UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.114 del 19-5-1997)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e  successive modificazioni  ed  integrazioni, ed  in particolare  la
parte riguardante la facolta' di lettere e filosofia;
  Visto   l'art.   38,   comma   2,  dello   statuto   di   autonomia
dell'Universita'  degli   studi  di  Trieste,  emanato   con  decreto
rettorale n.  943 del  30 settembre  1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836,
e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 18  marzo 1996 (Gazzetta Ufficiale 27
aprile  1996,   n.  98)  relativo  a   modificazioni  all'ordinamento
didattico universitario relativamente al corso di laurea in storia;
  Viste  le  proposte  di   modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 23 gennaio 1997;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Trieste,  approvato e
modificato con  i decreti  indicati nelle premesse,  e' ulteriormente
modificato nella parte relativa alla  facolta' di lettere e filosofia
- corso di  laurea in storia, sostituendo l'art. 73  e seguenti con i
nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:
                      Corso di laurea in storia
  Art. 83  (Afferenza e accesso). -  1. Il corso di  laurea in storia
afferisce alla facolta' di lettere e filosofia.
  2. L'accesso  al corso  di laurea e'  regolato in  conformita' alle
vigenti disposizioni di legge.
  Art. 84  (Finalita' del corso di  laurea). - Il corso  di laurea in
storia ha  lo scopo  di promuovere  e sviluppare  la conoscenza  e la
comprensione  delle diverse  realta'  storico -  sociali, fornendo  a
questo  fine  i contenuti  e  gli  strumenti metodologici  e  critici
necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta
all'insegnamento,  possono a  vario titolo  avvalersi delle  relative
competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli
ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 85.
  Art.   85  (Aree   disciplinari  caratterizzanti.   -  1.   Settori
scientifico -  disciplinari, comprensivi degli  insegnamenti attivati
presso il  corso di  laurea in  storia o che  questo puo'  mutuare da
altri corsi di laurea, sono  raggruppati in aree disciplinari, tra le
quali  sono specificamente  caratterizzanti  del corso  di laurea  le
seguenti:
   1) area delle scienze storiche dell'antichita';
   2) area delle scienze storiche del medioevo;
   3) area delle scienze storiche dell'area moderna;
   4) area delle scienze storiche dell'eta' contemporanea;
   5) area delle scienze storico - politiche;
   6) area delle scienze storiche giuridicoistituzionali;
   7) area delle scienze storico - religiose;
   8) area delle scienze socio - antropologiche;
   9) area della civilta' bizantina (L06D).
  2. Altre aree possono essere  indicate dai singoli corsi di laurea,
in  relazione con  i  loro peculiari  interessi culturali,  didattici
scientifici.
  Art. 86 (Durata e articolazione del corso di laurea). - 1. Il corso
di laurea in storia dura quattro anni  e comprende da un minimo di 22
a un massimo di 23 annualita' di insegnamento.
  2.  Il  corso  di  laurea   si  articola  in  indirizzi  di  taglio
cronologico:  antico,  medievale,  moderno,   contemporaneo,  e  /  o
tematico  -  disciplinare:  orientale,  storicoreligioso,  storico  -
sociale.
  3.  Nel quadro  delle vigenti  norme sull'autonomia  universitaria,
l'Universita'   attiva   gli   indirizzi  confacenti   alla   propria
programmazione,   alle   esigenze   formative   legate   agli   esiti
professionali, alle risorse didattiche disponibili.
  4.   Il  corso   degli   studi  e'   comprensivo  di   insegnamenti
istituzionali  comuni  e  di  insegnamenti  relativi  agli  indirizzi
attivati. Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti
gli elementi di metodo e i  contenuti di fondo inerenti il rispettivo
settore  scientificodisciplinare, sia  in  funzione  di una  adeguata
preparazione di  base, sia in  vista degli approfondimenti  legati ai
vari indirizzi.
  Art.  87 (Organizzazione  degli  studi). -  1.  Il consiglio  della
struttura didattica stabilisce la  distribuzione delle discipline sui
quattro  anni di  durata del  corso: determina  inoltre le  eventuali
propedeuticita' e  le obbligatorieta' ai fini  dei singoli indirizzi,
nonche'  le modalita'  delle eventuali  prove scritte,  come di  ogni
altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno.
  2.  Dopo aver  superato tutte  le prove  di esame  delle discipline
incluse  nel piano  di studio,  lo  studente e'  ammesso a  sostenere
l'esame  di  laurea,  il  quale consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio
seguito.
