N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 1997
N. 299 Ordinanza emessa il 14 gennaio 1997 dal pretore di Forli' nel procedimento civile vertente tra Lazzari Erenzo e il prefetto di Forli' Circolazione stradale - Comportamento in caso di incidente con danno alle persone - Omissione di soccorso alle persone che abbiano subito danno - Trattamento sanzionatorio - Prevista applicabililta' della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Coesistenza di due diversi procedimenti (uno penale ed uno amministrativo) suscettibili di diversa definizione, con pericolo di formazione di giudicati contrastanti - Mancata estensione della competenza del giudice penale in ordine al procedimento per l'applicazione della sanzione accessoria - Disparita' di trattamento rispetto a quanto stabilito negli altri casi di connessione tra reato e illecito amministrativo (art. 24, legge n. 689/1981 e art. 221 c.s.) - Incidenza sul principio della precostituzione per legge del giudice naturale. (C.S.N., art. 189, comma 6). (Cost., artt. 25 e 3).(GU n.23 del 4-6-1997 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23 e 3 della legge 11 marzo 1995, n. 87. Rilevato in fatto Con ricorso depositato nella cancelleria di questa pretura in data 26 settembre 1994 Lazzari Erenzo proponeva opposizione avverso il provvedimento di sospensione per mesi tre della patente di guida emesso dal prefetto di Forli' in data 20 settembre 1994 ai sensi dell'art. 186 C.d.S. La prefettura di Forli' si costituiva in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione. All'udienza di discussione il pretore sollevava eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 189, sesto comma, C.d.S. nei termini che seguono: Rilevato in diritto L'art. 189 C.d.S. al sesto comma prevede la reclusione fino a quattro mesi, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida secondo i minimi e massimi edittali ivi previsti, qualora l'utente della strada, nel caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Non trattandosi di provvedimento di natura cautelare, ma di sanzione eccessoria, l'applicazione della sospensione della patente da parte dell'autorita' amministrativa implica quindi l'assunzione di parametri retributivi propri di un giudizio di responsabilita' nel merito. Il sistema sanzionatorio delineato dalla citata norma prevede, pertanto, due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, volti rispettivamente all'applicazione della sanzione principale e della sanzione accessoria, eventi peraltro lo stesso oggetto primario: l'accertamento del reato. L'esistenza dei due procedimenti, del tutto autonomi senza alcuna relazione di pregiudizialita', crea il pericolo che in ordine al medesimo oggetto si formino giudicati contrastanti quello del giudice penale e quello del giudice civile investito dell'opposizione alla sanzione amministrativa. Sarebbe piu' corretto, invece, rimettere la cognizione del reato di cui al predetto art. 189 C.d.S. esclusivamente al giudice penale, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione della pena accessoria. Cio' sia per evitare il citato pericolo di contrasti, sia per rispetto del principio di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, in base al quale tutte le valutazioni inerenti ad una responsabilita' penale e ad essa direttamente conseguenti devono naturalmente far capo al giudice penale. Il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 189 C.d.S. si presta ad un'ulteriore censura di illegittimita' per contrasto all'art. 3 della Costituzione, attesa la irragionevole disparita' rispetto ai principi codificati dagli artt. 24 della legge n. 689/1981 e 221 del C.d.S. che nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato. Le stesse ragioni di opportunita' e di economia processuale che hanno determinato lo spostamento della competenza in favore del giudice penale anche per la violazione amministrativa nell'ipotesi di connessione con un reato ricorrono, a maggior ragione, quando allo stesso comportamento costituente reato consegue l'applicazione di una sanzione accessoria amministrativa. In altri termini non si comprende in base a quale criterio logico il legislatore abbia previsto nel caso di connessione fra illecito amministrativo e reato (in cui la coincidenza fra i comportamenti illeciti nel campo amministrativo e nel campo penale puo' essere anche solo parziale) l'eslcusiva competenza del giudice penale in ordine alla cognizione della violazione amministrativa e alla conseguente applicazione della sanzione amministrativa ed abbia invece sottratto alla competenza del giudice penale la valutazione del reato ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e l'irrogazione della sanzione stessa. Va pertanto disposta la sospensione del giudizio in corso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni pregiudiziali di costituzionalita' piu' sopra prospettate mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ex art. 23 legge n. 87/1953.
P. Q. M. Dichiara rilevanti per la definizione del presente giudizio le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 189, comma sesto, C.d.S. in relazione agli artt. 25 e 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata agli onorevoli Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Forli', addi' 14 gennaio 1997 Il pretore: (firma illeggibile) 97C0528