MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.136 del 13-6-1997)

  Con decreto ministeriale  n. 22693 del 7 maggio  1997, e' accertata
la condizione  di crisi aziendale,  limitatatamente al periodo  dal 1
giugno 1996  al 31  maggio 1997, della  ditta: S.r.l.  Teleprint, con
sede in Roma e unita' di Milano e Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint,
con sede  in Roma e  unita' di  Milano e Roma,  per il periodo  dal 1
giugno 1996 al 30 novembre 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della  previdenza giornalisti  italiani sono  autorizzati a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 22694 del 7 maggio  1997, e' approvato
il programma per  crisi aziendale, limitatatamente al  periodo dal 24
luglio 1995  al 21  febbraio 1996, della  ditta: S.r.l.  Italpan, con
sede in Roma e unita' Roma.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italpan, con  sede in Roma e unita' di
Roma, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 27  maggio 1995 con  decorrenza 24
luglio 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  e
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22695 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla:  S.p.a. Fidia Research Sud,  con sede in
Siracusa e  unita' di Siracusa, per  un massimo di 34  dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 3 gennaio 1997.
  La corresponsione  del trattamento  di cui sopra,  e' ulteriormente
prorogata dal 4 gennaio 1997 al 3 luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22696 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla: S.r.l.  Bonelli Industrie, con  sede in
Torino  e unita'  di  Torino, per  un massimo  di  19 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 gennaio 1997 al 2 luglio 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 3
luglio 1997 al 2 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22697 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla: S.p.a. Ferrara,  con sede in  Palermo e
unita' di Lercara  F. (Palermo), per un massimo di  43 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
luglio 1997 al 7 gennaio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22698 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla:  S.p.a. Ing. Giuseppe Calamia  & C., con
sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 34 dipendenti,
e'  autorizzata la  corresponsione del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale dal 4 dicembre 1996 al 3 giugno 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
giugno 1997 al 3 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22699 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla: S.r.l.  Dragna, con sede in Misterbianco
(Catania) e  unita' di Misterbianco  (Catania), per un massimo  di 17
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  24 febbraio 1997  al 23
agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 24
agosto 1997 al 23 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22700 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla: S.n.c.  LA.CO.BI. di  Airoldi Giovanna,
con sede in  Galliate (Novara) e unita' di Galliate  (Novara), per un
massimo  di  21  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione salariale dal  10 dicembre
1996 al 9 giugno 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 10
giugno 1997 al 9 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22701 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Rio  Ora Pasa S.p.a., con sede in
Paratico (Brescia) e unita' di  Paratico (Brescia), per un massimo di
45  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  4 febbraio  1997 al  3
agosto 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 4
agosto 1997 al 3 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22702 del  7 maggio 1997, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla:  S.p.a. Officine  Pangaro, con  sede in
Francavilla sul  Sinni (Potenza)  e unita'  di Francavilla  sul Sinni
(Potenza),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale, con pari  diminuzione della
durata del  trattamento economico  di mobilita', tenendosi  conto, ai
fini   della  determinazione   del   trattamento,   del  periodo   di
integrazione salariarle cosi'  concesso, per il periodo  dal 7 giugno
1995 al 6 dicembre 1995.
  La corresponsione  del trattamento  di cui sopra,  e' ulteriormente
prorogata dal 7 dicembre 1995 al 6 giugno 1996.
  Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono  le condizioni per accedere  ai benefici previsti
ai  commi 4,  5 e  6 dell'art.  5 del  D.L. 16  giugno 1994,  n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 22725 del 9 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 28  marzo 1996  al 27  marzo 1997,  della ditta:  S.p.a.
CO.GE.I., con sede  in Roma e unita' in provincia  di Lucca, Potenza,
Perugia, Messina, Milano, Sassari,  Agrigento, Matera, Roma, Catania,
Palermo, Firenze.
   Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unita' in
provincia  di  Lucca,  Potenza, Perugia,  Messina,  Milano,  Sassari,
Agrigento, Matera,  Roma, Catania,  Palermo, Firenze, per  il periodo
dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1996 con  decorrenza 28
marzo 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, con  effetto dal 28  marzo 1996, in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta: S.p.a.  CO.GE.I., con  sede in
Roma  e unita'  in  provincia di  Lucca,  Potenza, Perugia,  Messina,
Milano, Sassari, Agrigento, Matera,  Roma, Catania, Palermo, Firenze,
per il periodo dal 28 settembre 1996 al 27 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1996  con decorrenza 28
settembre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  al rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22728 del 9 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  1 luglio  1996 al  30 giugno  1997, della  ditta: S.p.a.
Milena  Confezioni, con  sede  in Sansepolcro  (Arezzo)  e unita'  di
Sansepolcro (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a.  Milena  Confezioni,  con  sede  in
Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Sansepolcro (Arezzo), per il periodo
dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997.
   Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il  16 agosto  1996 con  decorrenza 1
luglio 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il decreto  ministeriale del  4 dicembre
1995,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 4 dicembre 1995 con  effetto dal 18 gennaio 1995, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.
Italiana Progetti,  con sede in  Roma e unita'  di Roma (2  unita') e
Segrate (Milano),  per il periodo  dal 18  luglio 1995 al  17 gennaio
1996.