  Art. 88  (Affinita' e riconoscimenti). -  1. Il corso di  laurea in
storia  e' affine  ai corsi  di laurea  e ai  corsi di  diploma delle
facolta'  di lettere  e  filosofia, lingue  e letterature  straniere,
conservazione dei  beni culturali, nonche' della  facolta' di scienze
della formazione.
  2. Per  il riconoscimento di  prove d'esame sostenute  in curricula
didattici  diversi  da quelli  del  corso  di  laurea in  storia,  il
consiglio   della  struttura   didattica   valuta  l'utilita'   delle
discipline oggetto  di tali prove  nel contesto proprio del  corso di
laurea  in storia,  determinando altresi'  l'anno di  corso a  cui lo
studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.
  Art. 89  (Manifesto degli studi).  - A mezzo del  manifesto annuale
degli studi  il consiglio  di facolta'  provvede a  disciplinare, per
quanto  di  suo  interesse,   il  complesso  delle  materie  indicate
dall'art. 11, comma  2, della legge n. 341 /  1990. Indica inoltre le
discipline da  inserire necessariamente nel  piano di studio  ai fini
della   partecipazione   alle   diverse  classi   di   concorso   per
l'insegnamento nella scuola secondaria.
  Art.   90   (Curriculum   didattico).  -   1.   Sono   insegnamenti
istituzionali comuni da 12 a 13 discipline cosi' individuate:
  sei discipline a scelta nei  settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A,
M04X  e M08A.  Dovranno,  comunque, obbligatoriamente  far parte  dei
curriculum le seguenti discipline: storia greca (L02A), storia romana
(L02B),  storia  medievale  (M01X),  storia  moderna  (M02A),  storia
contemporanea (M04X);
   tre discipline a scelta nei settori:
  M03A   (storia   delle   religioni),  oppure   M03B   (storia   del
cristianesimo e delle chiese),  oppure M03C (storia del cristianesimo
antico e medievale), oppure M03D  (storia del cristianesimo moderno e
contemporaneo);
    M05X (discipline demoetnoantropologiche;
    M08E (storia della scienza);
    M12A (archivistica);
    M12B (paleografia);
    N18X (storia del diritto romano);
    N19X (storia del diritto italiano);
    P03X (storia economica);
    Q01B (storia delle dottrine politiche);
    Q01C (storia delle istituzioni politiche);
    Q04X (storia delle relazioni internazionali);
  Q05A (sociologia generale) oppure Q02X (scienza politica);
  una  disciplina riferita  alla storia  di singole  aree geografiche
(L05A, L13E,  L13H, L13I, L14A,  L15B, L23F, L23G, M02B,  Q03X, Q06A,
Q06B);
   da tre a quattro discipline a scelta fra:
    letteratura italiana (L12A);
    letteratura latina (L07A);
  una  disciplina a  scelta nei  settori L16A  (lingua e  letteratura
francese),  L17A  (lingua e  letteratura  spagnola),  L18A (lingua  e
letteratura  inglese),  L19A  (lingua e  letteratura  tedesca),  L21B
(lingue e letterature slavo - orientali);
  una disciplina  a scelta  nei settori L03B  (archeologia classica),
L03D (archeologia medievale), L25A (storia dell'arte medievale), L25B
(storia dell'arte moderna), L25C (storia dell'arte contemporanea);
  una  disciplina  a  scelta  nei settori  M06A  (geografia)  e  M06B
(geografia economico - politica);
  una disciplina a scelta nei  settori M08A (storia della filosofia),
M07A (filosofia teoretica), M07C  (filosofia morale), Q01A (filosofia
politica).
  2.  Sono   insegnamenti  di  indirizzo   da  10  a   11  discipline
individuate,  nell'ambito  dei settori  compresi  nelle  aree di  cui
all'art.  85, in  funzione  dell'indirizzo prescelto  e dei  percorsi
didattici definiti da  ciascun corso di laurea,  lasciando spazio per
le eventuali iterazioni, nonche' per gli autonomi interessi culturali
dello studente.
  La scelta e' comunque effettuata in modo da garantire l'organicita'
culturale  e  l'efficacia  professionale  di ogni  singolo  piano  di
studio.
  3.  Per  essere  ammesso  all'esame di  laurea,  lo  studente  deve
dimostrare  di  avere  adeguata   conoscenza  di  almeno  due  lingue
straniere. Le relative prove di  idoneita', da collocare di norma non
prima del terzo  anno, si svolgono secondo le  modalita' definite dal
corso di laurea.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Trieste, 16 aprile 1997
                                                           Il rettore