambiamento della portata del montacarichi;
  cambiamento della corsa del montacarichi;
  cambiamento  del  tipo  di azionamento del montacarichi (idraulico,
elettrico, ecc.);
  sostituzione di parte essenziale del montacarichi;
  variazione dell'altezza del piano di carico.
 In caso di "modifiche costruttive" di cui all'art. 1, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, il proprietario,
o  chi per esso, invia al sindaco la medesima documentazione prevista
per il rilascio automatico delle licenze di impianto e  di  esercizio
informandone  l'organismo  tecnico  gia' competente all'effettuazione
delle verifiche periodiche. Le ispezioni periodiche  sono  effettuate
in conformita' al precedente punto 6.
 7.   I  "componenti  di  sicurezza"  dei  montacarichi,  soggetti  a
dichiarazione di conformita' da parte del costruttore  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, sono:
  i dispositivi di blocco delle porte o portelli di piano,
  il dispositivo contro eccesso di velocita';
  la valvola di blocco (o la valvola di riduzione differenziale);
  i circuiti di sicurezza con componenti elettronici;
  il paracadute;
  gli   ammortizzatori,   esclusi   quelli   a  molla  senza  ritorno
ammortizzato.
 8.  I  montacarichi  installati  prima  del  21  settembre  1996  si
intendono legittimamente immessi sul mercato e messi in servizio se:
  a)  sono  conformi  alla  legislazione previgente e da essa non era
previsto il rilascio  della  licenza  di  impianto  e  di  esercizio,
oppure;
  b) la licenza di esercizio e' stata o viene rilasciata in base alla
normativa previgente, oppure;
  c)  l'interessato  trasmette  al  sindaco  la  comunicazione  sopra
prevista per il rilascio automatico della licenza di  impianto  e  di
esercizio  e  ne  da'  comunicazione,  qualora  esso  sia  stato gia'
interpellato, all'Organismo tecnico gia' competente per  l'esame  del
progetto e per il collaudo.
 I  montacarichi  non  installati  prima del 21 settembre 1996, per i
quali pero' e' stata presentata domanda per la licenza di impianto ai
sensi della legge n. 1415/42, e per i quali l'ISPESL o  l'Ispettorato
del  lavoro  non  hanno  ancora  dato parere favorevole, si intendono
legittimamente  immessi  sul  mercato  o  messi  in  servizio  se  il
proprietario, o chi per esso, trasmette al sindaco  le  comunicazioni
sopra previste per il rilascio automatico della licenza di impianto e
di esercizio.
B. Piattaforme elevatrici per disabili.
 Le  indicazioni  applicative fornite per gli elevatori per sole cose
si applicano, a decorrere dalla  entrata  in  vigore  della  presente
circolare, anche alle piattaforme elevatrici per disabili con altezza
di caduta superiore a 2 metri.
                                                 Il Ministro: Bersani