  Istanza aziendale  presentata il 17  agosto 1995 con  decorrenza 18
luglio 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  al rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22729 del 9 maggio 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  24 giugno 1996  al 23  giugno 1997, della  ditta: S.r.l.
Semar, con sede  in Castelfidardo (Ancona) e  unita' di Castelfidardo
(Ancona).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta:  S.r.l.  Semar, conn  sede in  Castelfidardo
(Ancona) e  unita' di Castelfidardo  (Ancona), per il periodo  dal 24
giugno 1996 al 23 dicembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 23  luglio 1996 con  decorrenza 24
giugno 1996;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 24 giugno 1996,
in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l.
Semar, con sede  in Castelfidardo (Ancona) e  unita' di Castelfidardo
(Ancona) per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1997  con decorrenza 24
dicembre 1996;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 1  aprile 1995  al 31  marzo 1996,  della ditta:  S.r.l.
Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta: S.r.l. Compagnia C.R.E.C., con sede in Napoli
e unita' di Napoli, per il periodo  dal 1 aprile 1995 al 30 settembre
1995.
  Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 al 1 aprile 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  al rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22730 del 9 maggio 1997, sono accertati
i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al  periodo dal  23 marzo  1995 al  22 settembre  1995, della  ditta:
S.p.a.  Siderland, con  sede in  Mezzolombardo (Trento)  e unita'  di
Mezzolombardo (Trento).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
intergrazione salariale per concordato  preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale  del 24 febbraio  1995 con effetto dal  23 marzo
1994, in  favore dei  lavoratori interessati dipendenti  dalla ditta:
S.p.a.  Siderland, con  sede in  Mezzolombardo (Trento)  e unita'  di
Mezzolombardo  (Trento), per  il  periodo  dal 23  marzo  1995 al  22
settembre 1995.
  Art. 3,  comma 2, legge 223/1991  - decreto tribunale del  23 marzo
1994.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  al rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22731 del 9 maggio 1997, sono accertati
i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi
al periodo dal 10 aprile 1996  al 9 ottobre 1996, della ditta: S.p.a.
F.A.S.  Ferriere Acciaierie  Sarde, con  sede in  Elmas (Cagliari)  e
unita' di Elmas (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
intergrazione salariale per concordato  preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale  del 24  luglio 1995 con  effetto dal  10 aprile
1995, in  favore dei  lavoratori interessati dipendenti  dalla ditta:
S.p.a. F.A.S. Ferriere Acciaierie Sarde, con sede in Elmas (Cagliari)
e unita' di Elmas (Cagliari), per il  periodo dal 10 aprile 1996 al 9
ottobre 1996.
  Art. 3, comma  2, legge 223/1991 - decreto tribunale  del 10 aprile
1995.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  al rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22732 del 9 maggio  1997, e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
22 maggio 1996 al 21 novembre 1996, della ditta: S.p.a. Pirelli Cavi,
con sede in Milano e unita' di Milano.
   Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del  trattamento   straordinario  di   intergrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in
Milano e  unita' di Milano,  viale Sarca, 222  per il periodo  dal 22
maggio 1996 al 21 maggio 1996.
  L'istanza aziendale presentata il 18  giugno 1996 con decorrenza 22
maggio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  e
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 22733 del 9 maggio  1997, e' accertata
la  condizione di  crisi aziendale,  relativamente al  periodo dal  1
agosto  1996   al  31  luglio   1997,  della  ditta:   S.p.a.  Libera
Informazione Editrice, con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del  trattamento   straordinario  di   intergrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
ditta: S.p.a. Libera Informazione Editrice, con sede in Roma e unita'
di Roma, per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale n. 22444 del 21 marzo 1997.
  La corresponsione del trattamento di  di cui sopra e' prorogata dal
1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
  Con decreto ministeriale  n. 22734 del 9 maggio  1997, e' approvato
il  programma per  crisi aziendale,  limitatamente al  periodo dal  2
maggio 1995 al  1 novembre 1995, della ditta:  S.p.a. Distilleria Val
D'Adige, con  sede in  Mezzocorona (Trento)  e unita'  di Mezzocorona
(Trento).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del  trattamento   straordinario  di   intergrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:  S.p.a. Distilleria Val D'Adige,  con sede in
Mezzocorona (Trento) e unita' di Mezzocorona (Trento), per il periodo
dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
  Istanza  aziendale  presentata l'8  maggio  1995  con decorrenza  2
maggio 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvdere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento  verifica il  rispetto del  limite massimo  di 36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  e
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22735 del  9 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Finocchiaro Costruzioni, con sede
in  Roma  e  unita'  Acicastello  (Catania),  per  un  massimo  di  7
dipendenti, Catania, per un massimo  di 10 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
  La corresponsione  del trattameto di  cui sopra e' prorogata  dal 1
luglio 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 22736 del  9 maggio 1997, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla:  S.r.l. Dondi, con sede  in Zola Predosa
(Bologna) e  unita' di Zola Predosa  (Bologna), per un massimo  di 27
dipendenti.
  E' autorizzata  la corresponsione del trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 29 maggio 1997 al 28 novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvere  al  pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.