N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1997

                                N. 299
  Ordinanza emessa il 14  gennaio  1997  dal  pretore  di  Forli'  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Lazzari  Erenzo e il prefetto di
 Forli'
 Circolazione  stradale - Comportamento in caso di incidente con danno
    alle persone - Omissione di  soccorso  alle  persone  che  abbiano
    subito    danno    -    Trattamento   sanzionatorio   -   Prevista
    applicabililta' della  sanzione  amministrativa  accessoria  della
    sospensione  della  patente  di guida - Coesistenza di due diversi
    procedimenti (uno penale ed uno  amministrativo)  suscettibili  di
    diversa  definizione,  con  pericolo  di  formazione  di giudicati
    contrastanti - Mancata estensione  della  competenza  del  giudice
    penale in ordine al procedimento per l'applicazione della sanzione
    accessoria - Disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito
    negli   altri   casi   di   connessione   tra   reato  e  illecito
    amministrativo (art. 24, legge n. 689/1981  e  art.  221  c.s.)  -
    Incidenza  sul  principio  della  precostituzione  per  legge  del
    giudice naturale.
 (C.S.N., art. 189, comma 6).
 (Cost., artt. 25 e 3).
(GU n.23 del 4-6-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 e 3 della legge  11
 marzo 1995, n. 87.
                           Rilevato in fatto
   Con  ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data
 26 settembre 1994 Lazzari Erenzo  proponeva  opposizione  avverso  il
 provvedimento  di  sospensione  per  mesi  tre della patente di guida
 emesso dal prefetto di Forli' in data  20  settembre  1994  ai  sensi
 dell'art. 186 C.d.S.
   La  prefettura  di  Forli' si costituiva in giudizio contestando il
 fondamento dell'opposizione.
   All'udienza  di  discussione  il  pretore  sollevava  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 189, sesto comma,  C.d.S. nei
 termini che seguono:
                          Rilevato in diritto
   L'art.  189  C.d.S.  al  sesto  comma  prevede la reclusione fino a
 quattro mesi, nonche' la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
 sospensione  della  patente  di  guida  secondo  i  minimi  e massimi
 edittali ivi previsti, qualora l'utente della  strada,  nel  caso  di
 incidente  con  danno  alle  persone,  non  ottemperi  all'obbligo di
 fermarsi.
   Non  trattandosi  di  provvedimento  di  natura  cautelare,  ma  di
 sanzione  eccessoria,  l'applicazione della sospensione della patente
 da parte dell'autorita' amministrativa implica quindi l'assunzione di
 parametri retributivi propri di un giudizio  di  responsabilita'  nel
 merito.
   Il  sistema  sanzionatorio  delineato  dalla  citata norma prevede,
 pertanto,  due  distinti  procedimenti,  l'uno   penale   e   l'altro
 amministrativo, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione
 principale  e  della  sanzione  accessoria, eventi peraltro lo stesso
 oggetto primario:  l'accertamento del reato.
   L'esistenza dei due procedimenti, del tutto autonomi  senza  alcuna
 relazione  di  pregiudizialita',  crea  il  pericolo che in ordine al
 medesimo oggetto si formino giudicati contrastanti quello del giudice
 penale e quello del giudice civile  investito  dell'opposizione  alla
 sanzione amministrativa.
   Sarebbe piu' corretto, invece, rimettere la cognizione del reato di
 cui al predetto art. 189 C.d.S. esclusivamente al giudice penale, non
 solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto
 quello  che  collateralmente  discende sul piano dell'apprezzamento e
 della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione
 della pena accessoria.
   Cio' sia per evitare il  citato  pericolo  di  contrasti,  sia  per
 rispetto  del  principio  di  cui  all'art.  25,  primo  comma, della
 Costituzione, in base al quale tutte le valutazioni inerenti  ad  una
 responsabilita'  penale  e  ad  essa  direttamente conseguenti devono
 naturalmente far capo al giudice penale.
   Il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 189 C.d.S.  si  presta
 ad  un'ulteriore  censura di illegittimita' per contrasto all'art.  3
 della Costituzione, attesa la irragionevole  disparita'  rispetto  ai
 principi  codificati dagli artt. 24 della legge n. 689/1981 e 221 del
 C.d.S.  che  nei  casi  di   connessione   tra   reato   e   illecito
 amministrativo   rimettono  al  giudice  penale  la  decisione  sulla
 violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende  l'accertamento
 del reato.
   Le  stesse  ragioni  di  opportunita' e di economia processuale che
 hanno determinato lo  spostamento  della  competenza  in  favore  del
 giudice penale anche per la violazione amministrativa nell'ipotesi di
 connessione  con  un  reato ricorrono, a maggior ragione, quando allo
 stesso comportamento costituente reato consegue l'applicazione di una
 sanzione accessoria amministrativa.
   In altri termini non si comprende in base a quale  criterio  logico
 il  legislatore  abbia  previsto nel caso di connessione fra illecito
 amministrativo e reato (in cui la  coincidenza  fra  i  comportamenti
 illeciti  nel  campo  amministrativo  e  nel campo penale puo' essere
 anche solo parziale) l'eslcusiva competenza  del  giudice  penale  in
 ordine   alla  cognizione  della  violazione  amministrativa  e  alla
 conseguente  applicazione  della  sanzione  amministrativa  ed  abbia
 invece  sottratto  alla  competenza del giudice penale la valutazione
 del reato ai fini dell'applicazione della sanzione  accessoria  della
 sospensione  della  patente  di  guida e l'irrogazione della sanzione
 stessa.
   Va pertanto disposta la  sospensione  del  giudizio  in  corso  con
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
 delle  questioni  pregiudiziali  di  costituzionalita'   piu'   sopra
 prospettate   mandando   alla  cancelleria  per  gli  adempimenti  di
 competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.
                                P. Q. M.
   Dichiara rilevanti per la  definizione  del  presente  giudizio  le
 questioni  di legittimita' costituzionale dell'art. 189, comma sesto,
 C.d.S. in relazione agli artt. 25 e 3 della Costituzione;
   Dispone l'immediata trasmissione degli atti del  presente  giudizio
 alla Corte costituzionale.
   Sospende  il  giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza
 sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata agli onorevoli Presidenti della Camera dei deputati e  del
 Senato della Repubblica.
     Forli', addi' 14 gennaio 1997
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 97C0528